N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il 20 novembre 2000 dal giudice di pace di Livorno
nel procedimento civile vertente tra Guadagnoli Patrizia e Condominio
di via Turati n. 18/22 ed altri

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della
Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale,
assegnati  in  locazione  - Versamento diretto delle spese a rimborso
all'amministratore  e  azione  in  giudizio  di  quest'ultimo  per il
recupero  nei  confronti  degli  assegnatari  inadempienti o morosi -
Indebita  legiferazione  in materia di processo civile riservata allo
Stato.
- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge
  Regione  Toscana  20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima
  parte.
- Costituzione, art. 108.
(GU n.6 del 7-2-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Ha  pronunciato  le seguente ordinanza nella causa di primo grado
  iscritta  al  n. 612/1996  R.G.,  promossa  da Guadagnoli Patrizia,
  rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorenzo Merlini per mandato a
  margine   dell'atto  introduttivo  del  giudizio  ed  elettivamente
  domiciliata presso il suo studio in Livorno via Grande n. 17;
    Contro   il   Condominio  di  via  Turati  n. 18/22,  in  persona
  dell'amministratore    pro-tempore    dott.ssa    Elena    Moretti,
  rappresentato  e difeso dall'avvocato Marina Cagliata per mandato a
  margine della comparsa di costituzione elettivamente domiciliato in
  Livorno  in  via dei Lanzi n. 33, e con la partecipazione dei terzi
  chiamati  Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale della
  Provincia  di Livorno, in persona dell'amministratore straordinario
  Sergio Caioni, rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto
  di  citazione,  notificato per la chiamata, dall'avvocato Donatella
  Quaratesi  Susini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
  in  Livorno,  via  Indipendenza  n. 41; e dott.ssa Moretti Elena in
  proprio,  rappresentata  e difesa dall'avvocato Nino Amadei come da
  procura  a  margine  della comparsa di costituzione e presso il suo
  studio in Livorno, via dei Lanzi 33, elettivamente domiciliata;
    Visto  l'atto  di  citazione  e  le difese delle parti costituite
  ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

                                Fatto

    La   dott.ssa   Elena   Moretti,   non   in   proprio   ma  quale
  amministratrice  del  condominio  di via Turati 17/19, nel quale si
  trovano alcuni appartamenti di mano pubblica, ha chiesto al giudice
  di  pace  di  Livorno  l'emissione  di ingiunzione di pagamento nei
  confronti  di  Guadagnoli Patrizia, assegnataria in locazione di un
  appartamento  dell'Ater (gia' I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di
  L.  662.707  a  saldo di un asserito debito da questa contratto nei
  confronti dell'amministrazione condominiale, cosi' come documentato
  con  verbale  dell'assemblea  condominiale  12  aprile 1995, con il
  bilancio  consuntivo  1o  marzo  1994 - 28 febbraio 1995 e bilancio
  preventivo 1o marzo 1995-28 febbraio 1996.
    Il  coordinatore del giudice di pace di Livorno emetteva a carico
  di   Guadagnoli  Patrizia  ed  a  favore  dell'amministratrice  del
  condominio  di  via Turati n. 17/19 il D.I. n. 783/1995 condannando
  la  Guadagnali  a corrispondere all'amministrazione condominiale la
  somma  di  L.  662.707  per  sorte  capitale e L. 310.200 per spese
  legali.
    La  Guadagnoli  con  atto  di  citazione  del  19  febbraio  1996
  proponeva   opposizione   avverso   l'ingiunzione  di  pagamento  e
  sollevava contro il decreto eccezioni sia di ordine processuale che
  di merito. In particolare la opponente sosteneva:
        la  carenza  della  propria legittimazione passiva per essere
  essa opponente soltanto una mera assegnataria in locazione semplice
  dell'A.T.E.R.  di  Livorno e non una proprietaria dell'appartamento
  di   via   Turati   17/19,   di   cui   la   dott.ssa  Moretti  era
  amministratrice;
        la carenza di documentazione valida legittimante l'emanazione
  di  decreto ingiuntivo nei suoi confronti: la delibera condominiale
  12 aprile 1995 era stata presa dall'assemblea condominiale malgrado
  che  essa  opponente  non  fosse stata informata della convocazione
  dell'assemblea   ai  sensi  dell'art. 35  legge  regionale  Toscana
  n. 25/1989;  l'omessa convocazione rendeva nulla la delibera e tale
  nullita' rendeva illegittimo il decreto opposto.
    In  ogni  caso  non  avrebbe  dovuto  essere concessa l'immediata
  esecuzione del decreto opposto per l'inapplicabilita' nei confronti
  dell'opponente  dell'art. 63 disp. att. codice civile: essendo essa
  opponente  mera assegnataria in locazione e non condomina l'art. 63
  citato  era  in  suscettibile  di  applicazione analogica in quanto
  norma  speciale  ai  sensi  dell'art. 14  delle  preleggi al codice
  civile.
    Nel merito la opponente eccepiva:
        a)  non  essere  chiaro quali voci di spesa fossero racchiuse
  sotto  la  dizione "spese personali" che comportavano una richiesta
  di pagamento di L. 519.940;
        b)  l'art. 35  della  legge  regionale Toscana n. 25/1989 non
  poteva sovvertire i criteri di riparto delle spese condominiali tra
  proprietario-condomino   e   conduttore  (a  questa  ultima  figura
  civilistica    veniva    assimilato    dalle    difesa   Guadagnoli
  l'assegnatario  in  locazione  semplice  dell'alloggio  di edilizia
  residenziale  pubblica), cosi' come fissati dall'art. 9 della legge
  dello  Stato  n. 392/1978  (c.d.  legge  sull'equo  canone) per cui
  dovevano rimanere a carico della proprieta' (ancorche' pubblica) le
  spese  di  amministrazione  e quelle relative all'assicurazione del
  fabbricato  (Tab. A punti 1, 2, 3, 4), le spese per la manutenzione
  del  verde  privato  (tab.  A,  punto  5), somme, tra l'altro, gia'
  corrisposte all'A.T.E.R. come componente del canone di locazione;
        c)  infine l'art. 35 della legge regionale toscana n. 25/1989
  non   poteva  impedire  l'esercizio  del  diritto  di  rivalsa  nei
  confronti dell'ente pubblico, proprietario dell'appartamento per le
  spese facenti carico a questo.
    L'amministrazione  condominiale opposta si costituiva in giudizio
  per  contestare  le affermazioni della opponente. In particolare la
  difesa  del  condominio faceva rilevare la legittimita' del proprio
  operato e la sussistenza della legittimazione ad agire direttamente
  contro  la  opponente in forza del dettato dell'art. 35 della legge
  regionale  Toscana  n. 25/1989. Nel merito respingeva ogni addebito
  sia  in  ordine  alla  regolarita' delle convocazioni sia in merito
  alla legittimita' delle pretese dei pagamenti.
    Su  chiamata  di  parte  attrice  si costituiva in giudizio anche
  l'A.T.E.R  di  Livorno  per  sostenere  che  l'art.  35 della legge
  regionale  Toscana n. 25/1989 non legittimava un intervento diretto
  dell'amministratore   del   condominio   contro  l'assegnatario  in
  locazione  resosi  moroso  nel  pagamento  degli oneri accessori in
  quanto  la  normativa  regionale  non  comporta  nessuna  deroga al
  diritto comune. Essa amministrazione, peraltro, non era in grado di
  contestare la pretesa del condominio in quanto non era a conoscenza
  ne' della natura ne' della causali delle spese poste a carico della
  Guadagnoli  dall'amministratrice: "la determinazione di dette spese
  e l'eventuale opposizione spettano in via esclusiva rispettivamente
  alla dott.ssa Moretti e all'assegnatario". Dopo questa affermazione
  di   principio,   peraltro,  la  difesa  dell'A.T.E.R.  di  Livorno
  sosteneva   che   la   controversia  era  di  competenza  esclusiva
  dell'amministrazione  del  condominio  ed il suo amministratore nel
  procedere  al recupero forzoso dei pretesi crediti non era tenuto a
  comunicare  alcunche'  all'A.T.E.R. ne' ad ottenere il suo assenso.
  L'A.T.E.R.,  infine,  non  riteneva  di dover versare alcunche' per
  spese  processuali  di  un  procedimento  ingiuntivo di cui non era
  stata  parte  ne'  formale  ne'  sostanziale.  Le  conseguenze  del
  processo  di  ingiunzione  e le relative spese processuali dovevano
  essere  sostenute  dalla  Moretti che aveva ecceduto dai limiti dei
  suoi poteri.
    L'amministratrice  del  condominio  si  costituiva  in  giudizio,
  questa  volta  in  proprio,  per  difendere  la  linearita' del suo
  operato  e  per chiedere il rigetto della domanda di danni avanzata
  nei  suoi  confronti,  attesa la assoluta carenza di legittimazione
  passiva.
    Dopo l'istruttoria la causa veniva trattenuta dal giudice di pace
  in  decisione. Tutte le parti in giudizio hanno ripetutamente fatto
  richiamo  all'art. 35  della legge regionale Toscana n. 25/1989 sia
  per giustificare l'esercizio legittimo della propria azione sia per
  contrastare la legittimazione delle controparti.
    La  Regione  Toscana  in epoca successiva al 1989 ha provveduto a
  ridisegnare  l'intera  normativa dell'assegnazione degli alloggi di
  edilizia    residenziale    pubblica   e   quella   relativa   alla
  determinazione  del  canone  con  legge  20 dicembre 1996 n. 96. La
  rilevanza  delle  questioni  sollevate  dalle parti con riferimento
  alla  legge  regionale  4 maggio 1989 n. 25, pero', non sono venute
  meno  per  effetto  della nuova disciplina normativa, atteso che il
  testo dell'art. 32 (alloggi in amministrazione condominiale), comma
  3, della legge regionale Toscana n. 96/1996 riproduce inalterato lo
  stesso   testo  dell'art. 35,  comma  3,  legge  regionale  Toscana
  n. 25/1989.  Le  norme  richiamate  sul  punto  testualmente  cosi'
  dispongono:  "gli  assegnatari  in locazione semplice degli alloggi
  compresi  negli  stabili  a regime condominiale hanno il diritto di
  voto,  in  luogo  dell'Ente  gestore, per le delibere relative alle
  spese  ed  alle  modalita'  di  gestione dei servizi a rimborso ivi
  compreso  il  riscaldamento.  Le spese relative a tali servizi sono
  versate direttamente all'amministratore del condominio, cui compete
  di   agire   in  giudizio  per  il  recupero  nei  confronti  degli
  assegnatari inadempienti o morosi".

                               Diritto

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 69/2001). 01C0119