MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 gennaio 2001 

Aggiornamento    degli    importi    dovuti    per    le   operazioni
tecnico-amministrative   di   competenza  del  Ministero  dei  lavori
pubblici,  ai  sensi  dell'art.  405 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 405.
(GU n.26 del 1-2-2001)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  l'art.  405,  comma  3,  del  regolamento di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Ritenuta  la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali
disposizioni,  all'aggiornamento  degli  importi  dei  diritti dovuti
dagli   interessati   per  le  operazioni  tecnico-amministrative  di
competenza  del  Ministero  dei  lavori pubblici, in misura pari alla
variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai  ed  impiegati  (media  nazionale)  verificatasi  nei due anni
precedenti;
  Visto  l'art.  238  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
16 settembre  1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, riportante
gli  importi  dei  diritti  di  competenza  del  Ministero dei lavori
pubblici;
  Visto  l'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati  relativo al mese di novembre 2000, calcolato dall'Istituto
nazionale   di  statistica,  che  indica  la  variazione  percentuale
dell'indice  del  mese di novembre 2000, rispetto a novembre 1992, in
misura pari al 27,03 %;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni  tecnico-amministrative  di  competenza  del Ministero dei
lavori  pubblici, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della   strada,   come  modificata  dall'art.  238  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   16 settembre  1996,  n.  610,  sono
aggiornati come segue:
    a) ove  sia  previsto  l'importo "lire centomila", lo stesso deve
intendersi sostituito in "lire centoventisettemila";
    b) ove sia previsto l'importo "lire duecentomila", lo stesso deve
intendersi sostituito in "lire duecentocinquantaquattromila";
    c) ove  sia  previsto  l'importo "lire duecentocinquantamila", lo
stesso deve intendersi sostituito in "lire trecentodiciottomila";
    d) ove  sia previsto l'importo "lire quattrocentomila", lo stesso
deve intendersi sostituito in "lire cinquecentottomila";
    e) ove  sia  previsto l'importo "lire cinquecentomila", lo stesso
deve intendersi sostituito in "lire seicentotrentacinquemila";
    f) ove  sia  previsto  l'importo "lire unmilione", lo stesso deve
intendersi sostituito in "lire unmilioneduecentosettantamila";
    g) ove sia previsto l'importo "lire unmilionecinquecentomila", lo
stesso       deve       intendersi      sostituito      in      "lire
unmilionenovecentocinquemila".
  2.  Gli  importi  aggiornati di cui al comma 1, si applicano per le
operazioni  tecnico-amministrative  di  competenza  del Ministero dei
lavori  pubblici  per  le quali la domanda sia presentata a decorrere
dal 1 gennaio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 gennaio 2001
                                                    Il Ministro: Nesi