N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2000
Ordinanza emessa il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Turolla Gianna contro Ufficio delle entrate di Bologna 2 Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilita' ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilita' di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10. - Costituzione, art. 3.(GU n.4 del 24-1-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1342/1994 depositato il 9 febbraio 1994 avverso avv. di liquid. registro - contro Ufficio delle entrate di Bologna 2 (reg. di Bologna pubblici) proposto da: Turolla Gianna residente a Bologna in via Zucchini 8. Ritenuto in fatto La sig.ra Turolla Gianna ha presentato ricorso in data 9 febbraio 1994 iscritto al R.G.R. n. 1342/1994 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato in data 21 dicembre 1993 con il quale l'Ufficio del registro atti pubblici di Bologna ha liquidato l'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale, soprattassa e interessi dovute per l'acquisto di un appartamento avvenuto 16 ottobre 1990 e registrato in data 5 novembre 1990 per il quale la ricorrente ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e successive modifiche e proroghe, poiche' trattasi di immobile non di lusso e da adibire a prima casa. L'Ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione perche' ritiene decaduti i benefici fiscali di cui sopra in capo alla ricorrente, in quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data 1984 e 1990. La ricorrente rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Luti sostiene la correttezza della propria richiesta visto che per l'immobile acquistato nel 1984, erano state richieste le agevolazioni ex legge n. 168 del 22 aprile 1982, mentre per l'abitazione acquistata nel 1990 erano stati richiesti i benefici di cui alla legge n. 118/1985; sono stati richiesti, quindi, i benefici fiscali previsti da due norme tra loro simili, ma differenti. Continua sottolineando come l'art. 2, primo comma, della legge n. 118/1985, dispone la revoca delle agevolazioni se si e' gia' usufruito delle stesse richiamate dalla medesima legge e non di quelle previste da norme precedenti; in assenza di una esplicita previsione normativa che sancisca l'inapplicabilita' delle agevolazioni fiscali ex legge n. 118/1985 nei confronti di coloro che hanno gia' usufruito di quelle contenute nella precedente legge n. 168/1982, ritiene infondato il rilievo mosso dall'Uffico del registro. Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato. L'Ufficio del registro atti pubblici ha presentato deduzioni in data 9 maggio 1996, del 6 maggio 1996, prot. n. 2402, in cui sostiene che la legge n. 118/1985 non e' altro che un prolungamento della legge n. 168/1982 e l'aver usufruito delle agevolazioni previste dalla prima, per l'abitazione principale, esclude la possibilita' di giovarsi delle stesse agevolazioni per l'acquisto di un'ulteriore prima casa per il disposto dell'art. 2, primo comma, legge n. 118/1985. Chiede quindi che venga rigettato il ricorso. Motivazione della decisione In udienza e' presente l'avv. Riccardo Luti per la parte ricorrente che ribadisce quanto gia' esposto in atti. La Commissione, esaminato il fascicolo, in prima istanza osserva come la materia in esame oggi sia disciplinata dalla legge 23 febbraio 1998, n. 448, art. 7. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 5/2001). 01c0060