N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 dicembre 2000

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  21 dicembre 2000 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana)

Cooperazione  e  cooperative  -  Norme della Regione Siciliana per la
ristrutturazione delle cooperative agricole - Estensione dei benefici
ex  art. 12 legge regionale n. 36/1991 al personale delle cooperative
agricole  licenziato dopo il 30 marzo 1989 - Mancato riferimento alle
cause  del  licenziamento  -  Denunciata  esorbitanza dalle finalita'
pubbliche   -  Disparita'  di  trattamento  -  Difetto  di  copertura
finanziaria.
- Delibera   legislativa  della  Regione  Siciliana  approvata  il  7
  dicembre 2000, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, e 97.
(GU n.4 del 24-1-2001 )
    L'assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 7 dicembre
  2000,  ha  approvato  il disegno di legge n. 1100 - 1171/I stralcio
  dal  titolo  "Proroga  delle  cambiali  agrarie  ed  altre norme in
  materia  di agricoltura. Norme in materia di usi civici", pervenuto
  a  questo  commissariato  dello  Stato,  ai sensi e per gli effetti
  dell'art.  28  dello  Statuto  speciale,  il successivo 11 dicembre
  2000.
    Il   provvedimento   legislativo  in  questione,  originariamente
  contenente  la  proroga delle cambiali agrarie, e' stato arricchito
  nel  corso del dibattito in aula da altre disposizioni attinenti al
  settore  agricolo,  di  cui  una  da  adito  e rilievi di carattere
  costituzionali.
    L'art.  3, che di seguito si trascrive, si ritiene infatti lesivo
  dei  principi  posti dagli articoli 3, 97, e 81, quarto comma della
  costituzione:
      "I  benefici di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio
  1991,  n. 36,  e  successive modifiche ed integrazioni, sono estesi
  altresi'  al  personale delle cooperative agricole che, in servizio
  alla  data del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato,
  sia  in  possesso  al  31  dicembre 1992 di almeno quindici anni di
  anzianita'  contributiva  a  qualsiasi  titolo utile e alla data di
  pubblicazione  della  presente  legge  non  sia stato ammesso in un
  processo   produttivo   o   in   attivita'  lavorativa  autonoma  o
  subordinata."
    La  norma  "de  qua"  invero dispone che le misure assistenziali,
  gia'  previste  dall'art.  12  della  legge  regionale n. 36/1999 e
  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  il  personale  delle
  cooperative  agricole  in  servizio  alla  data  del 30 marzo 1989,
  "successivamente licenziato o da licenziare per riduzione dei posti
  di    lavoro   che   comportino   processi   di   ristrutturazione,
  accorpamento,  fusione  o  liquidazione"  delle cooperative stesse,
  siano estese al personale che, in possesso dei requisiti prescritti
  dalla cennata disposizione, sia stato successivamente licenziato.
    Orbene,  la  disposizione  nell'omettere  di  fare menzione delle
  cause  che abbiano giustificato il licenziamento, non solo amplia a
  dismisura   la   platea  dei  destinatari,  ma  sovverte  lo  scopo
  originario  della  legge  consentendo  l'erogazione  di provvidenze
  indipendentemente  da  finalita'  pubbliche  e violando pertanto il
  principio di cui all'art. 97 Cost.
    a' di tutta evidenza che l'adozione delle misure assistenziali, a
  carico  del  fondo  appositamente  costituito  dalla  regione,  era
  correlata  a  processi  di  ristrutturazione  aziendale,  che in un
  futuro avrebbero potuto condurrre al reinserimento dei benenficiari
  nel  mondo  produttivo  ovvero alla necessita' di approntare idonee
  misure, corrispondenti a quelle previste dal legislatore nazionale,
  per ovviare alla perdita del lavoro derivante dalla soppressione di
  organismi di rilevanza pubblica.
    L'attuale  previsione  legislativa  costituisce un'ingiustificata
  forma  di  assistenza  ai lavoratori espulsi dal mercato dal lavoro
  che  si  concreta in una disparita' di trattamento rispetto a tutti
  gli   altri  dipendenti  delle  cantine  sociali  e  loro  consorzi
  eventualmente  licenziati  per cause diverse dalla ristrutturazione
  aziendale esclusi dal beneficio in questione.
    La  norma censurata inoltre nell'estendere le provvidenze a tutti
  coloro  i  quali  siano  stati  licenziati nell'ultimo decennio, si
  ribadisce  a  qualsiasi  titolo,  comprese  la  giusta causa e/o il
  giustificato motivo, comporta innegabilmente un maggiore onere, fra
  l'altro   non   quantificato   ne   quantificabile,  del  quale  il
  legislatore  non ha previsto alcuna forma di copertura finanziaria,
  ponendosi altresi' in contrasto con il dettato dell'art. 81, quarto
  comma della Costituzione.
                              P. Q. M.
    E  con  riserva  di  presentazione  di  memorie  illustrative nei
  termini   di  legge,  il  sottoscritto  prefetto  dott.  Gianfranco
  Romagnoli,  commissario dello Stato per la regione siciliana, visto
  l'art.  28  dello  Statuto  siciliano  con il presente atto impugna
  l'art.  3 del disegno di legge n. 1100 - 1171/I dal titolo "Proroga
  delle  cambiali  agrarie  ed altre norme in materia di agricoltura.
  Norme in materia di usi civici" approvato dall'A.R.S. il 7 dicembre
  2000  per  violazione degli articoli 3, 97 e 81, quarto comma della
  Costituzione.
    Palermo, addi' 13 dicembre 2000.
Il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione Siciliana: Gianfranco
                              Romagnoli
00C1476