N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2000
Ordinanza emessa il 13 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Piazzolla Donato e & S.n.c. ed altre contro Ufficio delle entrate di Verbania Contenzioso tributario - Poteri istruttori delle Commissioni tributarie - Ordine a "terzi" di comparire davanti al giudice tributario per fornire informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti - Possibilita' di accompagnamento coattivo del terzo inadempiente - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lamentata vanificazione dell'insegnamento contenuto nella sent. n. 18/2000 della Corte costituzionale. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7. - Costituzione, art. 3.(GU n.6 del 7-2-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza nei giudizi riuniti n. 3/00, 4/00, 5/00, 6/00, 7/00 e 8/00 R.G. - 1/00 - 2/00 tra le parti: Piazzolla Donato e C. S.n.c., Inoxpul S.a.s. di Ceretti Massimiliano & C., Piazzolla Donato e Anacleto Teresa; Contro l'ufficio unico delle entrate di Verbania; Questo collegio ritiene che la decisione dei ricorsi debba essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimita' costituzionale. Gli avvisi di accertamento, oggetto dei ricorsi de quibus, sono sorretti soltanto ed esclusivamente da dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase amministrativa procedimentale e dalle quali risulta che alcune fatture passive contabilizzate dai ricorrenti sarebbero state emesse a fronte di operazioni inesistenti. Tuttavia la veridicita' delle anzidette dichiarazioni e' stata ed e' contestata decisamente dai contribuenti-ricorrenti con l'affermato convincimento che, in assenza delle anzidette dichiarazioni, il giudice dovra' accogliere i ricorsi ed annullare gli atti impugnati. E' noto infatti che il valore delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase dell'accertamento e' solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione. La Corte costituzionale ha insegnato ed insegna che, qualora il contribuente contesti la veridicita' delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, "il giudice tributario potra' e dovra' far uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e, eventualmente, integrando, l'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio". (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2000). Questo collegio, recependo l'anzidetto insegnamento, in data 16 maggio 2000, al fine di "rinnovare e, eventualmente, integrare l'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio", ha ordinato ai terzi, che in precedenza avevano rilasciato all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni sulle quali la stessa ha fondato gli avvisi di accertamento, di comparire davanti a questo giudice per fornire informazioni e chiarimenti relative alle fatture da loro emesse (e alle pretese operazioni inesistenti) nei confronti dei ricorrenti. All'udienza del 4 ottobre 2000, fissata per lo svolgimento dell'anzidetta attivita' istruttoria, pero', nessuno dei "terzi", sebbene questi siano stati tempestivamente e ritualmente convocati, e' comparso davanti a questo giudice. Il difensore dei ricorrenti, dopo la constatazione della mancata comparizione dei "terzi", ha chiesto la "revoca" dell'ordinanza con la quale era stata disposta la convocazione dei terzi. Il collegio si riservava di decidere ed ora, a scioglimento della riserva, dichiara, a prescindere da ogni valutazione di merito, l'inammissibilita' dell'istanza di revoca perche' tardiva. Questo collegio, a meno di non aver correttamente interpretato le indicazioni contenute nella sentenza n. 18 del 2000 della Corte costituzionale, per la quale il giudice tributario ha il potere e il dovere di rinnovare e, eventualmente, integrare l'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio, ove, come nel caso di specie, lo stesso giudice non ritenga che l'accertamento, a prescindere dalle dichiarazioni di terzi, sia adeguatamente sorretto da altri mezzi di prova, non puo' non confermare l'ordinanza emessa in data 16 maggio 2000 con riferimento all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, all'art. 32, primo comma, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e all'art. 51, secondo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. La citata ordinanza istruttoria, pero', e lo stesso insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 18/2000), resterebbero senza effetto, con grave pregiudizio anche per la credibilita' della giustizia, se il giudice non potesse e non dovesse disporre l'accompagnamento coattivo dei terzi che, senza alcuna giustificazione, non hanno osservato un ordine di un'autorit/a' giurisdizionale. Le norme che regolano il processo tributario e quindi il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non prevedono che il giudice tributario possa e debba disporre l'accompagnamento coattivo del terzo - inadempiente ad un precedente ordine del giudice - al fine di ottenere informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti. Si tratta di omissioni o lacune, a parere di questo collegio, di dubbia legittimita' costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Trattasi, per le argomentazioni addotte, di questione di legittimita' costituzionale non solo "non manifestamente infondata", ma anche "rilevante" ai fini della decisione della presente causa; perche' senza la conferma o la ritrattazione (espressa o tacita) delle dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dai terzi, la causa non puo' essere decisa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, "non manifestamente infondata" la questione di legittimita' costituzionale delle norme che regolano il processo tributario e quindi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in particolare l'art. 7, nella parte in cui non prevedono che il giudice tributario possa e debba disporre l'accompagnamento coattivo del terzo - inadempiente ad un ordine del giudice - al fine di ottenere informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti, in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e "rilevante" per quanto in motivazione. Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata ai ricorrenti e all'ufficio delle entrate di Verbania ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 13 dicembre 2000. Il Presidente: Piscitello Il giudice relatore: Bertolo 01C0115