N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2000

Ordinanza  emessa  il  27  aprile  2000  dal  tribunale  di Fermo nel
procedimento penale a carico di Sulpizi Luigi ed altri

Reati  e pene - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Abrogazione
ad  opera  della  legge  25  giugno 1999, n. 205 - Irragionevolezza -
Disparita'  di  trattamento in danno dei pubblici ufficiali - Lesione
del diritto di difesa.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Reati  e pene - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Abrogazione
  -   Reati   commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
  abrogativa,  integranti le fattispecie di cui agli artt. 594, 612 e
  61,  n. 10  cod. pen. - Perseguibilita' a querela nelle forme e nei
  termini  previsti dall'art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205 -
  Mancata previsione - Deteriore trattamento per i pubblici ufficiali
  - Lesione del diritto di difesa.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 19.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.4 del 24-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella persona del giudice dott.ssa Carla Moriconi, ha pronunziato
  la  seguente  ordinanza,  nel processo iscritto al n. 658/1998 R.G.
  Mod.  23  Pret.  Fermo  e al n. 3178/1996 R.G.N.R. Proc. Rep. Fermo
  promosso  a  carico di Sulpizi Luigi (n. il 5 marzo 1934 a Porto S.
  Giorgio  ed  ivi  res.te),  Zamar  Franco (n. il 21 dicembre 1955 a
  Gorizia  e  res.  te  a Porto S. Giorgio) e Urbani Benito (n. il 28
  marzo 1937 a Porto S. Giorgio ed ivi res.te),
    imputati  del  delitto  di  cui  all'  art. 341  del c.p. perche'
  offendevano  l'  onore  ed  il  prestigio  di  Mirabella  Salvatore
  dell'Ufficio   Locale  Marittimo  di  Porto  S.  Giorgio,  pubblico
  ufficiale in presenza di lui ed a causa o nell' esercizio delle sue
  funzioni, pronunciando le frasi:
    "Coglione,  pagliaccio, testa di cazzo e rompiballe", "se non vai
  via  subito  ti  ammazzo"  (il  Sulpizi)  ; "Vattene, non rempere i
  coglioni alle persone che lavorano, chi ti conosce, vai a rompere i
  coglioni  da un' altra parte" "io lo so dove infilerei i razzi" (lo
  Zamar), "ma non rompere i coglioni" (I'Urbani). In Porto S. Giorgio
  il 27 luglio 1996.
    Considerato  che  la  persona  offesa  ha ribadito in giudizio la
  richiesta  che  venga  accertata  la  responsabilita'  penale degli
  imputati in ordine al fatto illecito dalla medesima denunziato;
        che essendo esaurita la fase dell' istruttoria dibattimentale
  del  sopra  rubricato  processo  penale,  il presente giudicante si
  trova    nell'    impossibilita'    di    definire    il   giudizio
  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione inerente la
  legittimita'   costituzionale  degli  artt. 18  e  19  della  legge
  n. 205/1999,   i   quali   hanno  abolito  il  reato  di  oltraggio
  (art. 18),senza   nulla   disporre   in   ordine   alla  disciplina
  transitoria e alla perseguibilita' dei delitti di cui all' art. 341
  del  c.p.  commessi  prima  dell'  entrata in vigore della medesima
  legge (art. 19);
        che la normativa in esame appare censurabile sotto il profilo
  della  violazione  dei princi'pi di uguaglianza e di ragionevolezza
  sanciti  dall'  art. 3  della Costituzione, anche in relazione all'
  art. 24  della  Costituzione, avendo determinato un' ingiustificata
  disparita'  di  trattamento  tra  i  cittadini  comuni e i pubblici
  ufficiali  che risultino persone offese dei delitti di ingiuria e/o
  di  minaccia sia sotto il profilo sostanziale, che sotto quello dei
  mezzi di tutela dei propri diritti;
        che aderendo, infatti, al tenore della normativa in esame, la
  quale  ha  abrogato  il  delitto  di oltraggio senza nulla disporre
  circa  le  offese  e  le minacce subite dai pubblici ufficiali come
  persone   e  senza  provvedere  ad  introdurre  alcuna  diposizione
  transitoria  ad  hoc, ed all'interpretazione perorata dalla Suprema
  Corte  di  legittimita' circa la non perseguibilita' delle condotte
  costituenti  oltraggio  ai sensi degli artt. 594 e 612 del c.p. (v.
  da  ultimo  Cassaz.  Sez.  VI  sent.  28 gennaio - 10 febbraio 2000
  n. 518  in copia agli atti del processo), specie con riferimento ai
  fatti illeciti perpetrati prima del 13 luglio 1999 (data di entrata
  in vigore della legge n. 205/1999), senza alcuna esplicitata ovvero
  cormpresibile ragione si e' giunti a privare della tutela penale di
  cui  agli  artt. 594  e  612  del  c.p.  parte  dei  cittadini che,
  esplicando   una   pubblica  funzione,  dovrebbero  ragionevolmente
  ritenersi meritevoli di maggiore tutela;
        che la questione si pone soprattutto con riferimento ai fatti
  commessi prima dell' entrata in vigore della legge n. 205/1999 (che
  sono  quelli  oggetto  del  processo  portato  alla  cognizione del
  presente   giudicante),   in  quanto  l'  assenza  di  disposizioni
  transitorie  anche per quanto concerne l' eventuale proposizione di
  querela  per fatti perpetrati nella vigenza della norma di cui all'
  art. 341  del  c.p.,  la  quale  non  consentiva la proposizione di
  querela  al  pubblico  ufficiale proprio sulla base di una ritenuta
  sua   maggiore   tutela   in   quanto  portatore  di  un  interesse
  superindividuale  (come  da  sent.  n. 51/1980  della Corte Cost.),
  conduce  all'  abnorme  conseguenza per cui i cittadini che fossero
  anche  pubblici  ufficiali sino al 13 luglio 1999 debbano subire un
  trattamento  deteriore  ed  una  non  gia'  minorata, quanto negata
  tutela   penale  per  fatti  che  costituivano  all'  epoca  e  che
  costituiscono tuttora reati se commessi contro privati cittadini;

P.Q.   M.       Ritenute   per   le   ragioni   teste'  esposte  non
  manifestamente  infondate  e  rilevanti  ai  fini  del  giudizio le
  questioni di costituzionalita' delle norme sopra citate,
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva  d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'
  art. 18,  comma  1  della  legge  n. 205/1999 nella parte in cui ha
  abrogato  l'  art. 341  del c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24
  della  Costituzione  e, subordinatamente, dell' art. 19 della legge
  n. 205/1999  nella  parte in cui non ha previsto che per i reati di
  oltraggio  commessi  prima  dell'  entrata in vigore della medesima
  legge  e  comunque  integranti  le  ipotesi  criminose  di cui agli
  artt. 594,  612  e  61  n. 10  del  c.p.  le persone offese possano
  proporre  querela  nelle  forme  e  nei  termini  di cui alla norma
  citata,  ugualmente  per  contrasto  con  gli  artt. 3  e  24 della
  Costituzione
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
  cancelleria  agli  imputati,  ai  difensori,  al  P.M. in sede e al
  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e comunicata ai Presidenti
  delle due Camere del Parlamento.
    Manda   la  cancelleria  di  trasmettere  la  presente  ordinanza
  unitamente  agli atti del processo e alla prova delle notificazioni
  e comunicazioni di cui sopra alla Corte costituzionale.
      Fermo, addi' 27 aprile 2000.
                        Il giudice: Moriconi
01c0058