N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  2 luglio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo
Val  Tidone nel procedimento civile vertente tra Braghieri Daniela ed
altro e consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia

Consorzi  -  Consorzi  di  bonifica  -  Pubblicizzazione  ope legis e
conseguente  natura  tributaria dei contributi consortili - Contrasto
con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate
dall'autonomia privata.
- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59.
- Costituzione, art. 2.
Consorzi   -  Consorzi  di  bonifica  -  Riscossione  dei  contributi
  consortili  -  Prevista  applicabilita' dei privilegi per l'imposta
  fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette
  -  Conseguenze  -  Natura  tributaria  dei contributi e devoluzione
  delle  relative  controversie  civili alla cognizione del tribunale
  (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice
  naturale - Disparita' di trattamento tra i cittadini.
- R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.
(GU n.6 del 7-2-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa civile RG.
  n. 159/1997,  promossa  da  avv. Braghieri  Daniela  e dott. Melani
  Paolo,  in proprio, elettivamente domiciliati in Piacenza, Stradone
  Farnese  n. 26, contro consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia,
  in  persona  del  commissario  regionale  e  legale  rappresentante
  dott. Pier  Carlo Brunelli, assisitito e difeso, come da mandato in
  calce  alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. G. Paolo
  Nascetti  e  dall'avv. A.  Miglioli, e domiciliato in Piacenza, via
  Vescovado  n. 3,  averne ad oggetto: restituzione somma a titolo di
  contributi consortili.
                         Osservato in fatto
    Con  atto  di  citazione ritualmente notificato il 22 aprile 1997
  Daniela  Braghieri  e  Paolo  Melani  convenivano  in  giudizio  il
  consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e
  dichiarare  che  l'immobile  posseduto  dagli  attori  in  Piacenza
  localita'   Pittolo,  gravato  da  contributo  consortile,  non  e'
  assoggettabile  al  contributo  imposto  dal  consorzio. Gli attori
  precisavano  che il consorzio suindicato aveva imposto i contributi
  sull'immobile  urbano  situato all'interno del proprio comprensorio
  in  quanto  beneficiano  di  opere di bonifica realizzate nel corso
  degli anni.
    Gli  attori  quindi  contestavano  la legittimita' del contributo
  stesso  riportandosi  alla sentenza della Cass. S.U. 8960/1996, con
  la  quale  e'  stato  affermato  che  i  contributi consortili sono
  legittimamente  imposti  e riscossi solo se dalle opere di bonifica
  sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile de quo.
    Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto eccependo in via
  preliminare  il  difetto  di  giurisdizione  e  l'incompetenza  del
  giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.
    All'eccezione  di  incompetenza  del  giudice adito gli attori si
  opponevano  affermando  che la competenza del tribunale a conoscere
  delle  controversie riguardanti i contributi di bonifica e' esclusa
  dalla natura extra tributaria dei contributi stessi.
    Rilevavano  inoltre  che  l'interpretazione estensiva della norma
  dell'art. 9  c.p.c.,  con  conseguente  competenza  del tribunale a
  conoscere  delle  controversie in materia di contributi consortili,
  attua    una    devoluzione   a   detta   autorita'   incongrua   e
  discriniinatoria,  in  quanto  impone  al  cittadino  un sacrificio
  assolutamente  sproporzionato rispetto alle finalita' e alla natura
  della pretesa creditoria dell'ente.
    Esaurita la fase istruttoria e depositata C.T.U., la causa veniva
  trattenuta  a  sentenza,  con  termine  fino  al  13 marzo 2000 per
  deposito di comparse conclusionali e repliche.
                         Ritenuto in diritto
        quanto  al  difetto  di  giurisdizione del giudice adito, gli
  attori    contestando    l'esistenza   del   presupposto   per   la
  partecipazione  alle spese consortili, affermano per cio' stesso la
  giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 4542/1986);
        quanto   alla   fondatezza   nel  merito  della  domanda,  la
  giurisprudenza e' univoca nel richiedere che le opere del consorzio
  abbiano  dato  origine  ad un beneficio concreto e diretto a favore
  dell'immobile  gravato  da  contributo  consortile.  Tale  nesso di
  causalita'  non  e' stato individuato nel corso della esperita fase
  istruttoria;
        quanto alla natura dei contributi di bonifica e al difetto di
  competenza del giudice adito, il convenuto consorzio precisa che "i
  consorzi  di  bonifica  sono persone giuridiche pubbliche" (art. 59
  R.D. n. 215/1933).

    Ed  e'  proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 R.D.
  suindicato che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il
  recente  indirizzo  giurisprudenziale  della  Corte  di  cassazione
  (Cass.  S.U.  9493  del  23 settembre 1998 e altre), afferma che il
  contributo  consortile  ha  natura  di  tributo (il contributo come
  provvista   finanziaria   degli   enti  pubblici)  con  conseguente
  attribuzione   delle  relative  controversie  alla  competenza  del
  tribunale ex art. 9 c.p.c.
    Ma  a  tale  proposito  bisogna  ricordare  che  la  stessa Corte
  costituzionale  ha piu' volte avuto modo di affermare la natura non
  tributaria   dei   contributi   di   bonifica  (sent.  Corte  Cost.
  n. 26/1998).
    Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza
  n. 326/1988  la  Corte  costituzionale  rileva  nella struttura dei
  consorzi  fa  si' che, nonostante la qualifica di persona giuridica
  pubblica    i    consorzi    restino    l'espressione,   sia   pure
  legislativainente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi
  dei  proprietari  dei fondi coinvolti nella attivita' di bonifica o
  che da essa traggono beneficio".
    La  natura  di  persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi
  non  appare  quindi  sufficiente a qualiflcare necessariamente come
  tributi le relative entrate.
    La  stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31
  marzo  2000,  insegna  che  l'attribuzione  delle  controversie  al
  tribunale   puo'   essere   fatta   "soltanto   a   seguito   della
  qualificazione  dell'oggetto  della  controversia,  che va peraltro
  definito    in   base   alle   diverse   norme   che   disciplinano
  specificatamente l'entrata pubblica in contestazione".
    A  parere  di questo giudice appare, quindi, necessario sollevare
  questione  di  costituzionalita'  dell'art. 59  e  dell'art. 21 del
  R.D..   n. 215/1933,  in  relazione  all'art. 9  c.p.c.  in  quanto
  rilevante  ai  fini  della  decisione della questione pregiudiziale
  (incompetenza   del  giudice  adito)  sollevata  dalla  difesa  del
  consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia:
        quanto  alla  norma di cui all'art. 59, perche' prevedendo la
  pubblicizzazione  dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla
  Costituzione,  appare  in  contrasto  con  l'art. 2  Cost.,  con il
  principio   secondo   il   quale   e'  necessario  "assecondare  le
  aspirazioni   di   quelle   figure   soggettive  sorte  nell'ambito
  dell'autonomia   privata,   di  vedersi  riconosciuta  l'originaria
  natura"  secondo  una  "esigenza imposta dal principio pluralistico
  che  ispira  nel suo complesso la Costituzione repubblicana" (Corte
  Cost. n. 396/1988);
        quanto  al disposto dell'art. 21 r.d. n. 215/1933 perche' con
  il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta
  fondiaria  e  con  il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte
  dirette,  pare estendere ai contributi consortili la natura propria
  dei  tributi,  con competenza per materia del tribunale a conoscere
  delle  relative  controversie, attuando conseguentemente una deroga
  ai  generali  criteri  di  riparto di competenza, con disparita' di
  trattamento,  non  giustificato  da  alcun  apprezzabile  interesse
  pubblico  (trattandosi  di  rapporti  di  natura non tributaria, ai
  quali  e'  estranea  la  finalita'  di  assicurare le entrate dello
  Stato),  tra  coloro  che azionano pretese di natura non tributaria
  nei  confronti  dei  consorzi  di  bonifica  e  coloro che azionano
  pretese  di  natura  parimenti  non tributaria o, piu' in generale,
  pretese  di  pari  valore,  ma  in confronto di altri soggetti, con
  violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 59
  regio   decreto   n. 215/1933   per  violazione  dell'art. 2  della
  Costituzione  se  ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di
  bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la
  natura del contributo consortile;
        dell'art. 21 stesso decreto per violazione degli artt. 3, 24,
  25  e  113  Cost.,  nella  parte in cui concedendo all'esazione dei
  contributi  i  privilegi  dell'imposta  fondiaria  e rinviando alle
  norme previste per la esazione delle imposte dirette (articoli 53 e
  54  del  d.P.R.  n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai
  contributi  consortili  con  devoluzione,  ex  art. 9 c.p.c., delle
  relative   controversie   alla   cognizione   del   tribunale,  con
  conseguente  violazione  della  garanzia  del  giudice  naturale  e
  disparita'  di trattamento tra cittadini, non giustificata da alcun
  apprezzabile interesse pubblico.
    Ordina  la  immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte
  costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
  alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei
  ministri,  nonche'  per la comunicazione al Presidente della Camera
  dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
      Borgonovo Val Tidone, addi' 2 luglio 2000.
                      Il giudice di pace: Piva
01C0130