N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2000
Ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dal giudice di pace di Livorno nel procedimento civile vertente tra Guadagnoli Patrizia e Condominio di via Turati n. 18/22 ed altri Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato. - Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte. - Costituzione, art. 108.(GU n.6 del 7-2-2001 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato le seguente ordinanza nella causa di primo grado iscritta al n. 612/1996 R.G., promossa da Guadagnoli Patrizia, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorenzo Merlini per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno via Grande n. 17; Contro il Condominio di via Turati n. 18/22, in persona dell'amministratore pro-tempore dott.ssa Elena Moretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Cagliata per mandato a margine della comparsa di costituzione elettivamente domiciliato in Livorno in via dei Lanzi n. 33, e con la partecipazione dei terzi chiamati Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Livorno, in persona dell'amministratore straordinario Sergio Caioni, rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di citazione, notificato per la chiamata, dall'avvocato Donatella Quaratesi Susini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, via Indipendenza n. 41; e dott.ssa Moretti Elena in proprio, rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Amadei come da procura a margine della comparsa di costituzione e presso il suo studio in Livorno, via dei Lanzi 33, elettivamente domiciliata; Visto l'atto di citazione e le difese delle parti costituite ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Fatto La dott.ssa Elena Moretti, non in proprio ma quale amministratrice del condominio di via Turati 17/19, nel quale si trovano alcuni appartamenti di mano pubblica, ha chiesto al giudice di pace di Livorno l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di Guadagnoli Patrizia, assegnataria in locazione di un appartamento dell'Ater (gia' I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di L. 662.707 a saldo di un asserito debito da questa contratto nei confronti dell'amministrazione condominiale, cosi' come documentato con verbale dell'assemblea condominiale 12 aprile 1995, con il bilancio consuntivo 1o marzo 1994 - 28 febbraio 1995 e bilancio preventivo 1o marzo 1995-28 febbraio 1996. Il coordinatore del giudice di pace di Livorno emetteva a carico di Guadagnoli Patrizia ed a favore dell'amministratrice del condominio di via Turati n. 17/19 il D.I. n. 783/1995 condannando la Guadagnali a corrispondere all'amministrazione condominiale la somma di L. 662.707 per sorte capitale e L. 310.200 per spese legali. La Guadagnoli con atto di citazione del 19 febbraio 1996 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento e sollevava contro il decreto eccezioni sia di ordine processuale che di merito. In particolare la opponente sosteneva: la carenza della propria legittimazione passiva per essere essa opponente soltanto una mera assegnataria in locazione semplice dell'A.T.E.R. di Livorno e non una proprietaria dell'appartamento di via Turati 17/19, di cui la dott.ssa Moretti era amministratrice; la carenza di documentazione valida legittimante l'emanazione di decreto ingiuntivo nei suoi confronti: la delibera condominiale 12 aprile 1995 era stata presa dall'assemblea condominiale malgrado che essa opponente non fosse stata informata della convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 35 legge regionale Toscana n. 25/1989; l'omessa convocazione rendeva nulla la delibera e tale nullita' rendeva illegittimo il decreto opposto. In ogni caso non avrebbe dovuto essere concessa l'immediata esecuzione del decreto opposto per l'inapplicabilita' nei confronti dell'opponente dell'art. 63 disp. att. codice civile: essendo essa opponente mera assegnataria in locazione e non condomina l'art. 63 citato era in suscettibile di applicazione analogica in quanto norma speciale ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al codice civile. Nel merito la opponente eccepiva: a) non essere chiaro quali voci di spesa fossero racchiuse sotto la dizione "spese personali" che comportavano una richiesta di pagamento di L. 519.940; b) l'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989 non poteva sovvertire i criteri di riparto delle spese condominiali tra proprietario-condomino e conduttore (a questa ultima figura civilistica veniva assimilato dalle difesa Guadagnoli l'assegnatario in locazione semplice dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica), cosi' come fissati dall'art. 9 della legge dello Stato n. 392/1978 (c.d. legge sull'equo canone) per cui dovevano rimanere a carico della proprieta' (ancorche' pubblica) le spese di amministrazione e quelle relative all'assicurazione del fabbricato (Tab. A punti 1, 2, 3, 4), le spese per la manutenzione del verde privato (tab. A, punto 5), somme, tra l'altro, gia' corrisposte all'A.T.E.R. come componente del canone di locazione; c) infine l'art. 35 della legge regionale toscana n. 25/1989 non poteva impedire l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'ente pubblico, proprietario dell'appartamento per le spese facenti carico a questo. L'amministrazione condominiale opposta si costituiva in giudizio per contestare le affermazioni della opponente. In particolare la difesa del condominio faceva rilevare la legittimita' del proprio operato e la sussistenza della legittimazione ad agire direttamente contro la opponente in forza del dettato dell'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989. Nel merito respingeva ogni addebito sia in ordine alla regolarita' delle convocazioni sia in merito alla legittimita' delle pretese dei pagamenti. Su chiamata di parte attrice si costituiva in giudizio anche l'A.T.E.R di Livorno per sostenere che l'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989 non legittimava un intervento diretto dell'amministratore del condominio contro l'assegnatario in locazione resosi moroso nel pagamento degli oneri accessori in quanto la normativa regionale non comporta nessuna deroga al diritto comune. Essa amministrazione, peraltro, non era in grado di contestare la pretesa del condominio in quanto non era a conoscenza ne' della natura ne' della causali delle spese poste a carico della Guadagnoli dall'amministratrice: "la determinazione di dette spese e l'eventuale opposizione spettano in via esclusiva rispettivamente alla dott.ssa Moretti e all'assegnatario". Dopo questa affermazione di principio, peraltro, la difesa dell'A.T.E.R. di Livorno sosteneva che la controversia era di competenza esclusiva dell'amministrazione del condominio ed il suo amministratore nel procedere al recupero forzoso dei pretesi crediti non era tenuto a comunicare alcunche' all'A.T.E.R. ne' ad ottenere il suo assenso. L'A.T.E.R., infine, non riteneva di dover versare alcunche' per spese processuali di un procedimento ingiuntivo di cui non era stata parte ne' formale ne' sostanziale. Le conseguenze del processo di ingiunzione e le relative spese processuali dovevano essere sostenute dalla Moretti che aveva ecceduto dai limiti dei suoi poteri. L'amministratrice del condominio si costituiva in giudizio, questa volta in proprio, per difendere la linearita' del suo operato e per chiedere il rigetto della domanda di danni avanzata nei suoi confronti, attesa la assoluta carenza di legittimazione passiva. Dopo l'istruttoria la causa veniva trattenuta dal giudice di pace in decisione. Tutte le parti in giudizio hanno ripetutamente fatto richiamo all'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989 sia per giustificare l'esercizio legittimo della propria azione sia per contrastare la legittimazione delle controparti. La Regione Toscana in epoca successiva al 1989 ha provveduto a ridisegnare l'intera normativa dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quella relativa alla determinazione del canone con legge 20 dicembre 1996 n. 96. La rilevanza delle questioni sollevate dalle parti con riferimento alla legge regionale 4 maggio 1989 n. 25, pero', non sono venute meno per effetto della nuova disciplina normativa, atteso che il testo dell'art. 32 (alloggi in amministrazione condominiale), comma 3, della legge regionale Toscana n. 96/1996 riproduce inalterato lo stesso testo dell'art. 35, comma 3, legge regionale Toscana n. 25/1989. Le norme richiamate sul punto testualmente cosi' dispongono: "gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministratore del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi". Diritto Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 69/2001). 01C0119