MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 16 novembre 2000, n. 18 

Valori  massimi  ammissibili  di micotossine nelle derrate alimentari
provenienti da Paesi comunitari.
(GU n.303 del 30-12-2000)
 
 Vigente al: 30-12-2000  
 

                                  Agli assessorati alla sanita' delle
                                  regioni e province autonome
                                  Agli   uffici  veterinari  per  gli
                                  adempimenti comunitari
                                  Agli  uffici  di  sanita' marittima
                                  e/o aerea
                                  Ai NAS
                                  All'Istitituo superiore di sanita'
                                  Al   Ministero   per  le  politiche
                                  agricole e forestali
                                      e, per conoscenza:
                                  Agli enti ed operatori interessati
  Con  la  circolare  n.  10  del  9  giugno  1999 sono state fornite
indicazioni  in  ordine  ai valori massimi ammissibili di micotossine
negli alimenti di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi.
  I  valori  riportati  nella  tabella  1 della citata circolare sono
stati  approvati  dall'U.E.  con il regolamento CE n. 1525/1998 della
Commissione  del  16  luglio  1998,  mentre  quelli individuati nella
tabella  2  rappresentano  i  valori  tollerabili,  per altre matrici
alimentari  e  relativamente  ad  altre  micotossine,  individuati  a
livello nazionale e non compresi nel suddetto regolamento.
  Per  quanto  riguarda  la tabella 2 della sopra citata circolare si
richiama  all'attenzione di codesti uffici che, qualora nel corso del
controllo venga riscontrato, per i prodotti alimentari provenienti da
Paesi   comunitari  o  originari  da  Paesi  che  hanno  sottoscritto
l'accordo  sullo  Spazio Economico Europeo, il superamento dei valori
massimi   ammissibili   riportati   nella   tabella  stessa,  occorre
verificare  la  conformita'  dei  prodotti  stessi  alle disposizioni
vigenti  nei  Paesi  di  provenienza  e valutare la compatibilita' di
dette disposizioni con l'art. 36 del Trattato di Roma.
  A tal fine, una volta accertata la conformita' dei prodotti oggetto
del controllo alle disposizioni vigenti nel Paese di provenienza o di
origine,  i  responsabili  del  controllo  ufficiale  procederanno ad
informare  questo Ministero (DANSPV) che verifichera', per il tramite
dell'Istituto superiore di sanita', se i prodotti di che trattasi, in
relazione  al  tenore  di  micotossine riscontrato, siano da ritenere
accettabili e possano quindi circolare sul territorio nazionale.
    Roma, 16 novembre 2000
                                                Il Ministro: Veronesi