N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2000
Ordinanza emessa il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Pasquino Gianfranco contro ufficio delle entrate di Bologna 1 Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e 118/1985 - Prevista applicabilita' ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Contestuale esclusione della possibilita' di rimborsi - Ingiustificata discriminazione in danno dei contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti - Violazione del principio di uguaglianza. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10. - Costituzione, art. 3.(GU n.4 del 24-1-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1328/1994
depositato il 8 febbraio 1994 avverso avv. di liquidazione -
Registro; contro ufficio delle entrate di Bologna 1 (Reg. di
Bologna Pubblici proposto da: Pasquino Gianfranco residente a
Bologna in Viale Silvani n. 15
Ritenuto in fatto
Il sig. Gianfranco Pasquino ha presentato ricorso in data 8
febbraio 1994 iscritto al R. G. R. n. 1328/1994 avverso l'avviso di
liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato
in data 3 dicembre 1993, con il quale l'Ufficio del Registro Atti
Pubblici di Bologna ha liquidato l'imposta complementare di
registro, ipotecaria e catastale, soprattassa e interessi dovute
per l'acquisto di un appartamento avvenuto in data 18 giugno 1991,
reg. il 5 luglio 1991 al n. 7813, per il quale il ricorrente ha
richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla
legge 5 aprile 1985, n. 118 e successive modifiche e proroghe,
poiche' trattasi di immobile non di lusso e da adibire a prima
casa.
L'Ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione perche' ritiene
decaduti i benefici fiscali di cui sopra in capo al ricorrente, in
quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data
1983 e 1991.
Il ricorrente, rappresentato e difeso anche in udienza dalla
prof. Avv. Piera Filippi sostiene la correttezza della propria
richiesta visto che l'immobile acquistato nel 1983, per cui si
erano chieste le agevolazioni ex legge 168 del 22 aprile 1982, e'
stato donato in data 13 settembre 1989, reg. il 3 ottobre 1989; al
momento dell'acquisto del secondo immobile (18 giugno 1991) non
risultava, quindi, titolare di alcun diritto di proprieta' su altri
immobili destinati ad abitazione principale siti nel comune di
residenza.
Continua sottolineando come l'art, 2, primo comma, della legge
118/1985 dispone la revoca delle agevolazioni se si e' gia'
usufruito delle stesse richiamate dalla medesima legge e non
previste da norme precedenti; in assenza di una esplicita
previsione normativa che sancisca l'inapplicabilita' delle
agevolazioni fiscali (ex legge n. 118/1985) nei confronti di coloro
che hanno gia' usufruito di quelle contenute nelle precedente legge
n. 168/1982, ritiene infondato il rilievo mosso dall'Ufficio del
Registro.
Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Con memorie illustrative depositate il 15 febbraio 2000
sottolinea come oltre a numerose decisioni emesse dalle varie
Commissioni Tributarie e dalla Cassazione, la legge 448/1998,
art. 7, comma 9, ha sancito la cumulabilita' delle agevolazioni
previste dalla legge 118/1985 e dalla 168/1982, in quanto leggi tra
loro autonome, sempre che l'acquirente fosse in possesso dei
requisiti previsti dai decreti-legge.
Viene sollevata in questa sede l'eccezione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 10, ove viene stabilito che nei
rapporti tributari ancora da definirsi, qualora si siano pagate le
maggiori imposte richieste dal registro, non si possa ottenere il
rimborso delle stesse.
Nel caso in esame il ricorrente era in possesso dei requisiti
richiesti nel momento in cui ha beneficiato delle agevolazioni e
nel settembre 1996 ha provveduto al pagamento dell'imposta iscritta
a ruolo solo in via cautelativa, per evitare, provvedimenti
esecutivi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, chiede quindi
che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7,
comma 10, nella parte in cui nega la possibilita' di ottenere il
rimborso di imposte che sono risultate non dovute in virtu' di
sopravvenute disposizioni legislative, perche' in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
L'Ufficio del Registro di Bologna in data 29 maggio 1996 ha
depositato controdeduzioni del 23 maggio 1996, prot. n. 2713 in cui
chiede conferma del proprio operato in quanto la legge n. 118/1985
deve essere intesa come un prolungamento della legge n. 168/1982 e
quindi l'aver usufruito delle agevolazione per l'acquisto della
prima casa esclude la possibilita' di giovarsi delle stesse
agevolazioni per l'acquisto di una "seconda casa".
Motivazione della decisione
In udienza e' presente iI difensore del contribuente,
prof. avv. Piera Filippi, che ribadisce quanto gia' esposto in
atti.
La commissione, esaminato il fascicolo, in prima istanza osserva
come la materia in esame oggi sia disciplinata dalla legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 7.
Come recita l'art. 7, comma 9, ai trasferimenti a titolo oneroso
di fabbricati o porzionidi fabbricati destinati ad uso abitativo,
per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge
5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste
dallo stesso decreto-legge, competono i benefici fiscali anche
qualora l'acquirente abbia gia' usufruito delle agevolazioni
previste dall'art. 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Corte di
Cass. sez. I Civ. sent. n. 4309 del 29 aprile 1999; Corte di Cass.
sez. I Civ. sent. n. 4840 del 20 maggio 1999; Corte di Cass. sez. I
sent. 12 ottobre 1999, n. 11429 (25 giugno 1999); Corte di Cass.
sez. I sent. n. 12162 del 29 ottobre 1999, ecc...).
Il comma 10 della legge su citata continua dicendo "le
disposizioni di cui al comma 9 applicano ai rapporti tributari non
ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente
legge"; appare quindi di tutta evidenza la legittimita' della
richiesta del ricorrente che ha correttamente ritenuto di poter
usufruire dei benefici fiscali sanciti a chi acquista un immobile
destinato a prima abitazione.
Si ritiene infatti che la norma che ha stabilito una volta per
tutte la cumulabilita' dei benefici di cui alla legge 5 aprile
1985, n. 118 per chi aveva gia' usufruito di quelli di cui alla
legge 22 aprile 1982, n. 168 non abbia il carattere di novita', ma
sia espressione della volonta' del legislatore di porre fine ad un
contenzioso giudiziario, che si sarebbe trascinato inutilmente per
moltissimo tempo.
Tale norma di legge, pero', se da un lato chiarisce senza ombra
di dubbio la materia in esame che, in precedenza ha dato luogo a
duplici interpretazioni ora inibendo, ora consentendo la duplice
fruizione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima
casa, dall'altro prevede anche il non diritto al rimborso di quanto
eventualmente pagato.
La lettera e lo spirito della norma consentirebbero una
risoluzione a favore del contribuente, ma in virtu' del comma 10
dello stesso articolo, visto che il ricorrente per cautelarsi ed
evitare azioni esecutive da parte dell'amministrazione finanziaria
ha provveduto al versamento di quanto richiesto dall'Ufficio del
Registro, non puo' di fatto usufruire delle norme dettate dalla
legge n. 448/1998, cosa che sarebbe stata possibile se avesse
omesso il pagamento.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 5/2001).
01C0061