N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2000
Ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Z. C. ed altra e ULSS n. 3 di Bassano del Grappa Sanita' pubblica - Regione Veneto - Spese di degenza di disabili in caso di ricovero in strutture eroganti prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Previsione di un concorso alle spese degli assistiti - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia che pongono le spese in questione a carico totale del S.S.N. - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale. - Legge Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8, art. 8, commi 4, 5 e 6; 1. Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5, art. 27, comma 5; 1. Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3, art. 40, comma 1; 1. Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55, comma 1. - Costituzione, art. 117.(GU n.4 del 24-1-2001 )
IL GIUDICE Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato presso la cancelleria in data 16 luglio 1998 Z., C. e L. esponevano che la propria figlia Z. S., a causa delle gravi infermita' da cui era affetta (ritardo mentale grave, epilessia, disturbi della deambulazione e del linguaggio) era da tempo degente presso l'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto, e che l'U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa ripartiva le spese della relativa degenza in "quota a rilievo sanitario" e "quota a rilievo sociale", ritenendo di propria spettanza soltanto la prima e pretendendo il pagamento della seconda dagli esponenti, in quanto soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. Affermato invece che tutte le spese di degenza erano a carico dell'U.L.S.S., fra i cui compiti istituzionali rientrava anche quello riguardante la riabilitazione psichica, pur nei casi irreversibili, adiva questo giudice onde vedere accertato l'obbligo dell'U.L.S.S. al pagamento dell'intera retta. L'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano, ritualmente costituitasi, faceva presente che le somme il cui pagamento era richiesto agli esponenti per gli anni 1997 e 1998 costituivano parte di retta correlata non alle prestazioni socio-assistenziali erogate dall'Istituto Costante Gris, ma alle spese alberghiere, le quali non potevano essere messe a carico del Servizio Sanitario Nazionale, essendo l'Istituto Costante Gris non una struttura ospedaliera, ma un istituto residenziale, con conseguente obbligo di contribuzione da parte degli assistiti ai sensi degli articoli 8, commi 4, 5 e della legge regionale n. 8/1993, 27, comma 5, della legge regionale n. 5/1996, 40, comma 1, della legge regionale n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge regionale n. 7/1999. In corso di causa veniva esperita consulenza medico-legale onde accertare il tipo di prestazioni erogate dall'istituto Costante Gris alla Z. S. Cio' posto osserva in diritto. La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, assicura, fra l'altro, "la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica" (art. 2, comma 1, n. 4). In particolare, sono a carico del servizio sanitario nazionale le "prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa", erogate o direttamente dalle unita' sanitarie locali mediante i propri servizi, oppure mediante istituti convenzionati (art. 26). Diversamente dalle prestazioni sanitarie, quelle di carattere socio-assistenziale competono alle regioni ed agli enti locali, che, nell'esercizio delle relative competenze, possono avvalersi delle unita' sanitarie locali, salvo l'obbligo per queste ultime di tenere una contabilita' separata per le funzioni delegate, il cui finanziamento resta completamente a carico dell'ente delegante (art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730). Il medesimo articolo in ultimo citato pone tuttavia a carico del servizio sanitario nazionale "gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali". Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 - che, come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10150/1996, integra direttamente l'art. 30 della legge n. 730/1983, fornendo le nozioni necessarie per una sua uniforme applicazione - tali attivita' sono quelle che "richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purche' siano dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attivita' sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica o psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attivita' sanitaria non puo' svolgersi o produrre effetti". Il successivo art. 6 precisa poi che "rientrano tra le attivita' socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attivita' di cui all'art. 1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, alla riabilitazione o alla rieducazione funzionale degli handicappati e dei disabili, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della legge n. 833/78 ...". La normativa citata comporta pertanto che gli oneri inerenti al ricovero di disabili in strutture protette comunque denominate, ove le prestazioni erogate rientrino nel concetto di attivita' socio-assistenziale di rilievo sanitario, gravano per intero sul servizio sanitario nazionale. Detta normativa non risulta poi modificata da interventi legislativi intervenuti sino al 1998 - i soli rilevanti nella presente sede, in cui si discute di spese afferenti agli anni 1997 e 1998 -. Al contrario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (rimasto immutato pur a seguito della sostituzione disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993), il Piano sanitario nazionale indica, fra l'altro, "i progettiobiettivo da realizzaie anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi". Cio' posto, va ricordato come, nell'esercizio della potesta' legislativa loro attribuita, le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), e che di principi di siffatta natura appaiono espressione gli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833/1978 nonche' l'art. 30 della legge n. 730/1983 (se ne rinviene confenna, per quel che concerne quest'ultima disposizione, nell'art. 19 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 517/1993, considerato che fra "le disposizioni del presente decreto", espressamente qualificati da tale articolo quali "princi'pi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione", vi e' il gia' citato art. 1, comma 1, lettera c). Ne deriva che gli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 8/1993, 27, comma 50 della legge regionale n. 5/1996, 40, comma 1, della legge regionale n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, nella parte in cui prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza, pur quando si tratti di ricovero in strutture che eroghino prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario, si pongono in contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Va pertanto sollevata, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale delle norme citate, che appare altresi' rilevante nella presente causa, atteso quanto gia' esposto in narrativa, e considerato inoltre che la consulenza esperita ha portato ad accertare che le prestazioni erogate dall'Istituto Costante Gris nei confronti della Z. S. rientrano nel concetto di attivita' socio-assistenziale di rilievo sanitario, ai sensi degli artt. 30 della legge n. 730/1983 e 1 e 6 del D.P.C.M. 8 agosto 1985.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 8/1993, 27, comma 5, della legge regionale. n. 5/1996, 40, comma 1, della legge regionale n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, con riferimento all'art. 117 Cost. Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 10 novembre 2000. Il giudice: Attanasio 01C0066