MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 2001 

Modificazioni  al  decreto  ministeriale 27 dicembre 1982 relativo ai
materiali  per  la  costruzione  di  cisterne  per trasporto di merci
pericolose.
(GU n.27 del 2-2-2001)

            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni,
con  la  quale  e'  stato  ratificato  l'accordo europeo, relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
  Visto  il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4
settembre  1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio  dell'Unione  europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 319 del 21 dicembre
1994,  concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di  merci  pericolose  su  strada  e
successivi adeguamenti e modificazioni;
  Visto  il  decreto  interministeriale 8 agosto 1980, concernente il
trasporto  su  strada  di merci pericolose, delle classi 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1 e 5.2 ADR, mediante cisterne;
  Visto   il  decreto  ministeriale  9  agosto  1980  concernente  il
trasporto  su  strada  di merci pericolose, delle classi 6.1 e 8 ADR,
mediante cisterna;
  Visto  il  decreto ministeriale 27 dicembre 1982, con il quale sono
state  emanate  talune  disposizioni riguardanti l'individuazione dei
materiali  e  i  criteri  di saldatura da impiegare nella costruzione
delle  cisterne  per  il trasporto delle merci pericolose individuate
nell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerata  l'opportunita' di adeguare i criteri di individuazione
dei   materiali  idonei  nella  costruzione  delle  cisterne  per  il
trasporto  di merci pericolose, contenuti nel decreto ministeriale 27
dicembre 1982, ai progressi della tecnica;
                              Decreta:
  Fermo  restando  che  i  materiali  base  per  la costruzione delle
cisterne   destinate   al  trasporto  di  merci  pericolose,  di  cui
all'appendice  B1a  e  B1b  dell'ADR,  sono  l'acciaio  al  carbonio,
l'acciaio  inossidabile  austenitico  e  le  leghe  di  alluminio, si
ammette l'utilizzo di nuove leghe, non contemplate nei punti 2.1, 2.2
e  2.3  dell'allegato 1, nonche' ai medesimi punti dell'allegato 2 al
decreto ministeriale 27 dicembre 1982, alle seguenti condizioni:
    la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto,
specifica per l'impiego previsto;
    la  lega  sia  inclusa  nella  norma di unificazione nazionale di
prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE;
    la  lega  sia  di  tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di
accettazione  dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella
sua edizione piu' aggiornata;
    la  lega  venga  ammessa all'impiego nel rispetto delle procedure
previste  per  le leghe di marca del decreto ministeriale 27 dicembre
1982.
      Roma, 16 gennaio 2001
                                             p. Il Ministro: Angelini