AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 7 dicembre 2000 

Il   criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa.  Art.  21,  comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. (Determinazione n. 53/00).
(GU n.301 del 28-12-2000)

          L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
  In  data  14 novembre 2000, presso l'Autorita' per la vigilanza sui
lavori  pubblici,  e' stata tenuta un'audizione per la discussione di
alcune    questioni    interpretative   relative   al   criterio   di
aggiudicazione   degli   appalti   dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, con particolare riferimento alla valutazione del "valore
tecnico delle opere progettate";
  L'interesse  per  le  questioni  era  derivato  dall'esame  di  una
segnalazione  dell'impresa  Provera  &  Carrassi,  in  un primo tempo
archiviata   e   poi   riconsiderata   in   seguito  ad  un'ulteriore
segnalazione  da  parte  dell'impresa,  che aveva denunciato presunte
irregolarita'  commesse dalla Sintesi S.p.a. in occasione di una gara
di  appalto  bandita  mediante  licitazione  privata, con il criterio
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa e con riferimento alla
normativa  di  cui alla direttiva 93/37/CEE, per la costruzione di un
parcheggio sotterraneo nel comune di Brescia;
  Secondo  la prospettazione della Provera & Carrassi andava, invece,
fatto esclusivo riferimento alla normativa interna, la quale consente
il  ricorso  al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
soltanto  nel  caso  di appalto-concorso, ovvero per l'affidamento di
concessione di lavori pubblici;
  La  Provera  & Carrassi denunciava anche un'errata applicazione del
criterio prescelto, stante la ritenuta immodificabilita' del progetto
e  dato  che  i  parametri  di  valutazione  dell'offerta erano stati
fissati  in maniera da lasciare piena discrezionalita' di valutazione
alla  stazione  appaltante, senza garantire al massimo l'obiettivita'
della scelta ed assicurare la rigorosa osservanza del principio della
par condicio tra i concorrenti;
  La  Sintesi S.p.a. contestava pregiudizialmente che l'Autorita' per
la  vigilanza  sui lavori pubblici avesse legittimazione ad occuparsi
della  questione,  nella  considerazione che l'opera appaltata era di
interesse regionale e come tale esulava da ogni forma di controllo da
parte  dello Stato. Nel merito, la societa' affermava che la gara era
stata  indetta con riferimento all'indicato criterio di selezione dei
concorrenti  in  base  alla  considerazione che trattavasi di appalto
disciplinato    dalla    normativa    comunitaria    che    consente,
alternativamente,  per  la scelta del contraente, di fare riferimento
al  prezzo  piu'  basso, ovvero a favore dell' offerta economicamente
piu' vantaggiosa;
  Emergeva  nel  corso della discussione della questione che, avverso
il  risultato  della  gara indetta dalla Sintesi S.p.a., la Provera &
Carrassi  non  aveva  proposto  alcun  ricorso  giurisdizionale e che
l'impugnazione  inizialmente  proposta  avverso  la  gara medesima da
parte  del  Collegio costruttori di Brescia era stata successivamente
rinunciata;
  Con  nota  del  30 novembre 2000, la Sintesi S.p.a. illustrava, con
dovizia di argomentazioni, le tesi gia' esposte in sede di audizione;
Considerato che:
  La  questione  pregiudiziale,  concernente  l'eccepita  carenza  di
potere  dell'Autorita'  di vigilanza relativamente ai lavori pubblici
di  interesse  regionale,  va  risolta,  a  prescindere  dalla natura
regionale  o meno delle opere in esame, in base al disposto dell'art.
4,  comma  1,  della  legge  11  febbraio 1994, n. 109, che individua
l'ambito  della  vigilanza  dell'Autorita'  con riferimento ai lavori
pubblici,  anche  di  ambito  regionale.  Detta norma e' coerente con
quanto dispone il comma 2, dell'art. 1, della legge stessa;
  E  tanto  in  coerenza  con  il  comma  2, dell'art. 1, della legge
stessa,  secondo  cui,  per  la  disciplina  delle opere e dei lavori
pubblici  di  competenza  delle  regioni e delle province autonome, i
principi   di   cui  alla  legge  n.  109/1994  "costituiscono  norme
fondamentali  di  riforma  economico-sociale  ai  sensi degli statuti
delle  regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione,
anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato";
  Tra  i principi desumibili dalla legge quadro indicata, infatti, la
Corte  costituzionale  ha  espressamente  individuato quello relativo
alla  istituzione  dell'Autorita'  di vigilanza, che "rappresenta uno
dei  cardini della riforma della materia", le cui attivita' "assumono
carattere  strumentale rispetto alla conoscenza ed alla vigilanza nel
complessivo  settore  dei  lavori  pubblici"  (Corte  costituzionale,
sentenza 23 ottobre 1995, n. 482);
  Quanto,   poi,  alle  modalita'  di  esercizio  della  potesta'  di
vigilanza,  riconosciuta  all'Autorita'  dall'indicato  art. 4, della
legge  n.  109/1994, la funzione di garanzia del rispetto del diritto
comunitario  ed  interno  legittima  interventi  preventivi intesi ad
evitare   le   "violazioni   legislative   e  regolamentari".  Ed  e'
esclusivamente  in siffatta prospettiva che si giustifica l'interesse
per  le  questioni  generali  emerse  nel caso esaminato, senza alcun
intento   da   parte   dell'Autorita'   di  vigilanza  di  alimentare
controversie  e  di  sostituirsi  con proprie valutazioni agli organi
giurisdizionali competenti;
  Nel  merito  delle  questioni,  va  considerato che - come rilevato
dalla   impresa  ricorrente  -  nel  sistema  della  legge-quadro  n.
109/1994,  l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione  privata  e' effettuata esclusivamente con riferimento al
prezzo  piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara (comma 1,
art.  21,  legge  n.  109/1994),  essendo  il  criterio  dell'offerta
economicamente    piu'   vantaggiosa   consentito   nei   soli   casi
dell'appaltoconcorso, ovvero di concessione di costruzione e gestione
dei lavori pubblici (commi 2 e 4, art. 20, legge n. 109/1994);
  Va,  inoltre,  rilevato  che tra i soggetti tenuti all'applicazione
della  legge  quadro  n.  109/1994 indicata, sono ricompresi, tra gli
altri,  i  "concessionari  di servizi pubblici" (comma 2, lettera b),
art.  2,  legge  n.  109/1994),  e  che alle prescrizioni della legge
medesima  anche detti soggetti sono obbligati con riferimento a tutti
i bandi di gara pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore
ed  indipendentemente,  pertanto,  dalla normativa vigente al momento
dell'assentimento della concessione;
  Quanto,   poi,  alla  questione  relativa  alla  compatibiita'  con
l'ordinamento  comunitario  della  indicata  disciplina  interna  sul
criterio   di   aggiudicazione   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa,  va  tenuto  presente  che,  effettivamente, il comma 1,
lettere  a)  e  b),  dell'art.  30,  della direttiva del Consiglio n.
93/37/CEE,  del  14 giugno 1993, dispone, testualmente, che i criteri
sui    quali    l'amministrazione   aggiudicatrice   si   fonda   per
l'aggiudicazione  dell'appalto  sono:  "o  unicamente  il prezzo piu'
basso;  o,  quando  l'aggiudicazione  si  fa  a  favore  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  diversi criteri variabili secondo
l'appalto;  ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo
di  utilizzazione,  la  redditivita',  il valore tecnico". Al fine di
assicurare  la concorrenza, la normativa comunitaria, nel presupposto
implicito  che  gli unici criteri di selezione delle offerte idonei a
garantirla  siano  quelli in precedenza indicati, prevede, dunque, la
possibilita'  di scegliere tra l'uno e l'altro e stabilisce, nel caso
in  cui  si  dovesse ricorrere al sistema dell'offerta economicamente
piu'   vantaggiosa,  di  tenere  presente  "diversi  criteri  secondo
l'appalto", quali quelli esemplificativamente in precedenza elencati;
  Va  considerato,  tuttavia, che la legge quadro sui lavori pubblici
n. 109/1994 e successive modificazioni non ha inteso limitarsi a dare
mero   recepimento  sul  piano  interno  alla  direttiva  comunitaria
proponendosi,  invece,  di  innovare  e  modificare  radicalmente  la
materia  degli appalti di lavori pubblici in una prospettiva organica
e completa, con una regolamentazione unitaria di tutti gli appalti di
qualsiasi  importo, ispirata tendenzialmente al rispetto dei principi
del  diritto  comunitario. E con specifico riferimento al criterio di
selezione  dei  concorrenti,  l'art.  21,  della legge stessa, in una
ritenuta  -  da  parte  di  esso legislatore - prospettiva di maggior
rigore,  ha  disposto  che  all'aggiudicazione degli appalti si debba
pervenire,  nei  pubblici incanti e nella licitazione privata, con il
solo  criterio  del  prezzo  piu'  basso  che  riduce  al  massimo la
discrezionalita' della stazione appaltante, consentendo il ricorso al
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa per i soli casi
dell'appalto-concorso e della concessione di costruzione e gestione;
  Ne' puo' ritenersi che cosi' disponendo la normativa interna si sia
posta  in contrasto con quella comunitaria con conseguente necessita'
di  farne disapplicazione, dal momento che non "determina una lesione
del  diritto comunitario" la norma interna che, al fine di assicurare
"in  modo  piu'  esteso"  la  concorrenza, regolamenti un determinato
istituto  in  maniera difforme da quanto previsto in sede comunitaria
(Corte costituzionale sentenza n. 482/1995);
  Quanto, infine, alla questione riguardante la concreta applicazione
del   criterio   dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  va
rilevato  che la relativa disciplina, contenuta nel comma 2, art. 21,
della  legge-quadro  n.  109/1994  e  nell'art.  91  del  regolamento
generale   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554, rinvia, tra gli elementi di valutazione,
"al valore tecnico ed estetico delle opere progettate";
  Ne consegue che al sistema in esame e' possibile ricorrere soltanto
nel caso in cui sia previsto l'apporto progettuale dei concorrenti e,
conseguentemente,  nel  presupposto  della  mancanza  di  un progetto
dell'amministrazione   esecutivo   ed  immodificabile,  anche  se  le
possibili  "modifiche  al  progetto  predisposto dall'amministrazione
(stessa)  non  possono  configurare  un'alternativa  progettuale,  ma
devono  limitarsi  ad  innovazioni  complementari  e strumentali, nel
rispetto  delle  linee essenziali e dell'impostazione del progetto di
base" (Cons. St., Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6367);
  Per tutte le suesposte considerazioni si e' dell'avviso che:
    1) nel   sistema  della  legge  quadro  sui  lavori  pubblici  n.
109/1994,   l'aggiudicazione   dei  pubblici  appalti  puo'  avvenire
soltanto  con  l'applicazione  del  criterio  del  prezzo piu' basso,
essendo  possibile  fare ricorso a quello dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  nelle  sole  ipotesi dell'appalto-concorso e della
concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;
    2) le regole indicate trovano applicazione nel caso di appalti di
lavori  di  qualsiasi  importo  e  non soltanto inferiore alla soglia
comunitaria, e la relativa disciplina non puo' ritenersi contrastante
con il comma 1 dell'art. 30 della direttiva del Consiglio 93/37/CEE;
    3) qualora  nei  casi  consentiti dalla legge e diversi da quello
preso in esame, nella concreta applicazione del criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  sia  prevista  la  valutazione del
"valore  tecnico"  per  consentire  detta  valutazione occorre che il
progetto sia modificabile da parte dei concorrenti.
      Roma, 7 dicembre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito