IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del
"settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua
calda, delle costruzioni e di servizi reali);
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati
fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo
successivamente differito al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale
del 15 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del
bando relativo al "settore industria" per l'anno 2000 dei programmi
di investimento diversi dai "grandi progetti" delle sole regioni
dell'obiettivo 1;
Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le
banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il
sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine
finale di presentazione delle domande e, pertanto, per il richiamato
bando, entro il 29 gennaio 2001;
Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana con la quale
viene richiesta la proroga del suddetto termine finale in
considerazione dell'elevato numero di domande pervenute e delle
novita' recentemente introdotte nella normativa che hanno riflesso
nell'attivita' istruttoria;
Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
Considerato che l'art. 6, comma 3-bis, del citato decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni
prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto del numero di domande presentate ed al
fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi
agevolati, possa prorogare, per non piu' di trenta giorni, il termine
finale di invio delle risultanze istruttorie;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di proroga avanzata
dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare in
via prioritaria lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in modo
puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;
Decreta:
Articolo unico
Il termine finale di invio al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie
degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del
"settore industria" per l'anno 2000 dei programmi di investimento
diversi dai "grandi progetti" delle sole regioni dell'obiettivo 1,
gia' fissato al 29 gennaio 2001, e' prorogato al 28 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2001
Il Ministro: Letta