N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il 20 novembre 2000 dal giudice di pace di Livorno
nel  procedimento civile vertente tra Pisani Giovanni e condominio di
via Gobetti n. 28

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della
Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale,
assegnati  in  locazione  - Versamento diretto delle spese a rimborso
all'amministratore  e  azione  in  giudizio  di  quest'ultimo  per il
recupero  nei  confronti  degli  assegnatari  inadempienti o morosi -
Indebita  legiferazione  in materia di processo civile riservata allo
Stato.
- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge
  Regione  Toscana  20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima
  parte.
- Costituzione, art. 108.
(GU n.6 del 7-2-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Il  giudice  di  Pace  di  Livorno  ha  pronunciato  le  seguente
  ordinanza  nella causa di primo grado iscritta al n. 1049/1995 R.G.
  promossa  da  Pisani Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato
  Fiorenzo  Merlini  per mandato a margine dell'atto introduttivo del
  giudizio  ed  elettivamente  domiciliata  presso  il  suo studio in
  Livorno Via Grande n. 17;
    Contro   il   condominio   di   via  Gobetti  n. 28,  in  persona
  dell'amministratore  pro-tempore  Alessio  Pedri,  rappresentato  e
  difeso  dall'avvocato  Valter  Maccioni  per  mandato a margine del
  decreto  opposto  elettivamente domiciliato presso il suo studio in
  Livorno in via Montegrappa n. 5;
    Visto l'atto di citazione e le difese delle parti costituite;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Il sig. Alessio Pedri, non in proprio ma quale amministratore del
  condominio  di  via  Gobetti  n. 28,  nel  quale  si trovano alcuni
  appartamenti  di  mano  pubblica,  ha chiesto al giudice di Pace di
  Livorno  l'emissione  di  ingiunzione di pagamento nei confronti di
  Pisani  Giovanni,  assegnatario  in  locazione  di  un appartamento
  dell'Ater  (gia' I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di L. 2.719.181
  ed  accessori a saldo di un asserito debito da questa contratto nei
  confronti dell'amministrazione condominiale, cosi' come documentato
  con  copia  dei  verbali  d'assemblea  condominiale  5 luglio 1996,
  rendiconto  consuntivo  1.6.93/31.5.94  e  tabella  di ripartizione
  delle   spese;   copia  verbale  di  assemblea  29 giugno  1995  di
  approvazione  del  bilancio  consuntivo  1.6.95/31.5.96; rendiconto
  consuntivo 94/1995 e preventivo ordinario 95/1996.
    Il  coordinatore del giudice di Pace di Livorno emetteva a carico
  di  Pisani  Giovanni ed a favore dell'amministratore del condominio
  di  via  Gobetti  n. 28  il  D.I.  n. 375/95  condannando il Pisani
  Giovanni  a corrispondere all'amministrazione condominiale la somma
  di L. 2.719.181 per sorte capitale e L. 592.000 per spese legali.
    Pisani  Giovanni  con  atto  di  citazione  del  25  ottobre 1995
  proponeva  opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento asserendo
  che gli importi richiesti non erano dovuti in quanto in parte erano
  prescritti  perche' risalenti oltre il biennio previsto dall'art. 6
  legge n. 841/1973, in parte perche' errate le somme di partenza, in
  parte  perche'  competevano  alla  proprieta'  e  non all'inquilino
  (assegnatario).
    L'amministrazione  condominiale opposta si costituiva in giudizio
  per  contestare  le  affermazioni dell'opponente. In particolare la
  difesa  del  condominio faceva rilevare la legittimita' del proprio
  operato    e    la    correttezza    dei    conteggi    predisposti
  dall'amministrazione.
    La  causa trattenuta una prima volta a sentenza veniva rimessa in
  lettura  dal  giudice  al  fine  di accertare se il Pisani Giovanni
  fosse  un  assegnatario in locazione semplice o un assegnatario con
  patto di riscatto.
    Accertato  che il Pisani e' un assegnatario in locazione semplice
  questo   giudice   solleva   d'ufficio  questione  di  legittimita'
  costituzionale   dell'art. 35   della   legge   regionale   toscana
  n. 25/1989.  Poiche' la regione Toscana in epoca successiva al 1989
  ha  provveduto  a  ridisegnare l'intera normativa dell'assegnazione
  degli  alloggi  di edilizia residenziale pubblica e quella relativa
  alla determinazione del canone con legge 20 dicembre 1996 n. 96, il
  giudice  remittente,  avendo  constatato  che  la  rilevanza  della
  questione  con  riferimento  alla  legge regionale toscana 4 maggio
  1989  n. 25,  non e' venuta meno per effetto della nuova disciplina
  normativa,   atteso   che   il   testo   dell'art. 32  (alloggi  in
  amministrazione condominiale), comma 3, della legge Regione Toscana
  n. 96/1996 riproduce inalterato lo stesso testo dell'art. 35, comma
  3,  legge  regione  toscana  n. 25/1989  estende  la  questione  di
  legittimita'  anche  all'art. 32  legge citata. Le norme richiamate
  sul  punto  testualmente  cosi'  dispongono:  "gli  assegnatari  in
  locazione  semplice  degli  alloggi compresi negli stabili a regime
  condominiale  hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore,
  per  le  delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione
  dei  servizi  a  rimborso  ivi  compreso il riscaldamento. Le spese
  relative    a    tali    servizi    sono    versate    direttamente
  all'amministratore del condominio, cui compete di agire in giudizio
  per  il  recupero  nei  confronti  degli assegnatari inadempienti o
  morosi".

                            D i r i t t o

    (Il  seguito  del  testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 69/2001).
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