N. 852 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2000
Ordinanza emessa il 3 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da S.L.I.M. S.p.a. contro D.R.E. di Bologna Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Beni di societa' gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione - Previsione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, della deducibilita' dall'IRPEG e dall'ILOR delle sole quote di ammortamento finanziario anziche' delle stesse in aggiunta alle quote di ammortamento tecnico, come previsto in precedenza - Violazione dei limiti posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla retroattivita' di norme tributarie - Lesione dei princi'pi dell'affidamento o della certezza giuridica - Incidenza sul principio di capacita' tributaria - Assenza dei presupposti richiesti per la decretazione d'urgenza - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 315/1994, 29/1995 e 390/1995. - D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 1, commi 1, lett. c), e 2. - Costituzione, artt. 53 e 77.(GU n.3 del 17-1-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE haemesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3084/1998 depositato il 10 dicembre 1998, avverso S/RIF SU I Rimb - IRPEG + ILOR, 96 contro Ufficio delle entrate di Bologna 1. Proposto da: S.L.I.M. Societa' Lombarda Impianti Metano S.p.a., residente a Bologna, in Farini 35. Difeso da: Cominetti dott. Stefano, residente a Bologna, in via Farini, 35. Svolgimento del processo Con ricorso consegnato al primo ufficio delle entrate di Bologna il 10 dicembre 1998 e depositato presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Bologna nella medesima data, la S.L.I.M. S.p.a. impugnava il silenzio-rifiuto dell'ufficio rispetto ad una istanza di rimborso presentata il 3 dicembre 1997. Deduceva la ricorrente: a) che con riguardo ai beni gratuitamente devolvibili, fino alle modifiche introdotte alla fine del 1996 erano consentiti due tipi di ammortamento, quello tecnico e quello finanziario; b) che con il d.l. 31 dicembre 1996 n. 689 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, era stata sancita l'alternativita' fra i due tipi di ammortamento; c) che il legislatore aveva fatto retroagire il nuovo regime di deducibilita' fiscale degli ammortamenti al 1o gennaio 1996 disponendo altresi' che se l'ammontare delle quote di ammortamento gia' dedotte nell'esercizio precedente era superiore al costo dei beni, l'eccedenza doveva concorrere a formare il reddito del periodo d'imposta in corso dalla data del 31 dicembre 1996; d) che in conseguenza di tali modifiche, essa ricorrente aveva subito un aggravio di IRPEG e ILOR pari a L. 1.308.413.391; e) che di tale somma era stato chiesto il rimborso alla direzione regionale delle entrate di Bologna sul rilievo che la nuova normativa era in contrasto con gli artt. 77 e 53 della Costituzione; f) che era inutilmente decorso il termine di novanta giorni previsto dalla legge, sicche' si era formato il silenzio-rifiuto avverso il quale veniva proposto il ricorso. Su tali presupposti la ricorrente chiedeva che la commissione, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, disponesse la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; nel merito, la ricorrente chiedeva che, una volta accolte da parte della Corte costituzionale le eccezioni sollevate, l'amministrazione finanziaria fosse condannata al rimborso della somma di L. 1.308.413.391 oltre interessi. L'ufficio non si e' costituito in giudizio. La controversia e' stata trattata all'udienza del 27 giugno 2000. Motivi della decisione La ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c) e dell'art. 1, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30; tale eccezione si fonda, da un lato, sulla considerazione che nella specie non sussistevano i presupposti per la decretazione d'urgenza e, dall'altro, sul rilievo che la retroattivita' disposta dal legislatore con la normativa in questione "non supera il vaglio di nessuno dei criteri elaborati dalla Corte costituzionale per giustificare la retroattivita' delle norme tributarie". Per un piu' chiaro inquadramento della questione, e' opportuno prendere le mosse del contesto normativo nell'ambito del quale la questione stessa viene a collocarsi. In proposito va anzitutto rilevato che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1; lettera c) d.l. n. 669/1996, la materia era regolata dall'art. 69 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che cosi' disponeva: "per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili fino all'esercizio anteriore a quello in cui avviene la devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di cui agli artt. 67 e 68, quote costanti di ammortamento finanziario". Con l'art. 1, comma 1, lettera c) d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, il legislatore ha ridisciplinato la materia sostituendo l'art. 69 cit. con la seguente disposizione: "per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentito, in luogo dell'ammortamento di cui agli artt. 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario". Lo stesso art. 1, al comma 2 ha poi stabilito che la disposizione del primo comma lettera c) si applicava "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996". La situazione dunque puo' essere cosi' riassunta: l'art. 69 d.P.R. n. 917/1986 stabiliva la contemporanea deducibilita' delle quote di ammortamento tecnico e delle quote di ammortamento finanziario: il d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 ne ha invece previsto l'alternativita'; la nuova disciplina e' stata introdotta nel dicembre 1996, a distanza cioe' di dieci anni dall'entrata in vigore dell'art. 69 d.P.R. n. 917/1986, applicato per un decennio; il legislatore ha fatto retroagire il nuovo regime di deducibilita' fiscale degli ammortamenti al 1o gennaio 1996: sicche' le imprese, che avevano iniziato il periodo d'imposta con la disciplina previgente, si sono trovate all'ultimo a dover fare i conti con una normativa completamente diversa e con un carico fiscale assai piu' gravoso. Occorre inoltre considerare quanto segue: la concorrente deducibilita' delle quote di ammortamento tecnico e di ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili era prevista gia' dall'art. 70 d.P.R. n. 597/1973 (applicabile anche all'Irpeg per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 5 d.P.R. n. 598/1973) ed ha trovato conferma nell'art. 69 d.P.R. n. 917/1986: essa, del resto, rispondeva alla (logica) esigenza "di sottrarre a tassazione quanto il concessionario complessivamente sborsi per acquistare e mantenere cose destinate al concedente" (cosi' Cass. 7 marzo 1997 n. 2085); il d.l. 669/1996 ha disciplinato in modo completamente diverso la materia, negando la possibilita', che fino al 1996 esisteva, di sommare i due ammortamenti, quello tecnico e quello finanziario; le modifiche introdotte (dopo oltre 20 anni) col citato art. 1 d.l. n. 669/1996 non si inseriscono dunque all'evidenza in un contesto di completamento della normativa gia' vigente in materia, ma sono, al contrario, innovative e ispirate a criteri totalmente diversi da quelli che erano alla base della precedente legislazione in materia. Orbene, in questo quadro ritiene il collegio che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 77 e 53 della Costituzione siano rilevanti e non manifestamente infondate: cio' sulla base delle seguenti considerazioni: a) Com'e' noto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, prevede la possibilita' per il Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge (nella forma del decreto legge) subordinatamente al rispetto di precise condizioni: tali atti devono invero risultare fondati sulla presenza di presupposti straordinari di necessita' e di urgenza. In tema, la giurisprudenza costituzionale ha poi chiarito che "a norma del citato art. 77, la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validita' in realta' insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione (cosi' sentenza 27 gennaio 1995, n. 29). Pertanto - ha soggiunto la citata sentenza - "non esiste alcuna preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessita' e urgenza". Ora, sulla scorta di tale insegnamento, questo collegio ritiene che debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 1, comma 1, lettera c) d.l. n. 669/1996 in riferimento all'art. 77 Cost.: appare infatti evidente a questa commissione la mancanza originaria dei presupposti di costituzionalita' per il ricorso alla decretazione d'urgenza, avuto riguardo, da un lato, alla durata nel tempo della preesistente normativa e, dall'altro, all'assenza di presupposti giustificativi di natura straordinaria (tale non puo' invero considerarsi l'esigenza di completamento della manovra di finanza pubblica per il 1992, che costituisce la ragione unica della normativa introdotta col d.l. 669/1996, come si desume dal preambolo al d.l. medesimo); b) Sotto altro profilo deve rilevarsi che la Corte costituzionale ha posto dei limiti alla possibilita' di estendere retroattivamente l'ambito di applicazione di una legge. Con la sentenza 26 luglio 1995, n. 390, ad esempio, la Corte costituzionale ha affermato che "non e' interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata ... a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi come elemento fondamentale dello stato di diritto". In altra occasione poi (sent. 20 luglio 1994 n. 315) la Corte costituzionale ha fondato la conclusione di legittimita' retroattiva di una legge sulla "prevedibilita'" dell'imposta, prevedibilita' desumibile dal "completamento" sul piano legislativo della disciplina di una determinata materia. Ora, alla luce di tale insegnamento appare non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 669/1996 nella parte in cui ha previsto che la disposizione del comma 1 let. c) si applicasse "a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996": da un lato, infatti, la tassabilita' degli ammortamenti finanziari in alternativa a quelli tecnici era del tutto imprevedibile data la precedente legislazione in materia rimasta in vigore per oltre un ventennio e, dall'altro, il nuovo regime di deducibilita' fiscale introdotto in modo del tutto inaspettato il 31 dicembre 1996 ha palesemente "frustrato l'affidamento" del contribuente "nella sicurezza giuridica" (per usare le testuali espressioni della sentenza della Corte cost. n. 390/1995 cit.) in quanto ha colpito con effetto retroattivo una situazione non ritenuta in precedenza espressione di capacita' contributiva ed ha accentuato il carico fiscale gravante sulle imprese. E' evidente d'altro canto che all'inizio del 1996 non era assolutamente possibile prevedere che in futuro sarebbero stati regolati in modo completamente diverso, dal punto di vista della tassazione, gli ammortamenti di cui si discute: e in tale situazione non puo' non ritenersi violato il principio di certezza del diritto. In definitiva, dunque, in base alle suesposte considerazioni appare non manifestamente infondato il sospetto di illegittimita' costituzionale dei predetti art. 1, comma 1, lettera c), e art. 1, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30. Circa poi la rilevanza della questione ai fini del decidere, e' evidente che la sorte del ricorso e' indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' delle norme predette, dal momento che la domanda di rimborso della ricorrente puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. La commissione, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 77 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 primo comma, lettera c) d.l. n. 669/1996 e dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.l. nella parte in cui prevede che la disposizione del comma 1, lettera c), si applichi "a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996"; Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio della decima sezione della commissione tributaria provinciale di Bologna il 3 ottobre 2000. Il Presidente estensore: Tonini 01c0042