N. 852 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2000

Ordinanza  emessa  il  3  ottobre  2000  dalla Commissione tributaria
provinciale di Bologna sul ricorso proposto da S.L.I.M. S.p.a. contro
D.R.E. di Bologna

Imposte   e   tasse   -  Imposte  sui  redditi  -  Beni  di  societa'
gratuitamente   devolvibili   alla  scadenza  di  una  concessione  -
Previsione,  a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del
31  dicembre  1996,  della deducibilita' dall'IRPEG e dall'ILOR delle
sole  quote  di  ammortamento  finanziario  anziche'  delle stesse in
aggiunta  alle  quote  di  ammortamento  tecnico,  come  previsto  in
precedenza  -  Violazione dei limiti posti dalla giurisprudenza della
Corte  costituzionale  alla  retroattivita'  di  norme  tributarie  -
Lesione  dei  princi'pi dell'affidamento o della certezza giuridica -
Incidenza  sul  principio  di  capacita'  tributaria  -  Assenza  dei
presupposti  richiesti  per  la  decretazione d'urgenza - Riferimenti
alle  sentenze  della  Corte  costituzionale  nn. 315/1994, 29/1995 e
390/1995.
- D.L.  31  dicembre  1996,  n. 669,  convertito in legge 28 febbraio
  1997, n. 30, art. 1, commi 1, lett. c), e 2.
- Costituzione, artt. 53 e 77.
(GU n.3 del 17-1-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

haemesso  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 3084/1998 depositato
  il  10  dicembre  1998,  avverso S/RIF SU I Rimb - IRPEG + ILOR, 96
  contro Ufficio delle entrate di Bologna 1.
Proposto  da:  S.L.I.M.  Societa'  Lombarda  Impianti  Metano S.p.a.,
  residente a Bologna, in Farini 35.
Difeso  da:  Cominetti  dott.  Stefano,  residente  a Bologna, in via
  Farini, 35.
                        Svolgimento del processo
    Con  ricorso consegnato al primo ufficio delle entrate di Bologna
  il  10  dicembre  1998  e  depositato  presso  la  segreteria della
  commissione  tributaria provinciale di Bologna nella medesima data,
  la  S.L.I.M.  S.p.a.  impugnava  il  silenzio-rifiuto  dell'ufficio
  rispetto  ad una istanza di rimborso presentata il 3 dicembre 1997.
  Deduceva la ricorrente:
      a) che  con  riguardo  ai  beni gratuitamente devolvibili, fino
  alle  modifiche  introdotte alla fine del 1996 erano consentiti due
  tipi di ammortamento, quello tecnico e quello finanziario;
      b) che  con  il  d.l.  31 dicembre 1996 n. 689 convertito nella
  legge  28  febbraio  1997 n. 30, era stata sancita l'alternativita'
  fra i due tipi di ammortamento;
      c) che il legislatore aveva fatto retroagire il nuovo regime di
  deducibilita'   fiscale  degli  ammortamenti  al  1o  gennaio  1996
  disponendo  altresi' che se l'ammontare delle quote di ammortamento
  gia'  dedotte  nell'esercizio precedente era superiore al costo dei
  beni,  l'eccedenza  doveva  concorrere  a  formare  il  reddito del
  periodo d'imposta in corso dalla data del 31 dicembre 1996;
      d) che  in conseguenza di tali modifiche, essa ricorrente aveva
  subito un aggravio di IRPEG e ILOR pari a L. 1.308.413.391;
      e) che  di  tale  somma  era  stato  chiesto  il  rimborso alla
  direzione  regionale  delle  entrate  di Bologna sul rilievo che la
  nuova  normativa  era  in  contrasto  con  gli  artt. 77 e 53 della
  Costituzione;
      f) che  era  inutilmente  decorso  il termine di novanta giorni
  previsto  dalla  legge,  sicche' si era formato il silenzio-rifiuto
  avverso il quale veniva proposto il ricorso. Su tali presupposti la
  ricorrente  chiedeva che la commissione, ritenuta la rilevanza e la
  non   manifesta   infondatezza   delle  questioni  di  legittimita'
  costituzionale  sollevate,  disponesse  la  trasmissione degli atti
  alla  Corte costituzionale; nel merito, la ricorrente chiedeva che,
  una  volta accolte da parte della Corte costituzionale le eccezioni
  sollevate,   l'amministrazione   finanziaria  fosse  condannata  al
  rimborso della somma di L. 1.308.413.391 oltre interessi. L'ufficio
  non si e' costituito in giudizio. La controversia e' stata trattata
  all'udienza del 27 giugno 2000.

                       Motivi della decisione

    La    ricorrente   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
  costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,  lettera  c)  e dell'art. 1,
  comma 2,  d.l.  31  dicembre  1996  n. 669,  convertito nella L. 28
  febbraio  1997  n. 30;  tale  eccezione si fonda, da un lato, sulla
  considerazione  che nella specie non sussistevano i presupposti per
  la  decretazione  d'urgenza  e,  dall'altro,  sul  rilievo  che  la
  retroattivita'   disposta  dal  legislatore  con  la  normativa  in
  questione  "non  supera  il vaglio di nessuno dei criteri elaborati
  dalla Corte costituzionale per giustificare la retroattivita' delle
  norme   tributarie".   Per   un  piu'  chiaro  inquadramento  della
  questione,  e'  opportuno  prendere le mosse del contesto normativo
  nell'ambito  del  quale  la questione stessa viene a collocarsi. In
  proposito  va  anzitutto rilevato che, prima dell'entrata in vigore
  dell'art. 1,  comma 1;  lettera c) d.l. n. 669/1996, la materia era
  regolata  dall'art. 69  d.P.R.  22  dicembre 1986 n. 917, che cosi'
  disponeva:  "per  i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di
  una  concessione  sono  deducibili  fino  all'esercizio anteriore a
  quello  in  cui  avviene  la devoluzione, in aggiunta alle quote di
  ammortamento   di  cui  agli  artt. 67  e  68,  quote  costanti  di
  ammortamento finanziario".
    Con  l'art. 1,  comma 1, lettera c) d.l. 31 dicembre 1996 n. 669,
  convertito  nella  legge  28 febbraio 1997 n. 30, il legislatore ha
  ridisciplinato   la  materia  sostituendo  l'art. 69  cit.  con  la
  seguente  disposizione:  "per i beni gratuitamente devolvibili alla
  scadenza    di    una   concessione   e'   consentito,   in   luogo
  dell'ammortamento  di cui agli artt. 67 e 68, la deduzione di quote
  costanti di ammortamento finanziario". Lo stesso art. 1, al comma 2
  ha  poi stabilito che la disposizione del primo comma lettera c) si
  applicava "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del
  31 dicembre 1996".
    La situazione dunque puo' essere cosi' riassunta:
      l'art. 69   d.P.R.   n. 917/1986   stabiliva  la  contemporanea
  deducibilita'  delle quote di ammortamento tecnico e delle quote di
  ammortamento  finanziario:  il  d.l.  31 dicembre 1996 n. 669 ne ha
  invece previsto l'alternativita';
      la  nuova  disciplina  e' stata introdotta nel dicembre 1996, a
  distanza  cioe'  di  dieci anni dall'entrata in vigore dell'art. 69
  d.P.R. n. 917/1986, applicato per un decennio;
      il   legislatore   ha  fatto  retroagire  il  nuovo  regime  di
  deducibilita'  fiscale  degli  ammortamenti  al  1o  gennaio  1996:
  sicche'  le  imprese, che avevano iniziato il periodo d'imposta con
  la disciplina previgente, si sono trovate all'ultimo a dover fare i
  conti  con  una  normativa  completamente  diversa  e con un carico
  fiscale assai piu' gravoso.

    Occorre inoltre considerare quanto segue:
      la   concorrente  deducibilita'  delle  quote  di  ammortamento
  tecnico  e  di  ammortamento  finanziario  per i beni gratuitamente
  devolvibili  era  prevista  gia'  dall'art. 70  d.P.R.  n. 597/1973
  (applicabile  anche  all'Irpeg  per  l'esplicito richiamo contenuto
  nell'art. 5 d.P.R. n. 598/1973) ed ha trovato conferma nell'art. 69
  d.P.R.  n. 917/1986:  essa,  del  resto,  rispondeva  alla (logica)
  esigenza  "di  sottrarre  a  tassazione  quanto  il  concessionario
  complessivamente  sborsi  per acquistare e mantenere cose destinate
  al concedente" (cosi' Cass. 7 marzo 1997 n. 2085);
      il  d.l. 669/1996 ha disciplinato in modo completamente diverso
  la  materia, negando la possibilita', che fino al 1996 esisteva, di
  sommare i due ammortamenti, quello tecnico e quello finanziario;
      le  modifiche introdotte (dopo oltre 20 anni) col citato art. 1
  d.l.  n. 669/1996  non  si  inseriscono  dunque  all'evidenza in un
  contesto  di completamento della normativa gia' vigente in materia,
  ma  sono,  al contrario, innovative e ispirate a criteri totalmente
  diversi da quelli che erano alla base della precedente legislazione
  in materia.
    Orbene,  in questo quadro ritiene il collegio che le questioni di
  legittimita'  costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 77
  e  53  della  Costituzione  siano  rilevanti  e  non manifestamente
  infondate: cio' sulla base delle seguenti considerazioni:
      a) Com'e'  noto  l'art. 77,  secondo comma, della Costituzione,
  prevede  la  possibilita'  per il Governo di adottare provvedimenti
  provvisori  con  forza  di  legge  (nella  forma del decreto legge)
  subordinatamente  al  rispetto  di  precise  condizioni:  tali atti
  devono  invero  risultare  fondati  sulla  presenza  di presupposti
  straordinari di necessita' e di urgenza. In tema, la giurisprudenza
  costituzionale  ha poi chiarito che "a norma del citato art. 77, la
  preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e
  l'urgenza  di  provvedere  tramite l'utilizzazione di uno strumento
  eccezionale,  quale  il  decreto legge, costituisce un requisito di
  validita'  costituzionale  dell'adozione del predetto atto, di modo
  che  l'eventuale  evidente  mancanza  di quel presupposto configura
  tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge, in
  ipotesi   adottato  al  di  fuori  dell'ambito  delle  possibilita'
  applicative   costituzionalmente   previste,  quanto  un  vizio  in
  procedendo  della  stessa legge di conversione avendo quest'ultima,
  nel   caso   ipotizzato,   valutato   erroneamente  l'esistenza  di
  presupposti  di  validita'  in  realta'  insussistenti  e,  quindi,
  convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto
  di  conversione (cosi' sentenza 27 gennaio 1995, n. 29). Pertanto -
  ha  soggiunto  la  citata sentenza - "non esiste alcuna preclusione
  affinche'  la  Corte  costituzionale  proceda all'esame del decreto
  legge  e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto
  dei   requisiti   di   validita'   costituzionale   relativi   alla
  preesistenza  dei  presupposti di necessita' e urgenza". Ora, sulla
  scorta  di  tale  insegnamento,  questo  collegio ritiene che debba
  essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale la questione
  di  legittimita'  dell'art. 1, comma 1, lettera c) d.l. n. 669/1996
  in  riferimento all'art. 77 Cost.: appare infatti evidente a questa
  commissione    la    mancanza   originaria   dei   presupposti   di
  costituzionalita' per il ricorso alla decretazione d'urgenza, avuto
  riguardo,  da  un  lato,  alla  durata nel tempo della preesistente
  normativa  e, dall'altro, all'assenza di presupposti giustificativi
  di   natura   straordinaria  (tale  non  puo'  invero  considerarsi
  l'esigenza  di  completamento della manovra di finanza pubblica per
  il   1992,   che  costituisce  la  ragione  unica  della  normativa
  introdotta  col d.l. 669/1996, come si desume dal preambolo al d.l.
  medesimo);
      b) Sotto   altro   profilo   deve   rilevarsi   che   la  Corte
  costituzionale  ha  posto dei limiti alla possibilita' di estendere
  retroattivamente  l'ambito  di  applicazione  di  una legge. Con la
  sentenza   26   luglio   1995,   n. 390,   ad   esempio,  la  Corte
  costituzionale  ha  affermato che "non e' interdetto al legislatore
  di  emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i
  beneficiari  la  disciplina dei rapporti di durata ... a condizione
  che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale,
  frustrando,  con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi
  precedenti,  l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica,
  da  intendersi  come elemento fondamentale dello stato di diritto".
  In  altra  occasione  poi  (sent.  20  luglio 1994 n. 315) la Corte
  costituzionale   ha   fondato   la   conclusione   di  legittimita'
  retroattiva  di  una  legge  sulla  "prevedibilita'"  dell'imposta,
  prevedibilita' desumibile dal "completamento" sul piano legislativo
  della disciplina di una determinata materia. Ora, alla luce di tale
  insegnamento  appare  non  manifestamente infondata, in riferimento
  all'art. 53   della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
  dell'art. 1,  comma 2,  d.l.  n. 669/1996  nella  parte  in  cui ha
  previsto  che  la disposizione del comma 1 let. c) si applicasse "a
  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
  1996":  da  un  lato,  infatti,  la tassabilita' degli ammortamenti
  finanziari   in   alternativa   a  quelli  tecnici  era  del  tutto
  imprevedibile data la precedente legislazione in materia rimasta in
  vigore  per  oltre  un  ventennio e, dall'altro, il nuovo regime di
  deducibilita'  fiscale  introdotto in modo del tutto inaspettato il
  31  dicembre  1996  ha  palesemente  "frustrato  l'affidamento" del
  contribuente  "nella  sicurezza  giuridica"  (per usare le testuali
  espressioni  della  sentenza della Corte cost. n. 390/1995 cit.) in
  quanto  ha  colpito  con  effetto  retroattivo  una  situazione non
  ritenuta  in precedenza espressione di capacita' contributiva ed ha
  accentuato  il  carico  fiscale gravante sulle imprese. E' evidente
  d'altro  canto  che  all'inizio  del  1996  non  era  assolutamente
  possibile  prevedere che in futuro sarebbero stati regolati in modo
  completamente  diverso,  dal  punto  di vista della tassazione, gli
  ammortamenti  di  cui si discute: e in tale situazione non puo' non
  ritenersi violato il principio di certezza del diritto.
    In  definitiva,  dunque,  in  base  alle suesposte considerazioni
  appare  non  manifestamente infondato il sospetto di illegittimita'
  costituzionale  dei predetti art. 1, comma 1, lettera c), e art. 1,
  comma 2,  d.l.  31  dicembre  1996 n. 669 convertito nella legge 28
  febbraio 1997 n. 30. Circa poi la rilevanza della questione ai fini
  del   decidere,   e'   evidente   che   la  sorte  del  ricorso  e'
  indissolubilmente     legata     all'esito    del    giudizio    di
  costituzionalita'  delle norme predette, dal momento che la domanda
  di  rimborso  della  ricorrente  puo' essere accolta solo in quanto
  risulti    fondata   la   sollevata   questione   di   legittimita'
  costituzionale.
                              P. Q. M.
    La  commissione,  visto  l'art. 23  legge  11  marzo  1953 n. 87,
  dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in riferimento
  agli artt. 77 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita'
  costituzionale dell'art. 1 primo comma, lettera c) d.l. n. 669/1996
  e  dell'art. 1,  comma 2,  del  medesimo  d.l.  nella  parte in cui
  prevede che la disposizione del comma 1, lettera c), si applichi "a
  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
  1996";
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone trasmettersi gli atti
  alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
  notificata  alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
  dei  ministri  e  sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
  Parlamento.

    Cosi' deciso nella camera di consiglio della decima sezione della
  commissione tributaria provinciale di Bologna il 3 ottobre 2000.
                   Il Presidente estensore: Tonini
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