N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il 9 novembre 2000 dal tribunale di Milano su atti
relativi a Bardhi Maria

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
trattenimento  presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
piu'   vicino,   per  impossibilita'  di  eseguire  l'espulsione  con
immediatezza  -  Procedimento  di  convalida  da parte dell'autorita'
giudiziaria  -  Applicazione della disciplina di cui agli artt. 737 e
seguenti   cod.  proc.  civ.  -  Inidoneita'  di  tale  procedura  ad
assicurare  la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle
difese  -  Violazione  del  principio di ragionevolezza - Lesione del
diritto  di  difesa  -  Contrasto  con il principio di inviolabilita'
della liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 24.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con   immediatezza   -   Procedimento   di   convalida   da   parte
  dell'autorita'  giudiziaria  -  Accertamento  concreto da parte del
  giudice    della   sussistenza   dell'impossibilita'   di   attuare
  l'accompagnamento  immediato  -  Esclusione  - Incidenza sui poteri
  d'indagine del giudice.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con   immediatezza   -   Procedimento   di   convalida   da   parte
  dell'autorita'  giudiziaria  -  Accertamento  da  parte del giudice
  sulle   allegate   ragioni  idonee  a  configurare  il  divieto  di
  espulsione e conseguentemente sulla mancanza del presupposto per il
  trattenimento - Incidenza sui poteri di indagine del giudice.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con  immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o
  di   fiducia,   contestualmente   alla   comunicazione  al  giudice
  dall'inizio  del  trattenimento  - Mancata previsione - Lesione del
  diritto di difesa.
- D.Lgs.  25  luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto
  1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con  immediatezza - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria -
  Mancata previsione di limite massimo anche per il cumulo successivo
  di  vari  periodi  di trattenimento fondati sul medesimo decreto di
  espulsione - Conseguente impedimento per il giudice di accertare il
  superamento   di   tale   limite   -   Lesione   del  principio  di
  ragionevolezza e di parita' di trattamento di situazioni identiche.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 13.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con   immediatezza   -   Procedimento   di   convalida   da   parte
  dell'autorita'  giudiziaria  - Obbligo di provvedere alla convalida
  con  un unico contestuale atto - Conseguente sottrazione al giudice
  del  potere  di  determinare  il  ragionevole termine massimo anche
  cumulato   del   trattenimento   -   Lesione   del   principio   di
  ragionevolezza  e di parita' di trattamento di situazioni identiche
  - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 111.
(GU n.5 del 31-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 547/2000
  E.

                              F a t t o

    Con   decreto   pronunciato   ai   sensi   dell'art.  13,  d.lgs.
  n. 286/1998,  il  prefetto  di  Milano  disponeva l'espulsione, con
  accompagnamento  alla  frontiera,  nei  confronti  della  straniera
  Bardhi Maria (nata a Pristina "Jugoslavia del Kosovo") il giorno 22
  agosto 1980.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
  interessata in data 7 novembre 2000.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 53/2001).
01C0089