N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2000

Ordinanza  emessa  il  18  ottobre  2000 dal tribunale di Firenze sul
ricorso proposto da Banca Toscana contro l'I.N.P.S.

Previdenza   e   assistenza  sociale  -  Contributi  previdenziali  -
Inadempimento dell'obbligo contributivo da parte dei datori di lavoro
- Contributi dovuti per il periodo dal 1º settembre 1985 al 30 giugno
1991 - Obbligo di pagamento nella misura del quindici per cento anche
in caso di intervenuta prescrizione - Ingiustificata deroga al regime
ordinario della prescrizione dei crediti previdenziali (art. 3, commi
9  e  10,  legge 8 agosto 1995, n. 335) - Lesione del principio della
certezza   del  diritto  -  Riferimento  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 178/2000.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.4 del 24-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Osserva:  con  sentenza  n. 178/2000  la  Corte costituzionale ha
  deciso   sulle  questioni  di  legittimita'  sollevate  da  diverse
  autorita'  giudiziarie  in relazione al disposto dell'art. 1, commi
  193  e  194,  della  legge  23  dicembre  1996  n. 662  (Misure  di
  razionalizzazione della finanza pubblica).
    Occorre  pero' rilevare che la Corte ha dichiarato l'infondatezza
  di  tutte  le  questioni  sollevate  dalle  autorita' remittenti ad
  eccezione   di  quella,  sollevata  in  relazione  alla  violazione
  dell'art. 3  della  Costituzione,  e  relativa  alla  deroga che la
  disposizione   di  legge  impugnata  avrebbe  apportato  al  regime
  ordinario   della   prescrizione   dei  crediti  per  i  contributi
  previdenziali;  di  tale  questione  infatti  la  Corte ha ritenuto
  semplicemente   l'inammissibilita',   poiche'   i   rimettenti  non
  avrebbero  fornito  alcuna precisazione sui termini di decorrenza e
  durata della prescrizione dei singoli crediti che, nella specie, le
  parti assumerebbero essere gia' estinti per decorso del tempo. Tale
  carente  individuazione  si risolve secondo la Corte, in un difetto
  di  motivazione  sulla  rilevanza  della questione, motivazione che
  appare particolarmente necessaria attesa anche la notevole ampiezza
  del periodo contributivo contemplato dalla legge (1º agosto 1985-30
  giugno 1991);
    Cio'  premesso  ritiene  il  tribunale che tale decisione non sia
  ostativa  alla  riproposizione  della  questione.  limitatamente al
  profilo  di  illegittimita'  sopra  evidenziato,  ove  possa essere
  dimostrata  adeguatamente  la rilevanza della medesima questione in
  questa controversia.

    Sulla questione di costituzionalita'.
    La  questione  che  si  intende  sollevare  e'  identica a quella
  sollevata  fra  l'altro dal pretore di Torino, con ordinanza del 26
  marzo 1998 (r.o. n. 373/1998) e che puo' cosi' riassumersi:
        la  norma  denunciata e' quella dell'art. 1, comma 194, della
  legge  n. 662/1996,  nella parte in cui sottopone a contribuzione i
  datori  di  lavoro,  limitatamente  al  periodo contributivo dal 1º
  settembre  1985  al  30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di
  cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
    Tale  disposizione  potrebbe  violare, secondo questo remittente,
  l'art. 3 della Costituzione sotto un triplice profilo gia' rilevato
  dal pretore di Torino:
        a)  perche'  viola il principio della certezza del diritto in
  quanto  rende  imprescrittibili  ed  esigibili  in  ogni  tempo  le
  contribuzioni  dovute  in  quel  periodo,  comprese  quelle  che si
  sarebbero  dovute considerare estinte per la prescrizione decennale
  gia' maturata ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995;
        b) perche' viola il principio dell'uguaglianza di trattamento
  con  gli altri debiti contributivi previdenziali, poiche' la deroga
  riguarda   solo  le  retribuzioni  previdenziali  insorte  in  quel
  periodo;
        c)  perche'  viola,  infine,  il  principio di ragionevolezza
  poiche'  riguarda  il  contributo di solidarieta' dovuto fino al 30
  giugno 1991, ma non quello dovuto successivamente.

    Sulla rilevanza della questione nella presente controversia.
    La  vicenda processuale che qui interessa puo' cosi' riassumersi.
  La  Banca  Toscana  S.p.a.,  d'ora  in  poi  "Banca" o Istituto, ha
  costituito  presso  di  se',  con contratto collettivo aziendale un
  trattamento di previdenza aziendale (tpa) alimentato in parte con i
  contributi  dei  lavoratori  ed  in parte dal datore di lavoro; ha,
  inoltre,  attivato  prima per il solo personale direttivo e poi per
  tutto  il personale, fra il 27 ottobre 1987 ed il 29 settembre 1988
  una polizza sanitaria.
    Fino  al 1991 l'Istituto predetto non ha mai versato i contributi
  previdenziali  relativamente alle somme accantonate presso il FIP e
  per le polizze sanitarie.
    La  correttezza di questa posizione, secondo l'Istituto, e' stata
  confermata  dalla  legge n. 166/1991 che, all'art. 9-bis, stabili',
  con norma di interpretazione autentica l'esclusione dall'imponibile
  previdenziale   delle   somme   versate   o   accantonate   per  il
  finanziamento  di  forme  integrative  di  previdenza  o  di  forme
  assicurative   previste   da   contratti  o  accordi  collettivi  o
  regolamenti aziendali.
    Poiche'  la norma disponeva il versamento ex novo e per il futuro
  di  un  contributo di solidarieta' del 10% l'Istituto ha provveduto
  ad  assoggettare  dal  1991  in  avanti a detto contributo le somme
  relative.
    La  sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995 ha dichiarato
  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9-bis, primo comma, primo
  periodo, della anzidetta legge n. 166/1991;
    A  seguito  di cio' l'INPS ha chiesto il pagamento dei contributi
  per il tpa e per le polizze sanitarie per gli anni 1990/1991.
    Il legislatore ha stabilito, con la normativa che qui si impugna,
  il   pagamento,   con   obbligo   retroattivo   di  un  obbligo  di
  solidarieta',  nella  misura  del  15%,  per  il  periodo settembre
  1985-giugno 1991.
    L'Istituto ha provveduto a versare cautelativamente e con riserva
  di  ripetizione il contributo predetto, per una misura complessiva,
  relativa   al   periodo   settembre   1985-giugno   1991   pari   a
  L. 8.010.554.000;   dopo   una   serie   di   richieste   in   sede
  amministrativa  ha  agito in giudizio verso l'INPS, per ottenere la
  declaratoria  dell'insussistenza  dell'obbligo  del  versamento del
  contributo  previdenziale 15% sulle somme versate per tpa e polizza
  sanitaria;  con  sentenza  di  primo grado il pretore del lavoro di
  Firenze  ha  rigettato  il  ricorso;  l'Istituto  si  e' gravato in
  appello.
    Nel corso del giudizio fra le altre questioni e' stata sollevata,
  appunto,  quella  della  prescrizione  dei  crediti, che secondo il
  ricorrente   opererebbe  ove  fosse  eliminata  la  norma  oggi  in
  discussione.
    L'INPS  ha  sostenuto  che, in ogni caso, la questione sarebbe in
  punto di fatto irrilevante, in quanto la prescrizione sarebbe stata
  comunque  interrotta  da  un verbale di accertamento, notificato al
  ricorrente in data 12 dicembre 1995.
    La questione circa l'idoneita' di tale verbale ad interrompere la
  prescrizione,   idoneita'   che   viene   contestata  dall'Istituto
  ricorrente,  ovviamente  attiene  ad  una valutazione giuridica che
  deve essere operata da questo tribunale.
    Vi   e'  pero'  da  rilevare  che,  anche  a  voler  ritenere  la
  sussistenza   della   predetta  idoneita',  ed  a  volere  ritenere
  l'operativita'  di  una  prescrizione  decennale l'interruzione non
  opererebbe per il periodo intercorrente fra il 1º settembre 1985 ed
  il  12  dicembre  1985,  poiche' questo periodo resterebbe comunque
  fuori  dall'efficacia  della interruzione medesima. Per questo, sia
  pur  limitato,  periodo e per i contributi che ad esso afferiscono,
  l'unico  elemento  che  consente  di non ritenere l'efficacia della
  prescrizione  e'  proprio  la  norma  di cui all'art. 1, comma 194,
  della  legge  n. 662/1996,  che  deroga  esplicitamente alle regole
  ordinarie   in   tema   di   prescrizione   previdenziale,  sancite
  dall'art. 3,  commi  9  e  10,  della  legge n. 335/1995; cio' pare
  sufficiente   a   ritenere   comunque   rilevante   nella  presente
  controversia  la  questione  ora  sollevata,  anche  qualora questo
  giudice  di  appello dovesse ritenere valido l'atto interruttivo di
  cui si e' parlato.
    In effetti vi e' da notare che anche il primo giudice ha valutato
  come   astrattamente  rilevante  la  questione  in  relazione  alla
  decisione   della   causa,   ed  ha  addirittura  ritenuto  che  la
  prescrizione   applicabile   fosse   quella  quinquennale,  con  il
  risultato  che,  in  caso  di  caducazione  della legge n. 662/1996
  sarebbero  prescritti tutti i contributi dovuti fino al 12 dicembre
  1990;  senza  entrare  in  questa  sede  nel merito della questione
  occorre  comunque  rilevare che, anche ammettendo l'operativita' di
  una  prescrizione  decennale,  rimarrebbe  comunque  una  parte  di
  contribuzione  non  dovuta  perche'  prescritta, ove, beninteso, la
  norma  della legge n. 662/1996 fosse ritenuta illegittima; il primo
  giudice  ha,  poi,  pero'  ritenuto,  che la norma derogatrice alle
  regole  sulla  prescrizione non fosse tale da suscitare sospetti di
  illegittimita'  costituzionale,  che  e' quello che, invece, questo
  tribunale per le motivazioni sovraesposte, ritiene.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953,
  n. 87;
    Solleva,  ritenutane  la  rilevanza  in  causa e la non manifesta
  infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
  1,  comma  194, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte in
  cui  stabilisce, in deroga alle disposizioni sulla prescrizione dei
  crediti  contributivi  previdenziali,  di cui all'art. 3, commi 9 e
  10,  della legge 8 agosto 1995 n. 335, che i datori di lavoro per i
  periodi  per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza
  ed  assistenza  sociale sulle somme e contribuzioni di cui all'art.
  9-bis  del  d.lgs.  n. 103/1991  e  successive  modificazioni, come
  sostituito  dall'art. 1,  comma  193,  della legge 23 dicembre 1996
  n. 662,  siano  tenuti  al  pagamento  dei contributi previdenziali
  nella  misura del quindici per cento sulle predette contribuzioni e
  somme, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Dispone  la  sospensione  del presente giudizio e la trasmissione
  degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
  del  Consiglio  dei  ministri ed ai Presidenti delle due Camere del
  Parlamento.
        Firenze, addi' 18 ottobre 2000
                 Il Presidente estensore: De Franco
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