MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 24 ottobre 2000 

Direttiva  sulla  corretta  ed  uniforme applicazione delle norme del
codice   della  strada  in  materia  di  segnaletica  e  criteri  per
l'installazione e la manutenzione.
(GU n.301 del 28-12-2000)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

   Visto  il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni;
   Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  Regolamento  di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni;
   Visti  gli  artt.  5,  6, 7 e 35 del citato Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
   Considerato  che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in
vigore  del  Nuovo  Codice  della  Strada  e  dal  suo regolamento di
esecuzione  e  di  attuazione,  sono  pervenute  a  questo  Ministero
numerose  richieste  di  informazioni  e  chiarimenti  sulla corretta
interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica
stradale;
   Considerato  che  il  sistema  segnaletico  presente  sulle strade
italiane  non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformita'
richiesti  dal Codice e necessari per la sicurezza della circolazione
stradale;
   Sentito il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori  Pubblici  espresso  con voto n. 321 reso nell'adunanza del 20
ottobre 1999;
   Visto  il  parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta
del 6 luglio 2000;

                              emana la

                              DIRETTIVA

sulla  corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della
Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e
manutenzione.

                    §1. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

1.1 Premessa

   Nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo
Codice  della  Strada  e del suo regolamento d'esecuzione (1o Gennaio
1993),  sono  pervenute  a  questo  Ministero  numerose  richieste di
informazione   e   chiarimenti   sulla  corretta  interpretazione  ed
applicazione delle nonne relative alla segnaletica stradale.
   Nel  contempo  si e' avuto anche modo di accertare che il panorama
segnaletico   presente  sulle  strade  italiane  non  ha  subito  gli
aggiornamenti  ed  i  miglioramenti  attesi.  Cio'  e' in larga parte
dovuto  ad  una  scarsa  attenzione  di  numerosi Enti proprietari di
strade  che  evidentemente  non  hanno  ancora maturato la necessaria
sensibilita' alla corretta applicazione di una normativa estremamente
importante per la sicurezza stradale.
   La  presente  direttiva,  che  viene emanata a norma degli art. 5,
comma  1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di
chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti
proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati
Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno,
anche  finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario
arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.
   In   particolare,   la   sempre   crescente   complessita'   della
circolazione,  specie  all'interno  dei  centri  abitati, e l'elevato
livello  di  incidentalita'  che  purtroppo si registra sulle strade,
fanno  ritenere  oltremodo  impellente il richiamo a tutti i soggetti
direttamente  coinvolti  di  fronte  alle responsabilita' che possono
derivare  dai mancati adempimenti. Tale responsabilita', peraltro, e'
stata  oggetto  di  valutazione  da  parte del Governo all'atto della
presentazione   della   "Relazione   annuale   sui  profili  sociali,
ambientali   ed   economici  della  circolazione  e  della  sicurezza
stradale", di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e
dettagliata diffusione.

1.2 Normativa di riferimento

   La normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e
di   segnaletica   stradale   puo'   ritenersi   nel   suo  complesso
soddisfacente.  Il  richiamo  al  rispetto  della  normativa  vigente
costituisce  la  base  di partenza per ogni considerazione di seguito
espressa  e,  per  taluni aspetti, ne e' anche la fonte. Va ricordato
percio'  che  il Codice (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del
Decreto   Legislativo   285/92   e   successive   modifiche)   e   le
corrispondenti  norme  del  relativo  regolamento  di esecuzione e di
attuazione  (Capo  II  del  Titolo  II  del  DPR  495/92 e successive
modifiche),  recano  il  complesso delle disposizioni cui deve essere
improntata  l'azione  degli  Enti  ai quali e' affidata la cura delle
strade.

   1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalita' stradale

   L'imponenza  e la complessita' assunte dalla circolazione stradale
esigono  che gli Enti proprietari dedichino le piu' attente cure alla
strada  ed alla segnaletica stradale, perche' entrambe concorrono, in
misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidita' della circolazione.
   La  segnaletica  dispiega  questi suoi effetti solo se progettata,
realizzata   ed   installata   secondo   criteri   di  regolarita'  e
razionalita'  e  mantenuta  con costante cura. Diversamente essa puo'
anche   risultare  fonte  di  pericolo  o  causa  di  incertezze  nei
comportamenti  degli  utenti  della  strada  da cui possono scaturire
incidenti stradali, anche di rilevante gravita'.
   In  proposito  e'  opportuno  ricordare che dalle analisi dei dati
ISTAT  sulla  sinistrosita' stradale, la distrazione o la indecisione
risultano  tra  le  cause  piu'  ricorrenti  di  incidenti.  Numerosi
sinistri  stradali,  infatti,  derivano  dall'assenza di segnaletica,
dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada
e  del  traffico,  dalla  sua tardiva o insufficiente percepibilita',
dalla  collocazione  irregolare,  dall'usura  dei  materiali  o dalla
mancata   manutenzione,   ovvero   dall'installazione  in  condizioni
difformi  dalle  prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod.
str. e art. 79, reg.).

§2.  POTERI  E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN
                       MATERIA DI SEGNALETICA

2.1 Le competenze tecnico - amministrative

   Il   nuovo   Codice  della  strada,  rispetto  al  precedente,  ha
ridisegnato  i  compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade,
riconoscendo  a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione
della circolazione stradale.
   L'art.  5,  comma  3,  stabilisce infatti che i provvedimenti sono
emanati  dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con
ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.
   Il  successivo  art.  6  individua, al comma 5 gli organi a cui e'
riconosciuto  il  potere di ordinanza in rapporto alle singole strade
ed al relativo Ente di appartenenza. Esso spetta:
   -  al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali
 e per le autostrade,
   - al Presidente della Giunta, per le strade regionali,
   - al Presidente della Provincia, per le strade provinciali,
   - ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali.

   E'  previsto,  inoltre, (art. 14, comma 3, cod. strad.) che per le
strade  in  concessione  i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario
siano esercitati dal concessionario nei limiti fissati dalle relative
convenzioni.
   Tra  gli  aspetti  di  maggiore importanza, ai fini della presente
Direttiva,  vanno  annoverate  le disposizioni contenute nell'art. 14
che  contiene  opportuni  precetti ai quali devono attenersi gli Enti
proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza,
ai  compiti  di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle
loro  pertinenze,  degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e
dei servizi.
   Sono   stati   opportunamente  previsti,  nello  stesso  articolo,
l'obbligo  della  manutenzione  e  della  gestione  delle  strade, il
controllo  tecnico  dell'efficienza  delle  medesime e delle relative
pertinenze, nonche' l'apposizione e la manutenzione della segnaletica
stradale.
   Va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, ha indicato
tutte  le  possibili  ipotesi  di apposizione di segnaletica da parte
degli  Enti proprietari, cosi' da impedire in generale ogni possibile
situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari
Enti  proprietari e l'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il
campo  di  applicazione  obbligatorio della segnaletica e' costituito
dalle  strade  ad  uso  pubblico,  ivi  comprese quelle di proprieta'
privata aperte all'uso pubblico.
   Ne  consegue  che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere
mantenuta  in  perfetta  efficienza da parte degli Enti proprietari o
dei  soggetti  esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art.
38, comma 7, cod. str.).
   Un  particolare  richiamo  deve essere fatto, in questa sede, alle
competenze per le strade non comunali correnti all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'art. 7, comma
3  del  Codice,  conferisce  in  tal  caso  al comune la competenza a
disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera
la  connessa segnaletica anche sulle strade non di proprieta' (previo
parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la
tutela  del  patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico,
nonche' della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e
strutturali della strada, posta a carico dell'Ente proprietario [art.
37,  comma 1, lettera d)] a titolo esemplificativo: strada deformata,
dosso,  cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie,
banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi
larghezza  superiore a .... metri, transito vietato ai veicoli aventi
altezza  superiore  a  ....  metri,  transito  vietato  ai veicoli, o
complessi  di  veicoli,  aventi  lunghezza  superiore  a  .... metri,
transito  vietato  ai  veicoli  aventi  una  massa  superiore  a ....
tonnellate,  transito  vietato  ai  veicoli  aventi  massa  per  asse
superiore  a  ....  tonnellate.  Per  i segnali: ponte mobile, strada
sdrucciolevole,  sbocco  su  molo,  materiale instabile sulla strada,
altri  pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla
relativa competenza.
   E'  evidente l'intento del Codice di ricondurre alla competenza di
un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione
all'interno  del  centro  abitato, indipendentemente dalla proprieta'
stradale  e dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreche' il
centro  abitato  stesso  sia  stato delimitato e segnalato a norma di
legge (art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).
   E'  stata  spesso  segnalata  a  questo  Ministero  la difficolta'
interpretativa  da parte dei Comuni e degli altri Enti proprietari di
strade  correnti  all'interno  dei  centri  abitati  con  popolazione
inferiore   ai   10.000,  abitanti,  della  portata  della  locuzione
"caratteristiche  geometriche e strutturali delle strade", per quanto
attiene alla segnaletica orizzontale.
   In  proposito  si  precisa  che  tale  segnaletica e' per la quasi
totalita'  a carico delle amministrazioni comunali dal momento che la
stessa  impone  regole di comportamento non necessariamente correlate
alle  caratteristiche  geometriche  delle  strade,  ad  eccezione dei
segnali  orizzontali  che  evidenziano  ostacoli  sulla strada quando
questi  sono  connessi alle caratteristiche strutturali della stessa,
la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175 reg.).
   22 Adempimento all'obbligo della delimitazione del centro abitato
   Alla  base  della  corretta  applicazione  della  normativa  sulla
disciplina  del  traffico stradale, bisogna individuare le competenze
che  il  Codice assegna ai vari soggetti cui fanno capo le specifiche
attribuzioni.
   Preliminarmente  e' necessario qui richiamare l'obbligo a cui sono
tenuti  i  comuni, ai sensi dell'art. 4 del Codice. Ad essi, infatti,
e'  demandato  il  compito di delimitare il centro abitato o i centri
abitati  presenti  sul  territorio  al  fine  di  stabilire, sotto il
profilo  tecnico  - amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri
tra il Comune e gli altri Enti proprietari.
   Pur  se  la  norma richiamata imponeva l'obbligo dell'adozione dei
provvedimenti  di delimitazione dei centro abitato entro il 30 giugno
1993,  si  registra tuttora una diffusa inadempienza, con conseguenze
di  vastissima  portata  sotto  rispetto  giuridico-amministrativo  e
connesse   responsabilita'   di   varia   natura   a   carico   delle
amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto.
   Poiche'  questa  situazione  di  inadempienza non e' ulteriormente
procrastinabile,  ove  essa  perduri  lo scrivente sara' costretto ad
adottare  i  provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice che
prevede,  tra  l'altro,  l'addebito  di ogni spesa a carico dell'ente
inadempiente.
   A  tale  proposito  non  appare  condivisibile  l'atteggiamento di
alcuni   Comuni   di   delimitare   il   centro   abitato,   ai  fini
dell'applicazione   delle   norme   del   Codice,  non  in  relazione
all'insieme  continuo  di  edifici  che lo costituisce, ma sovente in
posizione  largamente  anticipata  in  corrispondenza, ad esempio, di
case  sparse,  se non addirittura all'inizio del territorio comunale,
senza  alcun  vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza
piu' in generale.

   2.3 Conseguenze della mancata delimitazione dei centri abitati

   Fermo  restando quanto gia' precisato con la circolare 29 dicembre
1997,  n.  6709, circa l'individuazione dei tratti di strade statali,
regionali  e  provinciali all'interno dei centri abitati, nei casi in
cui  il  comune  non abbia delimitato il proprio centro abitato, puo'
configurarsi  la illegittimita' dei provvedimenti di disciplina della
circolazione  all'interno  dello  stesso, rispetto al quale il Codice
limita  il  potere  (ai  sensi  dell'art.  7,  comma 1), solo se tale
entita'   territoriale  sia  stata  amministrativamente  definita  ed
appositamente  delimitata  con  i prescritti segnali di inizio e fine
[artt. 4 e 37, comma 1, lettera b), cod. str.].

   2.4 Strade private aperte all'uso pubblico

   Nelle  strade  private  aperte all'uso pubblico, poste all'interno
del  centro  abitato,  rimane  pur sempre la competenza del Comune ad
assicurare  la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti
gli  utenti;  incombe  quindi  al Comune l'obbligo di disciplinare la
circolazione  attraverso  una  appropriata  ed efficiente segnaletica
stradale [art. 37, comma 1, lettera e), cod. str.].
   A  tale  riguardo  e' bene precisare che la locuzione "area ad uso
pubblico",  sulla  quale  il Codice all'art. 2 basa la definizione di
"strada",  riguarda  anche le strade private aperte all'uso pubblico,
ancorche'  la relativa utilizzazione si realizzi "de facto" e non "de
iure".  La  segnaletica  stradale  in questi casi e' posta a cura del
Comune  ogni  qualvolta  su  di  essa  venga  attuata  una  qualsiasi
disciplina  della  circolazione  avente carattere di generalita' ed i
provvedimenti  relativi siano adottati per perseguire o conseguire un
pubblico interesse.
   Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri
abitati, la competenza ad apporre la segnaletica e' del Comune.
   E'  appena  il  caso di sottolineare che i segnali stradali devono
rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarita'
sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle
strade  private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete
la  responsabilita'  della  disciplina  della  circolazione  e  della
opposizione  della  segnaletica  stradale. Su tali strade private, se
non   aperte   all'uso   pubblico,   l'apposizione   dei  segnali  e'
facoltativa,  ma  laddove  utilizzati,  essi devono essere conformi a
quelli  regolamentari  e  posti in opera nel rispetto della normativa
tecnica che li riguarda.

   2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree
e su aree non ad uso pubblico

   Il  campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali
non  si  esaurisce  nei  confronti  degli Enti proprietari di strade,
previsti  dall'art.  2,  comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri
soggetti,  che  gestiscono  strade  o  aree. In particolare, ai sensi
dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito degli aeroporti e delle
aree  portuali  la  competenza  a  disciplinare la circolazione sulle
strade  interne  aperte  all'uso  pubblico,  e  quindi  ad  apporre e
mantenere   in   efficienza  la  relativa  segnaletica  stradale  e',
rispettivamente,  del  direttore  della circoscrizione aeroportuale e
del  comandante  di  porto  o  dell'autorita' portuale competenti per
territorio.
   Un  caso  particolare e' rappresentato, oltre che dai casi innanzi
esaminati,  anche  dalle  strade  all'interno  degli autoporti, delle
universita', degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme
e  dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla
circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di
veicoli,  per  le  quali,  ai  sensi  dell'art.  75  del Regolamento,
l'applicazione  dei  segnali non e' facoltativa in quanto per esse si
applicano integralmente le norme relative ai segnali stradali.
   Si  fa  pertanto appello alla responsabilita' degli altri soggetti
competenti, oltre a quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5,
lettere  a),  b),  c)  e  d) del Codice, ad aver cura di installare e
mantenere la segnaletica stradale, rientrando tale compito nelle loro
mansioni  d'ufficio  a  norma  dell'art.  14, comma 1, lettera e) del
Codice.

   2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della
strada

   Sulla  base  delle  puntuali  disposizioni  di legge in materia di
responsabilita',  tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti
alla  massima  cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al
controllo  della  sua  efficienza,  insieme  alle altre condizioni di
buona gestione.
   Taluni  conflitti  di  competenza verificatisi in passato tra Enti
proprietari,   in   merito   all'apposizione   e  manutenzione  della
segnaletica, non dovrebbero piu' sorgere stante la chiara e tassativa
individuazione delle competenze fatta dal Codice (art. 37 cod. str.):
in  linea  di  principio deve affermarsi la responsabilita' dell'Ente
proprietario  di  strada  in  caso  di incidente a seguito di carenza
della segnaletica. Siffatta responsabilita' e' comunque riconducibile
al  predetto  Ente  se la insufficiente segnaletica induce l'utente a
comportamenti  scorretti  che  non  avrebbe  tenuto  in  presenza  di
segnaletica idonea.
   La  carenza  dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione,
nonche'    l'insufficiente    stato    di   manutenzione   comportano
inevitabilmente  responsabilita'  sia per la Pubblica Amministrazione
che per i funzionari preposti allo specifico settore.

   2.7  Le  responsabilita'  degli  Enti  proprietari della strada in
materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.

   In  materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente
disciplinati  da  norme  imperative,  la  P.A.  ha  un  ampio  potere
discrezionale   nella  scelta  dei  luoghi  dove  sia  necessario  od
opportuno  apporre segnali di pericolo. Tale potere pero' incontra un
limite  nel  dovere  del  neminem laedere (art 2043 Cod. Civ.), e nel
relativo  potere  dell'Autorita' Giudiziaria di accertare l'esistenza
obiettiva  di  pericolo  o di insidie della strada, dovuti a condotta
colposa  omissiva  o  commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale
nesso  di  causalita' tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti
(Cass. civ., Sez III, 6.4.1982, n. 2131).
   Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo
o  un  divieto  regolarmente  stabiliti  con  apposito  provvedimento
amministrativo   (artt.   6   e  7  cod.  str.)  puo'  dare  luogo  a
responsabilita'  a  carico  di amministratori e dipendenti dell'Ente,
sia   di   carattere  penale  per  lesioni  riportate  dalle  vittime
dell'incidente  verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la
responsabilita'  fa  carico  in  via  solidale  ad ambedue i suddetti
soggetti.  Ne  consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di
controllare  la  presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il
ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).

   2.8  La  responsabilita'  dell'Ente  proprietario della strada nei
confronti dei soggetti terzi fornitori della segnaletica

   La  fornitura  o  l'installazione di segnaletica non conforme deve
essere  contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale
rispondenza  di  essa  alle  norme che disciplinano la materia e alle
clausole contrattuali o di ordine.
   L'inosservanza  di  tali  adempimenti comporta la restituzione dei
materiali ricevuti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A.
per il ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.
   Da tutto cio' deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari
dell'ente  interessato di verificare e controllare la fornitura nella
quantita'  e qualita', intesa quest'ultima non solo quale conformita'
dei materiali agli standard contenuti, ma anche quale conformita' dei
singoli  segnali  alle  norme  di  regolamento:  dimensioni,  colori,
simboli  e  caratteristiche  varie  cui  le  norme  e le figure fanno
specifico richiamo.
   Gli  stessi  sono  tenuti  a  verificare  il  rispetto delle norme
specifiche che individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti
che  devono corrispondere a ben determinati criteri di individuazione
e   configurazione  a  titolo  di  garanzia  e  di  conformita'  alle
prescrizioni  contenute  nell'apposito  disciplinare tecnico (D.M. 31
Marzo  1995)  che,  come  noto,  e'  fonte  normativa nella specifica
materia.
   A  questo  riguardo  e'  necessario sottolineare che l'utilizzo di
segnaletica  irregolare  comporta  responsabilita'  sotto  il profilo
amministrativo   per  il  non  corretto  esercizio  delle  competenze
conferite  dalla  legge  all'Ente proprietario e, contemporaneamente,
puo'  determinare  un  danno  erariale,  che,  in  base  alle attuali
disposizioni   legislative,   puo'   comportare  responsabilita'  del
dirigente   o  del  funzionario  che  ne  ha  disposto  l'acquisto  o
consentito l'impiego.
   Rimane da sottolineare che anche gli stessi progettisti, tecnici o
funzionari  addetti  al  settore  devono  attenersi strettamente alle
disposizioni  regolamentari  che disciplinano la materia. Agli organi
di  controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza   Stradale   e  delle  sue  sezioni  periferiche  presso  i
Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui
all'art.  12  del  Codice,  spetta la vigilanza sul puntuale rispetto
delle norme richiamate, contestando, le relative violazioni.
  §3. RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI E DEI FORNITORI DI SEGNALETICA
   Tutti  i  soggetti  privati che instaurano un rapporto con la P.A.
per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono
tenuti  ad  osservare  le  norme  che  disciplinano  la materia e che
regolano  la  costruzione,  l'installazione  e  l'allestimento  delle
attrezzature oggetto del rapporto stesso.

   3.1 Segnaletica verticale

   I  produttori  ed  i  fornitori  di segnali stradali sono tenuti a
produrre  e  fornire  solo segnali stradali conformi ai tipi previsti
dal  Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori permane
l'obbligo  di  attenersi a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del
Codice,  che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista
o  non  conforme  a quella stabilita dal codice, dal regolamento, dai
decreti  e dalle direttive ministeriali in materia. Gli stessi devono
avere  requisiti  tecnico - professionali, operare in idonei ambienti
di  lavoro  e  possedere  le dotazioni e le attrezzature previste nel
Regolamento  (artt.  193  e  194). Inoltre i segnali da loro prodotti
devono  essere sempre corredati da certificazione di "conformita' del
prodotto",  come previsto dalla circolare di questo Ministero n. 3652
del 17 Giugno 1998 e successive modifiche.
   Analogo  onere  incombe  anche  sui  fornitori  non produttori che
comunque  devono  accompagnare  le forniture con la certificazione di
prodotto    rilasciata    dal/i   produttore/i   dal/i   quale/i   si
approvvigionano.

   3.2 Segnaletica orizzontale

   Anche  per la segnaletica orizzontale e' oltre modo necessario che
i   produttori,  i  fornitori  e  gli  installatori,  curino  la  sua
esecuzione   nel   pieno   rispetto  delle  norme  regolamentari  (in
particolare  art.  137, reg.) per garantire le migliori condizioni di
visibilita'.  Un  utile  riferimento  circa  i  parametri qualitativi
minimi  in  uso  della  segnaletica  orizzontale, e' costituito dalla
norma UNI EN 1436: 1998.

   3.3 Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzati

   E'  noto  che  l'Ispettorato  Generale  per  la  Circolazione e la
Sicurezza  Stradale  e' l'organismo del Ministero dei Lavori Pubblici
che  autorizza,  approva  ed  omologa  la  segnaletica  luminosa ed i
dispositivi   per   segnaletica  stradale  anche  non  specificamente
codificati.
   A  norma  dell'art.  41 del Codice tutti i segnali luminosi devono
essere di "tipo" omologato. Cio' vale sia per le lanterne semaforiche
che  per  tutta  la  segnaletica  verticale in genere che puo' essere
prodotta  anche  di  tipo  luminoso.  Tali segnali, e tutti gli altri
dispositivi  soggetti  ad  omologazione od approvazione devono essere
identificati  con  una  targhetta od altro sistema di identificazione
che  riporti  gli estremi di omologazione, come previsto all'art. 192
del  Regolamento,  a  garanzia della conformita' degli stessi al tipo
omologato o approvato.
   E'  quanto  mai  opportuno  che  gli Enti proprietari e gestori di
strade  eseguano  accurati  controlli per verificarne l'origine e, se
del caso, provvedere alla loro regolarizzazione o sostituzione.

           §4. ASPETTI GENERALI IN MATERIA DI SEGNALETICA

4.1 Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamento

   La  necessita' di adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme
regolamentari  e'  stata prevista nel Codice (art. 234) con la dovuta
gradualita'  affinche' gli Enti interessati potessero programmare gli
interventi  nei  tempi e con le disponibilita' finanziarie dei propri
bilanci.
   Cio'  nonostante  le  inadempienze  degli  Enti  proprietari  sono
notevoli  tanto da determinare il quasi totale mancato rispetto delle
scadenze previste nella citata norma.
   Invero  su  talune  arterie  principali  della rete extraurbana la
segnaletica   stradale  ha  raggiunto  un  soddisfacente  livello  di
adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  regolamentari e corrisponde
positivamente  alle  effettive esigenze del traffico. Cio' almeno per
quanto concerne la segnaletica di pericolo e di prescrizione.
   Non   altrettanto  favorevole  giudizio  puo'  esprimersi  per  la
segnaletica  di indicazione e per quella orizzontale. Al riguardo non
puo'  essere  tollerato  il permanere in opera, dopo molti anni dalla
data  in  cui avrebbero dovuto essere sostituiti, di segnali stradali
di  estrema  utilita'  ed efficacia ai fini della sicurezza, ma ormai
superati, quali, ad esempio, arresto all'incrocio, divieti di svolta,
divieto  di  inversione,  sosta regolamentata. Essi infatti, oltre ad
aver perduto ogni efficacia regolamentare, non sono conosciuti da una
ampia  fascia  di conducenti che hanno conseguito la patente di guida
in tempi recenti e dai conducenti stranieri.

   4.2 Necessita', uniformita' e congruenza della segnaletica

   Tutti i segnali stradali devono essere progettati e posti in opera
allo scopo di rendere nota agli utenti, della strada la situazione di
disciplina della circolazione presente su quella determinata strada o
tratto di essa. Ne consegue che ogni strada, sia di nuova costruzione
sia  preesistente,  ristrutturata o solo riadattata, qualunque sia la
classifica   o   l'importanza  di  essa,  deve  essere  adeguatamente
corredata della segnaletica stradale necessaria.
   Il criterio della uniformita' nella scelta del segnale e della sua
posa  in  opera,  e'  importante  quanto quello della rispondenza del
disegno, dei colori e del simbolo alle prescrizioni di legge.
   Condizioni  o  situazioni  identiche  devono  essere segnalate con
segnali identici.
   In  particolare  e'  necessario  che  le strade di attraversamento
dell'abitato,  quelle  cioe'  che  convogliano  il  traffico  c.d. di
"attraversamento",    siano    segnalate    in    maniera   uniforme,
indipendentemente  dall'importanza  o  dalla  estensione  del  centro
abitato o dell'arteria stradale.
   Si e' rilevata, invece, la tendenza di taluni Comuni a considerare
la  circolazione  nel  proprio centro abitato come un caso speciale a
cui  far  fronte  con  l'impiego  di  segnali  stradali  particolari,
realizzati all'occorrenza e con propri autonomi significati. Siffatte
situazioni  hanno  dato  luogo ad una variegata casistica di pannelli
integrativi    di    lunghe   iscrizioni   accessorie,   di   deroghe
ingiustificate  o  irregolari in quanto riferite a particolari utenti
senza alcun fondato motivo.
   L'impiego di segnali in numero superiore a quello necessario e' da
evitare,  non solo perche' costituisce un maggior onere per apporli e
mantenerli,  ma  anche  perche'  tende  a sminuirne l'efficacia od il
valore  cogente.  Cio'  si  verifica specialmente quando si tratta di
segnali di pericolo e di prescrizione.

   4.3  Le  ordinanze  di  disciplina della circolazione: compiutezza
dell'istruttoria

   Meritevoli  di  attenzione sono i provvedimenti per la regolazione
della   circolazione   che  devono  essere  resi  noti  attraverso  i
prescritti  segnali  stradali,  di cui e' cenno nell'art. 5, comma 3,
del  Codice.  Gli  Enti  proprietari di strade, attraverso gli organi
competenti,  sono  tenuti  ad  emanare le apposite ordinanze previste
agli  articoli  6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da
parte  dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria
e formulazione.
   Lo   scrivente,   nei   limiti   delle   competenze  attribuitegli
dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui ricorsi gerarchici, ha avuto
modo  di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non
sempre  idonea  della segnaletica a causa di difetti sostanziali, con
riverberi  sul  piano giuridico. Assai frequente e' il fenomeno della
carente  motivazione delle ordinanze cui si associa quello della poca
chiarezza   degli   obiettivi   o   delle  disposizioni  oggetto  dei
provvedimento.  In  tali  casi  questo  Ministero  ha dovuto disporre
l'annullamento    dei    medesimi   con   conseguente   disagio   per
l'ammnistrazione   emittente  e  con  inutile  dispendio  di  risorse
economiche.
   Si   segnala,   inoltre,   tra   le  carenze  istruttorie,  che  i
provvedimenti  non  sempre  sono supportati dalle opportune indagini,
valutazioni,  stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il
provvedimento  stesso  di  fronte alle eccezioni che vengono mosse in
sede  di  ricorso. E' evidente che tali carenze fanno presupporre una
non  sempre  ponderata  scelta  delle  misure di traffico adottate in
ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.
   A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la
continua  formazione  ed  aggiornamento del personale, in particolare
tecnico,  degli  Enti  proprietari  di  strade. Per tale attivita' si
potra'  fare  affidamento  sull'azione  di  supporto  e coordinamento
dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale.

        §5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE

5.1 Casi piu' ricorrenti di vizi dei provvedimenti

   Si  e'  avuto  modo  di  rilevare che talvolta i provvedimenti che
dispongono  l'impiego  della  segnaletica  non tengono adeguato conto
delle  situazioni  preesistenti,  di  quelle  in  atto  sulle  strade
limitrofe  o  dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di
strade  e  che  risultano  interferenti  con  la viabilita' dell'area
interessata.  Ne  scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto
che  potevano  evitarsi  e  con  effetti  negativi  sulla fluidita' e
sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.
   Sono  emersi  anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere,
nella  figura  sintomatica  dello  sviamento,  quando  si  e'  inteso
perseguire   attraverso  il  provvedimento  di  regolamentazione  del
traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.
   Tipiche  al  riguardo  sono  le  ordinanze di divieto, emanate per
alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalita' hanno scarsa o
del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non
espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento
dell'ordinanza  "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio
il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso
definiti   erroneamente   campers   o   roulottes),  con  motivazioni
riconducibili  al  fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami
raccolti  negli  appositi  bottini;  il  divieto  di  circolazione di
motocicli  o  ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete
pubblica,  come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in
regola  con  i  dispositivo  previsti  dal Codice e pertanto fonte di
disturbo  acustico;  la riserva di spazi per la sosta di categorie di
utenti  o  di  veicoli  per i quali le norme del Codice non ammettono
preferenza  o  riserva  rispetto  ad  altri;  l'imposizione di limiti
massimi  di  velocita'  localizzati  non giustificati dalle effettive
condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.
   Quest'ultimo  caso  offre  lo  spunto  per richiamare l'attenzione
sull'esigenza  di  valutare  attentamente  la  necessita'  di imporre
limitazioni  localizzate.  Detta  esigenza  deve scaturire da carenti
caratteristiche  permanenti  dei tratti stradali interessati e non da
particolari  condizioni  ambientali  che  si  possono presentare solo
occasionalmente  e  rispetto  alle quali e' obbligo dei conducenti di
adeguare  la  velocita',  ai  sensi del primo comma dell'art. 141 del
Codice,  salvo,  se  del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il
rispetto  di  esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che
la   presunzione   di   una   maggiore   sicurezza,  che  deriverebbe
dall'imposizione  di  limiti  massimi  di  velocita'  piu'  bassi del
normale,  e'  puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che
divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente
disattesi,    dando    luogo,    altresi',    ad   una   diseducativa
sottovalutazione  di  tutta  la segnaletica prescrittiva e, talvolta,
all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.
   In  sintesi  i  provvedimenti,  specie quelli limitativi, dovranno
essere  sempre  motivati  da  effettive esigenze di circolazione o di
sicurezza,  comprendendo  tra  queste anche la disciplina della sosta
che  deve  tenere  conto  delle  condizioni strutturali delle singole
strade  ed  avere  specifico  riguardo alle peculiari caratteristiche
delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.
   E' dimostrato che i provvedimenti, anche , se restrittivi, vengono
generalmente  accettati  e  rispettati  dagli  utenti della strada se
improntati  a criteri ispirati alla logica ed alla razionalita' delle
soluzioni.  Occorre  quindi che vi sia la necessaria correlazione tra
l'interesse  pubblico  che  si  vuole perseguire con l'ordinanza e la
obiettiva  situazione di traffico che si va a modificare, integrare o
innovare.

   5.2 Impiego irregolare della segnaletica stradale

   Il   concetto   di   uniformita'  della  segnaletica  deve  essere
interpretato anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio
le  modalita'  di installazione. Il disordine della segnaletica lungo
le strade puo' infatti dipendere:
a)dal  fatto che i segnali, a volte lungo lo stesso itinerario, sono
  installati  ad  altezze  diverse,  in contrasto con quanto previsto
  all'art. 81 del Regolamento;
b)dall'impiego  di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la
  necessita' (art. 80 reg.);
c)dall'uso di segnali con caratteristiche di rifrangenza diverse tra
  loro anche sullo stesso sostegno (art. 79 reg.).
   Altro   elemento  di  disomogeneita'  e'  riconducibile  alla  non
corretta collocazione, sullo stesso sostegno, di piu' segnali. Invero
quando  e'  necessario  porre  sullo  stesso  sostegno due segnali di
diversa natura (art. 82 reg.) e' opportuno che questi siano collocati
con  i  criteri  stabiliti dal regolamento: dall'alto verso il basso,
prima  quello  di  pericolo  e quindi quello di prescrizione (art. 84
reg.);   se  sono  entrambi  di  prescrizione,  valgono  le  seguenti
priorita': precedenza - divieto - obbligo. Analogamente, per i gruppi
unitari  di intersezione (art. 128 reg.) e' necessario organizzare il
sistema  in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia segnaletica
per  direzioni  (diritto  -  sinistra  - destra), e all'interno della
stessa  direzione  la  gerarchia  per  colori (bianco - verde - blu -
marrone - nero).
   Altrettanto   irregolare  e'  l'impiego  di  segnali  di  pericolo
installati  in circostanze o situazioni che pericolose non sono. Vale
la pena di ricordare (art. 84 reg.) che "i segnali di pericolo devono
essere  installati  quando  esiste  una  reale situazione di pericolo
sulla  strada, non percepibile con tempestivita' da un conducente che
osservi le normali regole di prudenza".
   Segnalando come pericolose situazioni che non lo sono, si inducono
gli utenti della strada a considerare come inattendibili tali segnali
e quindi a non rispettarli, anche quando il pericolo e' reale.
   Del  pari incongruo e' spesso l'impiego dei segnali di precedenza,
in particolare il segnale di "fermarsi e dare precedenza". L'art. 107
del  regolamento  prescrive  che  tale  segnale deve impiegarsi nelle
intersezioni  "ove  non  sia  stato possibile garantire condizioni di
sufficiente  visibilita'  o  comunque  in  situazioni  di particolare
pericolosita'".  Troppe  volte  il  segnale e' impiegato al posto del
"dare  precedenza",  pur  in  condizioni  normali  e  con visibilita'
garantita,  nella  erronea convinzione che in tal modo si sia attuata
una piu' rigorosa regolazione del traffico.
   E' stata anche rilevata una non infrequente coesistenza di segnali
vecchi con altri nuovi, incompatibili con i primi, oppure disposti in
maniera  che gli uni occultano gli altri. Cio' denota una mancanza di
coordinamento  che  causa  errori  e  confusione  nei confronti degli
utenti della strada.

   5.3 Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale

   Aspetti  di notevole rilievo che riguardano l'impiego non corretto
della   segnaletica   stradale   verticale   possono   essere   cosi'
sintetizzati:
a)utilizzo  di  segnaletica  con  simboli  o  segni non previsti dal
  regolamento;
b)difformita'  nell'impiego  dei  segnali rispetto alle prescrizioni
  regolamentari;
c) impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
5.3.1  Utilizzo  di  segnaletica con simboli o segni non previsti dal
regolamento
   Sono  state  rilevate  situazioni  in  cui  vengono posti in opera
segnali  stradali  che non trovano alcun riscontro con la simbologia,
le   dimensioni,   i   colori   e   le  forme  previsti  dalle  norme
regolamentari,    peraltro   strettamente   conformi   agli   Accordi
internazionali in materia.
   In  tali  casi  i  segnali  non  hanno efficacia regolatrice della
circolazione, e non trasmettono alcun utile messaggio.
   Un   esempio   tipico  riguarda  l'adeguamento  della  segnaletica
prevista  per i passi carrabili. Un passo carrabile non correttamente
segnalato  e  quindi non regolamentare (art. 120 reg.), non determina
l'obbligo  di  rispettarlo  da  parte  degli utenti della strada. Per
altro  verso  l'impiego  di  segnali  non  regolamentari  costituisce
violazione  all'art. 38 o 45 del codice, secondo i casi, con sanzioni
a carico di chi li ha installati.

   5.3.2   Difformita'   nell'impiego   dei   segnali  rispetto  alle
prescrizioni regolamentari

   In  materia di segnalazioni stradali, ogni forma di empirismo deve
essere  bandita perche' dannosa per la sicurezza della circolazione e
per la disciplina del traffico.
   Ricorre  sovente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato
utilizza   di   segnali   appropriati,  ovvero  con  forme,  formati,
dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego (ad.
es.   segnaletica   direzionale   urbana   in  ambito  extraurbano  e
viceversa),  utilizzo reiterato di iscrizioni, quando invece esistono
simboli  che rendano piu' immediata la comprensione del segnale o del
suo  pannello  integrativo,  utilizzo di "segnali compositi" (art. 80
reg.) che riportano piu' simboli di dimensioni troppo piccole perche'
sia   possibile   leggerli   alla  distanza  necessaria  per  attuare
l'istruzione in essi contenuta.
   Nel  campo  della  segnaletica  di  indicazione  extraurbana  sono
evidenti  le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di
intersezione,  in  particolare per la perdita di "itinerario". Invero
nella  successione  di  piu' intersezioni si hanno spesso indicazioni
diverse;  a  volte  viene  indicata la localita' piu' remota, a volte
quella  piu'  vicina:  in  tali  condizioni l'utente della strada nel
ritenere  di  avere  sbagliato itinerario potrebbe effettuare brusche
manovre che possono anche comportare situazioni di pericolo.
   Altre  irregolarita' dei segnali di indicazione sono riferibili ad
un eccesso di informazioni, con errata impaginazione, con utilizzo di
alfabeti  non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o
spaziature errate che nell'insieme rendono difficile la lettura (vedi
tabella II 16 reg. e ss.).
   Altra   irregolarita'   molto  frequente  riguarda  i  segnali  di
direzione  extraurbani  e  quelli  urbani  che  indicano destinazioni
extraurbane. Pur essendo, esplicitamente previsto (art. 128 reg.) che
e' necessario riportare sul cartello la distanza in chilometri, nella
gran parte dei casi tale prescrizione e' ignorata.
   Ulteriore  anomalia  e' costituita dal numero eccessivo di segnali
nello   stesso  impianto  con  commistione  di  segnali  diversi  per
caratteristiche  di  visibilita'  o  con  contenuto pubblicitario. Si
richiama  in proposito il rispetto della norma di cui all'art. 77 del
Regolamento.
   L'effetto negativo del descritto fenomeno sta nella impossibilita'
da  parte  dell'utente  di  percepire  correttamente  e con immediata
utilita'  il  messaggio  del  segnale  stesso. Talvolta, specie nelle
intersezioni,  l'indecisione  dovuta  alla  non perfetta e tempestiva
percezione  dell'informazione  puo'  essere  causa  di intralcio o di
pericolo.
   Appare  anche  un'appropriato, in molti casi, l'uso del segnale di
divieto  di fermata quando basterebbe il segnale di divieto di sosta.
E'  sufficiente  una piu' attenta lettura delle stesse definizioni di
"fermata"  e  di  "sosta"  sancite  all'articolo  157  del Codice per
comprenderne  la  differenza.  Il sognale di divieto di fermata e' da
impiegarsi  solo  in  quei  casi  in cui anche una breve interruzione
della  marcia,  quale  quella  per  la  salita  e  la  discesa  di un
passeggero  dall'auto,  ovvero  per  chiedere  una informazione, puo'
causare  intralcio alla circolazione. Negli altri casi e' sufficiente
il divieto di sosta.
   Di  recente  si  e' anche verificato un abuso nell'impiego, specie
nei  segnali  di  inizio  e fine dei centri abitati, di iscrizioni in
forma dialettale. Va segnalato, al riguardo, che il Regolamento (art.
125  reg.)  e  gli  accordi  internazionali ammettono solo nelle zone
bilingue  la  possibilita'  di riportare le iscrizioni in massimo due
"lingue" ufficialmente riconosciute, per essi la forma dialettale non
e' consentita.
   Anche  l'installazione  dei  segnali "nome-strada" (art. 133 reg.)
non  ha  sempre  avuto  la  giusta attenzione da parte dei Comuni. Si
tratta  di  un  segnale di grande utilita', dal momento che spesso le
normali  targhe  toponomastiche  su  pareti  non  sono visibili dagli
utenti  della  strada.  In  proposito  va  rammentato  che  la deroga
contenuta  nel  comma  2  del  citato  articolo  di Regolamento e' da
intendersi, ad avviso di questo Ministero, limitata ai centri storici
o  comunque a quelle zone centrali delle citta' di particolare pregio
storico,   architettonico,  ambientale,  sempreche'  le  tradizionali
targhe  toponomastiche  siano  chiaramente  visibili.  Una  diffusa e
corretta  installazione dei segnali "nome-strada" ha certamente anche
l'effetto  di  ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari
che  indirizzano  verso  esercizi  commerciali situati in determinate
strade.  La  possibilita'  di  individuare  con  facilita'  la strada
renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.
   E'  anche molto diffuso l'utilizzo di segnali con l'indicazione di
servizi  utili  per gli utenti della strada. Sono segnali che a norma
dell'art.   136  del  regolamento  sono  soggetti  ad  autorizzazione
dell'ente  proprietario della strada e possono essere installati solo
in prossimita' del servizio segnalato.
   Capita   sovente  invece  di  vederli  installati  anche  a  molti
chilometri  di  distanza,  il che costituisce una evidente violazione
delle  norme  di  impiego  di  tali  segnali.  Si  tratta,  peraltro,
dell'unico  caso in cui la norma consente l'abbinamento di un segnale
stradale  con  un  messaggio pubblicitario indicante la denominazione
del  gestore del servizio segnalato nello spazio sotto il simbolo del
servizio stesso.
   Occorre  chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre
di un segnale e quindi soggetto alle modalita' di installazione della
segnaletica  stradale:  se  pero'  vi e' l'indicazione del gestore e'
anche soggetto ad imposta sulla pubblicita'.
   Situazione  analoga  si  incontra  nel  caso di segnali turistici,
territoriali ed industriali.
   In  questo caso le norme di installazione sono descritte nell'art.
134 del Regolamento.
   Questi   segnali   sono   soggetti   ad  autorizzazione  dell'ente
proprietario   della   strada   e   possono   essere  collocati  solo
sull'itinerario  che conduce direttamente al luogo segnalato e, salvo
casi di impossibilita', a non piu' di 10 chilometri di distanza.
   Anche  per  questa tipologia di segnali si assiste ad innumerevoli
casi di violazione particolarmente evidenti ed inappropriati nel caso
di segnali industriali.
   Il   Regolamento  consente  l'impiego  del  segnale  di  "zona  di
attivita'"  come  un  normale segnale di direzione, mentre le singole
attivita'  possono  essere  indicate  all'interno  della  "zona".  La
consuetudine  di  autorizzarne  l'installazione  anche  sulle  strade
esterne  alla zona industriale e' una pratica di larga diffusione che
deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi. specifici
di  attivita'  industriale  isolata  possono  essere ammessi solo per
situazioni  particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte
dell'ente  proprietario  della strada, che valutera' la necessita' di
indicarla  come  segnale  stradale  in funzione della utilita' per la
generalita' degli utenti della strada interessata.
   Un  ulteriore esempio di impiego di segnali difformi rispetto alle
prescrizioni regolamentari riguarda il segnale di "area pedonale".
   Tali  aree  sono individuate per garantire il movimento dei pedoni
nelle  migliori  condizioni  di  sicurezza  tanto  che il Regolamento
ammette  solo  specifiche  e  limitate deroghe per la circolazione di
utenze diverse.
   Risultano  invece casi frequenti di aree pedonali nelle quali sono
previste   ulteriori   deroghe   rispetto   a   quelle  previste  dal
regolamento, vanificando cosi' il principio alla base del segnale. In
tali  casi  evidentemente  e'  stata  scelta  un  erronea segnaletica
perche'  quella  piu'  aderente  risulta essere il segnale di "zona a
traffico limitato".

   5.3.3  Impiego  di  segnali  in  situazioni  che non ne richiedono
l'utilizzo

   L'impiego  superfluo  dei  segnali  e'  una pratica molto diffusa,
riscontrabile  su  qualsiasi  tipo  di  strada, dalle autostrade alle
strade locali.
   La corretta tecnica di installazione dei segnali stradali richiede
soprattutto che sia posto in opera il segnale, ancorche' integrato da
pannelli,  esclusivamente  del tipo richiesto dalla situazione che si
intende disciplinare o segnalare.
   In  particolare,  quando  una  norma di comportamento prescrive un
divieto  o un obbligo per l'utente della strada, il segnale verticale
avente  lo  stesso  significato  e'  superfluo,  anzi,  in molti casi
produce  un  effetto  diseducativo  sull'utenza.  Infatti,  quando il
segnale  manca,  in  una  situazione  analoga  quella in cui e' stato
erroneamente posto in opera, puo' nascere nell'utente il dubbio sulla
necessita' di dover rispettare o meno l'obbligo o il divieto.
   Un esempio di questo caso e' il segnale di divieto di fermata o di
sosta,  talvolta  con  pannello  aggiuntivo,  posto spesso all'inizio
delle  gallerie  dove  per  norma  generale  (art.  158 cod. str.) e'
vietata sia la fermata che la sosta, o sulle corsie di emergenza dove
per  norma  generale  (art.  176  cod.  str.)  e' vietata la sosta. E
evidente  che  la mancanza di questo segnale, nelle stesse condizioni
di  posa  e  magari  sullo stesso itinerario, puo' indurre l'utente a
comportarsi in modo diverso.
   Va  anche  censurato un altro caso di spreco e di uso improprio di
segnali  molto  diffuso. Si tratta dei segnali di "limite" massimo di
velocita'  50  Km/h  (fig.  II.50  reg.) e di divieto di segnalazioni
acustiche  (fig.  II.51  reg.)  in  abbinamento ai segnali di "inizio
centro abitato" (fig. II.273 reg.).
   Poiche'  nel segnale di "inizio centro abitato" sono, invero, gia'
insite  le  due prescrizioni richiamate, ne deriva che i due cartelli
risultano inutili. La ripetizione del "limite massimo di velocita' 50
Km/h"  su  strade  interne  ai  centri abitati non ha, per le ragioni
esposte in precedenza, alcun senso.
   Si  rammenta inoltre che sono vietate aggiunte di qualsiasi natura
al   segnale  di  inizio  centro  abitato,  quali  quelle  di  comune
denuclearizzato,  gemellaggi  con  altre  localita',  appartenenza  a
comunita'  particolari,  ed altre indicazioni quali citta' del vino o
similari, ecc.
   Analogamente  non ha senso impiegare segnali stradali per indicare
ovvie  situazioni,  come  ad  esempio l'impiego del segnale "percorso
pedonale"  (fig.  II.88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni
evidenza  e'  destinato ai pedoni, ovvero il segnale "attraversamento
pedonale"  (fig.  II.88 reg.), in corrispondenza di intersezioni o di
attraversamento regolato da impianto semaforico.
   Cartelli   superflui   sono   anche  i  pannelli  integrativi  che
ribadiscono  lo  stesso  concetto  o i limiti del segnale principale.
Alcuni esempi significativi sono i seguenti:
a)utilizzo dei pannelli "0-24" e/o pannello "rimozione coatta" posti
  al  di  sotto  del  segnale,  di  divieto di fermata. Sia l'uno che
  l'altro  sono  inutili,  da soli o insieme, in quanto il segnale di
  divieto  di fermata ha validita' permanente e di per se comporta la
  rimozione (art. 120, comma 1, lettera b, del reg.)
b)segnali  di  pericolo  con pannelli integrativi che ribadiscono il
  significato del simbolo del segnale stesso, ad esempio:
- pannello  integrativo  con la dicitura "raffiche di vento" o "vento
  forte" in abbinamento con il segnale di fig. II.33
- pannello  integrativo con la dicitura "strada dissestata" o "strada
  deformata" in abbinamento con il segnale di fig. II. I
- pannello  integrativo con la dicitura "caduta massi" in abbinamento
  ai segnali di figg. II.30/a e 301b
- pannello  integrativo  con  la  dicitura "strada sdrucciolevole" in
  abbinamento al segnale di fig. II.22
c)pannello  distanziometrico  "150  metri"  abbinato  ai  segnali di
  pericolo  in ambito extraurbano che devono essere normalmente posti
  a tale distanza
d)pannello  indicante  "inizio"  (fig II.5/al e 5/bl) in abbinamento
  con  segnali  prescrittivi  che  hanno  validita'  gia',  di per se
  stessi, dal punto in cui sono installati; e pannello integrativo di
  "fine"  (fig. II.5/0 e 5/b3) posto in abbinamento con il segnale di
  fine  prescrizione  (figg.  II.70,  71,  72, 73); ovvero segnale di
  "fine prescrizione" in corrispondenza di una intersezione

5.4 Impieghi non corretti della segnaletica stradale orizzontale

   L'importanza della segnaletica orizzontale non e' sempre percepita
dagli  Enti proprietari di strade. Infatti e' abbastanza evidente che
non  sempre  detta  segnaletica  e' sufficiente a garantire sicurezza
nella  circolazione,  specie  in  condizioni  notturne  o  di  scarsa
visibilita',   condizioni,   queste,  nelle  quali  si  avverte  come
indispensabile la necessita' di una guida ottica continua.
   Fonte  di confusione e', inoltre, il permanere in opera di strisce
di  margine  di  colore  giallo  in quanto, ormai, l'unificazione del
sistema  prevede  solo  strisce  bianche, salvo i casi di segnaletica
temporanea o di corsie specializzate (artt. 35 e 141 reg.).
   In tale situazione l'utente, ritenendo di essere in presenza di un
cantiere   stradale   potrebbe   adottare   una   condotta  di  guida
eccessivamente prudente, con la conseguenza di causare intralcio alla
circolazione.

5.5. Impieghi non corretti della segnaletica stradale luminosa

   Un  richiamo particolare merita la segnaletica semaforica che dopo
molti  anni  dall'entrata in vigore delle norme che la disciplinano e
oltre  tre  anni  dalla  scadenza  del  termine di adeguamento, viene
mantenuta  con  simboli  e  funzionamento  non  conformi  alle  nuove
disposizioni  regolamentari  (artt.  159  e  169 reg.). Costituiscono
esempio   di  tali  difformita'  le  lanterne  per  l'attraversamento
pedonale,  ancora  del vecchio formato e tipo, il funzionamento delle
luci  con  la  contemporaneita'  del giallo e del verde, che comporta
peraltro  anche un maggior consumo di energia, e l'impiego irregolare
delle lanterne di corsia.
   A  volte  sullo  stesso itinerario si hanno sistemi di regolazione
attualizzati  ed  altri  non ancora aggiornati con evidente disagio e
confusione per l'utente della strada.

5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare

   Tra  i  dispositivi  di  segnaletica  complementare  una  menzione
particolare   meritano   quelli  che  sostituiscono  o  integrano  la
segnaletica    orizzontale    e   i   dispositivi   per   segnaletica
complementare,  quali,  ad  esempio, delimitatori di corsia, dossi di
rallentamento della velocita' e dissuasori di sosta.
   Si   tratta,  in  genere,  di  dispositivi  che  per  loro  natura
presentano  un  ingombro  che  sporge  dalla  piattaforma stradale e,
pertanto,  gli  Enti  proprietari  devono  evitare  che costituiscano
pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di
grande  attenzione  e  la  loro  installazione  deve  avvenire con le
modalita' e nei limiti previsti dal Regolamento.
   Occorre  anche  tenere  presenti  le  condizioni  climatiche  e di
localizzazione,  per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio
di  mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri
per  il  ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote
dei  veicoli  in  transito possa generare pericolose vibrazioni nelle
zone  circostanti  ed  eventualmente danneggiare edifici o gli stessi
veicoli.
   I  chiodi  o  le  calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati
solo  con  il  significato  di  linea continua, e non sono consentite
altre utilizzazioni.
   I  dispositivi  integrativi  di  segnaletica orizzontale (art. 153
reg.),  molto  utili  in zone singolari o soggette a nebbie frequenti
devono essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I
cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus
o  le  piste  ciclabili  (art. 178 reg.) devono essere installati con
continuita',  alla  stessa  maniera  della  linea gialla continua che
sostituiscono,  e  devono essere mantenuti in opera in modo che siano
sempre  visibili,  ad evitare incidenti da parte di utenti distratti.
Allo  stesso  modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono
essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.
   I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed
installati  in  modo che ne sia sempre garantita la visibilita' anche
in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalita' di
impiego che li rendano particolarmente visibili.
   Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della
velocita'  (art.  179  reg.).  Poiche'  e' frequente un loro utilizzo
indiscriminato  (mentre  il  regolamento ne prevede l'impiego in casi
particolari  e  con modalita' di segnalamento molto precise), occorre
che l'ordinanza che ne dispone l'impiego sia opportunamente motivata,
e  che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro
localizzazione.
   E'  indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori,
forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.
   I    dossi   prefabbricati   devono   essere   approvati;   quelli
eventualmente  collocati  su  itinerari di attraversamento dei centri
abitati,  lungo le strade piu' frequentemente percorse dai veicoli di
soccorso,  di  polizia  o di emergenza, o lungo le linee di trasporto
pubblico, devono essere rimossi.
   Si  rammenta  che il loro permanere in opera, in caso di incidenti
riconducibili    alla   loro   collocazione,   puo'   dar   luogo   a
responsabilita'  in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi
non ne ha disposto la rimozione.

5.7 Segnaletica temporanea

   Tra  gli  impieghi  di  segnaletica  non  regolare, un particolare
accento  deve  essere posto su quella temporanea ed in particolare su
quella  impiegata  nei  cantieri  stradali. Cio' in quanto si assiste
normalmente,  specie sulla viabilita' ordinaria o nei centri abitati,
ad   una   scarsa   attenzione   sia   dell'ente   proprietario   che
dell'esecutore  materiale  dei  lavori,  circa l'impiego di materiali
idonei allo scopo.
   La presenza di un cantiere sulla strada costituisce un'anomalia al
normale svolgersi della circolazione; di qui la necessita' di far si'
che  gli  utenti della strada abbiano tempestivamente e con chiarezza
le necessarie informazioni sul come comportarsi.
   Paradossalmente,  ad  una  situazione  che  richiede il massimo di
informazioni  corrispondono  normalmente i segnali meno efficienti in
termini   di  qualita'  e  di  collocazione.  Vengono  troppo  spesso
impiegati segnali usurati, deformati e collocati in modo da risultare
scarsamente  visibili. Tale fenomeno risulta ancora piu' aggravato di
notte  o  in  condizioni  di  scarsa  visibilita',  anche  perche'  i
dispositivi  luminosi  impiegati  per  migliorare la visibilita' sono
sovente  scadenti e non sono tra quelli approvati da questo Ministero
a norma dell'art. 36 del Regolamento.
   La  segnaletica orizzontale provvisoria prevista per i cantieri di
lunga durata (piu' di 7 giorni lavorativi) e' anch'essa troppo spesso
di  qualita'  scadente e non in armonia con le disposizioni dell'art.
35  del  Regolamento.  Di  rado  infatti  vengono utilizzati prodotti
rimovibili  che  evitano  la  confusione  che  puo' nascere quando il
cantiere   viene   rimosso  e  restano  visibili  tracce  di  segnali
orizzontali  temporanei  unitamente  a quelli permanenti. A volte, di
contro,   si  assiste  al  tracciamento  di  segnaletica  orizzontale
temporanea  anche quando questa non e' necessaria, non essendo quella
permanente  presente  in  contrasto  con  il  regime  provvisorio  di
circolazione.
   La  scarsa  cura per questo tipo di segnaletica si manifesta anche
quando  si  osserva  la  presenza,  in  zona  di cantiere, di segnali
permanenti  e  provvisori in contrasto fra loro, con ovvia confusione
dell'utente  della strada. In altre circostanze, poi si e' avuto modo
di  constatare  che  permangono  i segnali provvisori anche una volta
cessate le cause che ne hanno giustificato la messa in opera.
   Ovviare  alle  carenze  richiamate  nei precedenti paragrafi e nel
presente  non  comporta  grandi  sforzi  ne'  grandi  spese,  essendo
sufficiente   una   comune  diligenza  del  personale  preposto,  sia
dell'Ente  proprietario  della  strada  che  degli  organi di polizia
stradale, oltre che degli esecutori dei lavori. Per contro si ottiene
certamente   una   maggiore   sicurezza   e   non  si  incorre  nelle
responsabilita'  in  caso di incidenti le cui cause potrebbero essere
attribuite alle carenze sinteticamente descritte.

§6. PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALAMENTO

6.1 Necessita' dell'adeguamento

   I   segnali   devono   essere   percepiti  tempestivamente,  letti
correttamente,  in  modo  inequivocabile  ed  in  tempo utile perche'
l'efficienza  e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla
qualita'  delle  informazioni  che  sono  trasmesse  all'utente della
strada.
   L'utente  deve  infatti  poter  disporre  di  tutti  gli  elementi
necessari per operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto
dalla  segnaletica.  Per conseguire questo risultato occorre studiare
attentamente   ogni   segnale  in  relazione  alla  sua  collocazione
affinche'  il messaggio stesso sia facilmente comprensibile evitando,
soprattutto  per  i segnali di indicazione, la tendenza ad installare
segnali di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero
risultare utili in peculiari condizioni ambientali.
   Si  richiama  la  particolare attenzione degli Enti proprietari in
genere  ed  in particolare dei Comuni sulla necessita' di adottare un
tempestivo   piano   di   adeguamento,  non  essendo  tollerabili  le
inadempienze richiamate nel precedente capitolo 5. In difetto di tale
adempimento  ed  in caso di grave pericolo per la.sicurezza, potranno
ricorrere  le  condizioni  per  l'esercizio  del  potere  sostitutivo
previsto all'articolo 5, comma 2, del Codice.

6.2 Necessita' ed opportunita' dei progetti di segnalamento

   Per  conseguire  l'obiettivo  di  una  corretta  utilizzazione dei
segnali   stradali,   il   progetto   di  segnalamento  e'  strumento
indispensabile  per  organizzare nel modo piu' congruo e razionale le
informazioni  utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida
(art. 77, comma 2, reg.).
   Dal  parco  segnaletico  esistente  si  evidenzia  invece  che  il
segnalamento  stradale,  sia  in campo urbano che extraurbano, non e'
espressione  di  uno  specifico progetto, ma rappresenta piuttosto il
risultato di interventi saltuari e spesso disomogenei tra di loro.
   Per  evitare  che  siffatti  eventi  si  ripetano  nel  futuro, e'
necessario  predisporre  progetti  organici  di segnalamento stradale
(art.  77  reg.), affidati a tecnici specializzati, dei propri uffici
tecnici del traffico o esterni idonei a valutare le diverse soluzioni
possibili,  scegliendo  quelle  tecnicamente  ed  economicamente piu'
valide.
   In  proposito  occorre  aggiungere  che  l'opera di questi tecnici
specializzati  appare  tanto piu' necessaria in quanto il traffico, a
seconda  che  si  svolga  su  strade  urbane od extraurbane, presenta
caratteristiche  ed  esigenze  diverse  che,  per essere soddisfatte,
richiedono  una differente impostazione dei relativi piani o progetti
di segnalamento con l'adozione di criteri diversi in ordine alla posa
in opera dei segnali.
   Il   progetto   di  segnalamento,  essendo  riferito  nella  quasi
totalita'  dei  casi ad opere pubbliche, deve essere in armonia anche
con  le  norme  vigenti in materia di progettazione ed esecuzione. Si
richiama  in  particolare l'aspetto procedurale nelle sue varie fasi,
fino alla migliore definizione esecutiva dell'intervento.
   In  ogni  caso  e'  necessario  che  sia  assicurata  la  maggiore
uniformita'  possibile nei criteri di scelta dei segnali e della loro
installazione.
   Qualunque problema possa sorgere nella fabbricazione dei segnali e
qualunque  perplessita'  si  manifesti nella svariata casistica della
scelta  dei  segnale  appropriato ad ogni situazione, potranno essere
risolti   nel  quadro  della  indispensabile  uniformita'  sul  piano
nazionale.
   Ove  dovessero sorgere perplessita' sulla corretta fabbricazione e
impiego,  gli  interessati  potranno  comunque  prospettare  il  caso
all'Ispettorato  generale  per  la circolazione e sicurezza stradale,
cui  e'  demandato  il  controllo  ispettivo  sull'intera segnaletica
stradale  anche  attraverso  i  competenti uffici periferici presso i
Provveditorati regionali alle OO.PP.

   §7. CONTROLLO DELL'EFFICIENZA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

7.1 Controllo dell'efficienza della segnaletica

   Il  controllo  tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e
38  del  Codice  consiste nella delicata e costante azione che l'ente
deve  assicurare  per  mantenere  a livello ottimale le condizioni di
manutenzione  e  di  efficienza  della segnaletica stradale nella sua
piu'    ampia   accezione:   verticale,   orizzontale,   luminosa   e
complementare.
   All'Ente  proprietario, in forza delle richiamate norme del Codice
e delle considerazioni che precedono, spetta:
a)la  ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato
  di manutenzione e di efficienza;
b)la  verifica  delle  condizioni di impiego dei segnali stradali in
  opera e riscontro della loro durata ai fini della "vita utile";
c)il   riscontro   sull'opportunita'   di   eliminare   segnali  non
  congruenti,  non necessari o non piu' rispondenti alle situazioni e
  condizioni della strada;
d)la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina
  prevista dai relativi provvedimenti amministrativi;
e)il riesame e lo studio della effettiva esigenza di segnaletica per
  le specifiche situazioni di circolazione;
f)la  verifica  periodica  di  valutazione  della  rispondenza della
  segnaletica  di  indicazione  alle  esigenze  del  traffico  e alle
  necessita' dell'utenza;
g)la  progettazione,  per  aree omogenee, di sistemi di segnalamento
  appropriati  conformi  alla  normativa  vigente  e  soprattutto  di
  miglioramento  dell'arredo  della  strada  nell'interesse  generale
  dell'utenza e della sicurezza stradale.

7.2 Obbligo della manutenzione della segnaletica stradale

   La manutenzione della segnaletica stradale e' un compito specifico
dell'Ente  proprietario  e di estrema importanza al fine di garantire
la sicurezza e la fluidita' di circolazione. Premesso che l'attivita'
manutentoria va considerata nella sua comune distinzione di ordinaria
e   straordinaria,   in   questa   sede   occorre  soffermarsi  sulla
manutenzione   ordinaria,  intesa  come  l'insieme  di  tutti  quegli
interventi che non modificano il progetto originario.
   Tale  manutenzione  implica la cura costante di tutti gli elementi
di  segnalamento  che  costituiscono  la  dotazione  di  arredo,  che
riguarda  sia  la  segnaletica  verticale,  sia quella orizzontale e,
necessariamente,  tutta l'altra complementare nonche' gli impianti di
semafori o di segnali luminosi.
   E' indispensabile che gli Enti proprietari delle strade porgano la
massima  cura nell'assicurare una continua e accurata "assistenza" il
cospicuo  patrimonio di arredo stradale, che richiede, come qualunque
installazione,  una adeguata manutenzione (anche per conseguire utili
economie  di  gestione)  e  la verifica periodica delle condizioni di
efficacia.
   Sono  tuttora  visibili segnali stradali di vecchio tipo, usurati,
scoloriti  o  difformi  da  quelli previsti dalle norme, che non sono
stati  rimossi  neppure  in  occasione  della  posa in opera di nuovi
segnali,   mentre   la   manutenzione   della  segnaletica  verticale
costituisce  un  impegno  di per se' periodico dovuto alla vita utile
dei segnali.
   L'azione di degrado degli agenti atmosferici, l'usura prodotta dal
traffico,  i  danni  conseguenti  ad  atti  vandalici o ad urti sulle
superfici  utili,  che  pongono  a nudo il sottostante supporto, sono
deficienze   che  possono  essere  adeguatamente  eliminate  con  una
costante opera di controllo e di manutenzione.
   Non sembra inutile ribadire, al riguardo, quanto previsto all'art.
82, comma 2 del Regolamento, in merito alla necessita' che i sostegni
dei   segnali  siano  dotati,  nel  caso  di  sezione  circolare,  di
dispositivo   inamovibile   antirotazione  del  segnale  rispetto  al
sostegno  e  del  sostegno  rispetto  al  terreno.  Cio',  al fine di
contrastare  la diffusa e deleteria pratica, specie in ambito urbano,
della rotazione del segnale a causa di azioni vandaliche.
   Alla  diligenza  con  la  quale  gli Enti proprietari delle strade
devono   provvedere  alla  posa  in  opera  della  segnaletica,  deve
corrispondere identica cura del patrimonio segnaletico per mantenerlo
sempre in piena efficienza.
   Particolare  attenzione  dovra'  essere  posta affinche' i segnali
siano  sempre visibili, ad esempio recidendo i rami e gli arbusti che
determinano  una  pericolosa  azione  schermante. Tale circostanza va
controllata  sul posto; a partire dalla distanza utile dalla quale il
segnale deve essere avvistabile.
   Particolarmente  soggetta  all'usura e' la segnaletica orizzontale
per  la  quale piu' frequente dovra' risultare l'opera di rifacimento
per assicurarne sempre la piena visibilita'.
   La    frequenza   dei   rifacimenti   dipende   dal   tipo   della
pavimentazione,  dalla composizione e dalle modalita' di applicazione
dei  materiali, nonche' dalle condizioni climatiche e dall'intensita'
dei traffico.
   Particolare  cura  deve  essere  posta  al  ripristino delle linee
discontinue   in  modo  che  i  nuovi  segmenti  coincidano  il  piu'
esattamente  possibile  con  quelli  preesistenti,  cosicche' i segni
appaiano  chiari  e  nitidi, senza possibilita' di ridotta ed erronea
percezione. Un attraversamento pedonale eccessivamente degradato puo'
risultare  invisibile  al  conducente di un veicolo, mettendo cosi' a
repentaglio  l'incolumita'  dei pedoni che lo impegnano con illusoria
sicurezza.

§8. REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA

8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie

   Sulla  base dei criteri rissati dall'articolo 208, commi 2 e 4 del
Codice, gli Enti proprietari di strade, quali le Province e i Comuni,
sono  tenuti  a  determinare annualmente con delibera della giunta le
quote  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  da
destinare  al  miglioramento  della  circolazione  sulle  strade,  al
potenziamento e alla manutenzione della segnaletica stradale.
   In  tal  modo  almeno  in  parte  possono  essere reperiti i fondi
necessari  per curare adeguatamente il mantenimento della segnaletica
stradale. Tuttavia, ove non sia sufficiente tale reperimento di fondi
per  le  esigenze  della  rete  stradale dell'Ente, sussiste comunque
l'onere  di  copertura di tali spese mediante le previsioni ordinarie
di bilancio.
   Va  ricordato  altresi'  che l'art. 393 del regolamento fa obbligo
agli  Enti  locali  di istituire un apposito capitolo di bilancio, di
entrata e di uscita.
   Per le somme introitate e per le spese effettuate ogni anno dovra'
essere  fornito rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici da
parte degli Enti locali che hanno tale obbligo.
   Al  riguardo,  poiche'  la  quasi  totalita'  delle province e dei
comuni  e'  inadempiente per quanto attiene alle comunicazioni dovute
al  Ministero  dei lavori pubblici ai sensi del comma 4 dell'art. 208
del  Codice  e  del  comma  2  dell'art.  393  del  Regolamento, tale
inadempimento,   se   sintomatico   della   carenza   del  prescritto
rendiconto,  e'  suscettibile di apposite sanzioni e, se del caso, di
denuncia di eventuale danno all'Erario.
8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica.
Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarie
   Il  finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa
parte  delle  scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione
proprietaria di strade determina per assicurare il mantenimento ed il
potenziamento  della  strada  nel  suo  complesso.  Normalmente  sono
comprese le opere sussidiarie relative alle pertinenze, all'arredo od
ai  servizi.  Spetta quindi agli uffici preposti alla viabilita' o al
traffico  prevedere  annualmente, nelle previsioni di bilancio, o nel
Piano  Economico  di  Gestione,  le necessarie risorse per far fronte
all'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  dell'arredo stradale e
della  segnaletica stradale in particolare. Queste spese non possono,
ad  avviso  di questo Dicastero, non considerarsi tra quelle primarie
per  il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi di finalita'
di   ordine  generale  che  investe  l'aspetto  piu'  delicato  della
sicurezza   pubblica  in  generale  e  della  mobilita'  stradale  in
particolare.
   Poiche'  e'  accertato  che  circa il 70% degli incidenti stradali
avvengono  lungo le strade urbane, deve ritenersi impegno prioritario
dei  Comuni  il finanziamento necessario per far fronte alle esigenze
in argomento per ottenere un efficace abbattimento dell'alto tasso di
sinistrosita'  che  si  registra  annualmente.  Pertanto, si richiama
l'attenzione   in   particolare   dei   piu'   grandi  Comuni,  sulla
tassativita'   della   destinazione   dei   proventi  delle  sanzioni
pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far fronte
a  tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo dell'arredo e
al  mantenimento  in  condizioni ottimali di sicurezza della strada e
delle sue pertinenze.
   E'  noto,  peraltro, il non infrequente fenomeno di Enti locali, i
quali,  basando  probabilmente  le  loro  scelte  su  un non corretto
esercizio  della  propria autonomia finanziaria, ritengono di gestire
le  somme  introitate  a  norma  dell'art  208,  comma 1, del Codice,
devolvendole  a  finalita'  e  scopi  diversi  da quelli indicati nel
successivo comma 4, ci'oe' "al miglioramento della circolazione sulle
strade,   al   potenziamento   e   miglioramento   della  segnaletica
stradale.......".
   Si richiama, al riguardo, la particolare cura degli amministratori
circa il corretto uso dei predetti fondi, allo scopo, tra l'altro, di
non incorrere nelle conseguenti responsabilita'.

                      §9. CONSIDERAZIONE FINALE

   Vale  ricordare a tutti gli Enti proprietari che destinare risorse
finanziarie  in  questo  settore  e'  fondamentale  per  raggiungere,
seppure  in  via indiretta un generale risparmio in costi sociali che
il  Paese  sopporta  a  causa della sinistrosita' stradale. Gli oltre
6.500  morti  annuali  ed  i  circa 4 milioni di incidenti registrati
dalle  varie compagnie assicuratrici determinati effetti economici di
altissimo  peso  per  la  comunita'  nazionale,  per  cui deve essere
impegno  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  adoperarsi  per limitarne
l'entita' e le conseguenze.
   Occorre  essere  consapevoli che l'impegno non solo dello Stato ma
anche  di  tutti  gli  Enti  competenti  in questa opera identifica e
testimonia il grado di civilta' della Nazione.

Roma, 24 ottobre 2000

                                                  Il Ministro: Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 70