ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2000 

Autorizzazione  alla  societa'  Net  Insurance  S.p.a.,  in  Roma, ad
esercitare  l'attivita'  assicurativa  in alcuni rami danni di cui al
punto  A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
(Provvedimento n. 01756).
(GU n.301 del 28-12-2000)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  92/49/CEE,  in  materia  di  assicurazione  diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, recante il "Testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"
ed,  in  particolare,  la  sezione  V,  concernente  le  disposizioni
applicabili  al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con
azioni quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i),  della  legge  n.  576/1982,  il  quale  prevede  che  il
consiglio  dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in
materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000, recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Vista  l'istanza  del 30 giugno 2000, con la quale la Net Insurance
S.p.a.  ha  chiesto  di  essere autorizzata ad esercitare l'attivita'
assicurativa   nei   rami:   1. Infortuni;  8. Incendio  ed  elementi
naturali,  limitatamente  ai  rischi  relativi  ai  fabbricati civili
costituiti  in  garanzia ipotecaria e 16. Perdite pecuniarie di vario
genere,  limitatamente  ai rischi relativi all'occupazione, di cui al
punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo
statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta del 12 dicembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente,
si  e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata
presentata dalla Net Insurance S.p.a.;
                              Dispone:
  La  Net  Insurance  S.p.a.,  con  sede in Roma, Salita S. Nicola da
Tolentino   n.   l-bis,  e'  autorizzata  ad  esercitare  l'attivita'
assicurativa nei rami 1. Infortuni; 8. Incendio ed elementi naturali,
limitatamente  ai  rischi relativi ai fabbricati civili costituiti in
garanzia  ipotecaria  e  16.  Perdite  pecuniarie  di  vario  genere,
limitatamente  ai  rischi relativi all'occupazione, di cui al decreto
legislativo  17 marzo  1995, n. 175, con contestuale approvazione del
relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto
legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2000
                                             Il presidente: Manghetti