MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 11 dicembre 2000, n. 39 

  Legge  25 giugno  1999,  n.  208:  art. 1, comma 3. Adeguamento dei
sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici.
(GU n.32 del 8-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 22)
 
 Vigente al: 8-2-2001  
 

                          Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
                          Segretariato generale

                          Alle Amministrazioni centrali dello Stato
                          Gabinetto

                          A tutti gli enti ed organismi pubblici non
                          soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
                          per il tramite delle Amministrazioni
                          centrali vigilanti

                         e, per conoscenza:

                          Alla Corte dei conti - Segretariato
                          generale

                          All'Istituto nazionale di statistica
                          (ISTAT) - Direzione generale

                          Agli uffici centrali di bilancio

                          Ai dipartimenti provinciali del Tesoro,
                          del bilancio e della programmazione
                          economica

PREMESSA

   L'art.  1,  comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208, recante "
Disposizioni  in  materia  finanziaria  e contabile", dispone che gli
enti  ed organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
29/1993, e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli
enti locali di cui al d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, adeguino, entro
un   anno   dall'entrata   in  vigore  della  legge,  il  sistema  di
contabilita'  ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge
3  aprile 1997, n. 94, laddove per quelli disciplinati dalla legge 20
marzo  1975, n. 70, e' necessario apportare, al regolamento approvato
con  d.P.R.  18  dicembre  1979,  n.  696, le necessarie modifiche ed
integrazioni.
   La  delega  di  cui  al  comma  4 del citato art. 1 della legge n.
208/1999,  secondo  cui  il  Governo,  entro  un anno dall'entrata in
vigore  della stessa legge, avrebbe dovuto emanare uno o piu' decreti
legislativi  per adeguare il sistema contabile delle Regioni a quello
dello  Stato  secondo  i principi contenuti nella menzionata legge n.
94/1997,  e' stata attuata con l'emanazione del d.lgs. 28 marzo 2000,
n. 76.

   1) I DESTINATARI

   La  normativa  citata  in  premessa  ha  individuato negli enti ed
organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993,
i  destinatari  delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, della
legge  n.  208/1999, con esclusione degli enti locali, mentre per gli
enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70/1975, e' previsto che il
processo  di adeguamento alla legge n. 94/1997 si realizzi attraverso
la  rielaborazione  del regolamento di amministrazione e contabilita'
di cui al d.P.R. n. 696/1979.

   2) FINALITA'

   La  presente  circolare  non ha valore prescrittivo ma assume, nel
rispetto  del principio di autonomia riconosciuto "ex lege" agli enti
ed  organismi  pubblici  destinatari,  una connotazione eminentemente
ausiliare  nel  processo  di  adeguamento dei sistemi contabili e dei
bilanci ai principi dettati dalla legge n. 94/1997.

   3) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

   E' rappresentato essenzialmente da:
-legge 3 aprile 1997, n. 94;
- decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

   3.1) LA LEGGE 3 APRILE 1997, N. 94

   La  legge n. 94/1997 ha apportato, com'e' noto, notevoli modifiche
alla  legge  5  agosto 1978, n. 468 (successivamente modificata anche
dalla  legge  n.  208/1999),  al  fine  di  adeguare la struttura del
bilancio  ed  i  suoi  contenuti al nuovo assetto organizzativo della
pubblica  amministrazione,  in  coerenza con i principi dettati dalla
legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 29/1993 ( centralita' del cittadino
-  utente;  separazione  tra  direzione  politica  e  gestione  delle
risorse;  pianificazione,  programmazione e controllo della gestione;
responsabilizzazione dei dirigenti; controllo dei risultati; ecc.).
   Le principali innovazioni riguardano:
   -  la  formulazione  di due bilanci di previsione: il primo per la
decisione  parlamentare  basato  sulle  unita'  previsionali  di base
(U.P.B.),  in modo che a ciascuna di esse corrisponda un unico centro
di   responsabilita'  amministrativa  cui  e'  affidata  la  relativa
gestione;  il  secondo  per  la  gestione,  quale allegato del primo,
articolato  per  capitoli,  che,  pertanto,  permangono  quali unita'
elementari solo ai fini della gestione e della rendicontazione ( art.
2, commi 2, 3, 4 e 4-bis della legge n. 468/1978).
   Per ogni U.P.B. sono indicati (art. 2, comma 3 ed art. 4, comma 2,
della legge n. 468/1978):
a) l'ammontare  presunto  dei  residui attivi e passivi alla chiusura
   dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede di accertare e delle
   spese  che  si  prevede  di impegnare nell'anno cui il bilancio si
   riferisce;
c) l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede di incassare e delle
   spese  che  si  prevede  di  pagare  nell'anno  cui il bilancio si
   riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed
   in  conto  residui. Si intendono per incassate le somme versate in
   tesoreria  e  per  pagate quelle di cui ai titoli di spesa estinti
   dalla tesoreria;
-  la ripartizione delle spese secondo funzioni-obiettivo individuate
con  riferimento  all'esigenza  di definire le politiche pubbliche di
settore  e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative ed,
ove  possibile,  anche in termini di servizi finali resi ai cittadini
(art. 6, comma 2, della legge n. 468/1978);
-  la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra capitoli
della  stessa  U.P.B., fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' ed a pagamento
differito  e  per  quelle direttamente regolate dalla legge ( art. 2,
comma 4-quinquies, della legge n. 468/1978);
-  la  redazione,  in termini di competenza, del bilancio pluriennale
per  U.P.B. di entrata e di spesa per un arco temporale non inferiore
a  tre anni, annualmente rimodulabile, non comportante autorizzazione
a riscuotere le entrate ed a pagare le spese.
   La  legge  n.  94/1997  dispone,  inoltre, che il bilancio annuale
(recte:  ciascuno stato di previsione) debba essere illustrato da una
nota  preliminare  ed  integrato  dall'allegato  tecnico.  Nella nota
preliminare  alla  spesa  sono  indicati  i  criteri  adottati per la
formulazione  delle  previsioni,  con particolare riguardo alla spesa
corrente  di  carattere  discrezionale,  nonche' gli obiettivi che le
amministrazioni  intendono  conseguire  "in  termini  di  livello dei
servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni
di  personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori
di efficienza e di efficacia che si intendono utilizzare per valutare
i risultati".
   Nella  stessa nota preliminare devono essere, altresi', illustrati
i criteri che sostengono la previsione delle entrate relativamente ai
principali  cespiti  (attendibilita'  delle  entrate).  Nell'allegato
tecnico,  invece,  sono indicati, relativamente a ciascun capitolo, i
contenuti   di   ciascuna   U.P.B.  ed  il  carattere  giuridicamente
obbligatorio   o  discrezionale  della  spesa,  nonche'  i  tempi  di
esecuzione  dei  programmi e dei progetti previsti nel bilancio (art.
2, comma 4-quater, della legge n. 468/1978).

   3.2) IL DECRETO LEGISLATIVO 7 AGOSTO 1997, N. 279

   In  esecuzione  della  delega contenuta nell'art. 5 della legge n.
94/1997  e  dei  principi  e criteri direttivi ivi previsti, e' stato
emanato  il  d.lgs.  n.  279/1997,  concernente "Individuazione delle
unita'  previsionali  di  base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello  Stato",  con  cui  sono  state,  fra l'altro, dettate norme in
ordine:
   -  alla  definizione  delle  unita'  previsionali di base (art. 1,
comma 1).
   In particolare le U.P.B. si sviluppano su quattro livelli; i primi
tre  livelli  riguardano:  Po: centri di responsabilita'; 2o: titoli;
3o:  grandi aggregati di spese quali funzionamento, interventi, oneri
comuni,  altre.  Il  quarto livello e' l'unita' di voto o decisionale
sulla   quale  si  manifesta  la  volonta'  deliberativa  dell'organo
politico;
   -  alla  ripartizione  delle  entrate  e  delle spese del bilancio
annuale  in  U.P.B.,  a  loro  volta  articolate in unita' di livello
inferiore (art. 1, commi 2, 3 e 4);
   -  alla  duttilita' delle U.P.B. in modo da assicurare il costante
adeguamento della struttura del bilancio agli ordinamenti legislativi
ed  agli  assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche (art.
1, comma 6);
   -  alla  valorizzazione delle U.P.B. in coerenza con gli obiettivi
generali  perseguiti  dalle  politiche di settore, rimanendo preclusa
ogni  quantificazione  basata  sul  mero  calcolo della spesa storica
incrementale ( art. 1, commi 1 e 9, ed art. 2, comma 1);
   -  al limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio
per  ciascuna  U.P.B., fissato dalle autorizzazioni di cassa modulate
in ragione della massa spendibile ( art. 2, comma 2);
   -  al  livello  di  responsabilita'  del  titolare  del "centro di
responsabilita'"  che,  in  relazione alle risorse assegnate, gode di
autonomi  poteri  di  spesa e risponde dei risultati conseguiti (art.
3);
   -  all'adozione di un sistema di contabilita' economica fondato su
rilevazioni  analitiche  per  centri  di costo che, con l'ausilio del
piano dei conti, costituisce la sede di riscontro per la verifica dei
risultati e la determinazione dei costi dei servizi erogati aggregati
nelle funzioni-obiettivo ( art. 10);
   -  all'elaborazione  del  rendiconto generale diviso in "conto del
bilancio",  in cui vengono esposte le risultanze della gestione delle
entrate   e   delle  spese  secondo  la  struttura  del  bilancio  di
previsione,  ed  in  "conto  generale del patrimonio", in cui vengono
rappresentate le attivita' e le passivita' finanziarie e patrimoniali
dello  Stato,  nonche' la dimostrazione dei vari punti di concordanza
tra  la  contabilita'  del bilancio e quella patrimoniale (artt. 13 e
14).
   La  nuova  classificazione  delle  spese  per "funzioni-obiettivo"
deriva,   infatti,   dall'integrazione   tra  la  struttura  proposta
dall'U.E.   (COFOG,  SEC  95  )  e  la  classificazione  dei  servizi
amministrativi.
   La  classificazione  funzionale per funzioni-obiettivo delle spese
dello  Stato  ha,  quindi,  il  fine  di  indicare le missioni che il
Governo  ed  il  Parlamento  riconoscono  come espliciti obiettivi di
politica economica.
   Essa  si  sviluppa su quattro livelli sequenziali: (F1) Divisioni;
(F2) Gruppi; (F3) Classi; (F4) Missioni istituzionali.
   Le  Divisioni  (F1), i Gruppi (F2), le Classi (F3), sono stabiliti
secondo  la classificazione COFOG (SEC 95) e ne seguono la rispettiva
codificazione, nonche' l'eventuale evoluzione.

In particolare:


- Divisioni (F1) Rappresentano i fini primari perseguiti
                          da una o piu' Amministrazioni:

- Gruppi(F2) Esprimono le specifiche aree di
                          intervento delle politiche pubbliche:

- Classi (F3) Identificano i comparti di attivita' in
                          cui si articolano le aree di intervento:

   Missioni  istituzionali (F4)Rappresentano gli obiettivi perseguiti
da  ciascuna  Amministrazione,  in  maniera propria e/o condivisa con
altre  Amministrazioni, rispetto al settore di riferimento. Esse sono
state identificate a seguito della ricognizione dei servizi svolti.
   Ai  fini  dell'analisi  dei  costi,  le  spese  dello  Stato  sono
classificate  in  servizi  -  su  due  livelli  sequenziali S1 e S2 -
espressivi  delle  attivita'  poste  in  essere per il raggiungimento
delle politiche pubbliche.

   4) LA NORMALIZZAZIONE DEI CONTI PUBBLICI: FINALITA'

   La  necessita'  di  omogeneizzare i conti pubblici per monitorare,
verificare  e  consolidare le risultanze da essi emergenti, era stata
gia'  avvertita  dal  legislatore  alla  fine degli anni "70 (art. 25
della  legge n. 468/1978). Oggi - a ragione dei lusinghieri risultati
conseguiti    dall'Italia    nel   campo   della   finanza   pubblica
concretizzatisi,  in  particolare,  nella  partecipazione  del nostro
Paese  alla  moneta  unica  europea  - la normalizzazione dei sistemi
contabili  pubblici e' divenuta un'esigenza funzionale per addivenire
al consolidamento dei conti a livello U.E. ed internazionale, nonche'
strumentale  perche'  anche  gli enti ed organismi a finanza derivata
possano essere coinvolti, attraverso il rispetto di idonei parametri,
in  un  processo  di  sviluppo  derivante  dall'adesione al "patto di
stabilita'  e  di  crescita"  fissato in sede U.E. Tale patto, com'e'
noto,  impone  al  paesi  U.E.  il  coordinamento  delle politiche di
bilancio  di  tutto  il settore pubblico e la conformita' al principi
generali che vigono nella Comunita' Europea.
   Le modifiche dei sistemi di rilevazione gia' previste dall'art. 64
del  d.lgs.  n.  29/1993 ( il Ministro del Tesoro definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione dei costi) hanno ricevuto dall'art.
10  del  d.lgs.  n. 279/1997, un'espressa esaltazione. Il processo di
omogeneizzazione,  estendendosi  a  strumenti  che  sono nuovi per il
settore   statale   (ad  esempio,  l'affiancamento  della  competenza
economica  a  quella finanziaria), permette di realizzare anche negli
enti, cui il medesimo processo e' esteso, i benefici derivanti da una
corretta e tempestiva conoscenza dei costi sostenuti volti a:
   -  rilevare  gli  scostamenti tra dati effettivi e dati standard (
  budgetary control); - individuare l'ammontare dei costi dei servizi
  offerti;
   -  intervenire  tempestivamente per migliorare le "performance" ed
  individuare eventuali responsabilita';
   - motivare funzioni e compiti;
   -   creare  ordine  contabile,  dando  maggiore  tranquillita'  ai
  responsabili  della  condotta  dell'ente  ed istituendo un clima di
  condivisione utile al miglioramento del processo produttivo.

   Al    fine,    quindi,    di    armonizzare    il   principio   di
autoregolamentazione  riconosciuto  a taluni enti, con la prerogativa
del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  la verifica dei suoi
andamenti,  attribuita  al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
P.E.,  si affida alla circolare in rassegna la missione di suggerire,
sulla  base  delle  disposizioni  contenute nella legge n. 94/1997, i
principi  contabili,  i  criteri  di  formazione  e  la struttura dei
bilanci  cui gli enti adeguano i nuovi regolamenti di amministrazione
e  contabilita',  che,  ai  sensi dell'art. 646 del r.d. n. 827/1924,
vanno   sottoposti   al   preventivo  esame  del  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato.

   5) L'ADEGUAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

   Il  processo  di  adeguamento  dei  bilanci pubblici alla legge n.
94/1997  ed  al  d.lgs.  n. 279/1997, di cui in precedenza sono stati
indicati  i  tratti  essenziali,  non  puo'  prescindere,  per quanto
applicabili,  dalle disposizioni contenute negli artt. 2423 ter, 2424
e 2425 c.c. Il profilo normativo, peraltro, non puo' essere disgiunto
da quello formale (forma dei bilanci), ne' da quello funzionale delle
competenze definite presso ciascun ente o organismo pubblico.

   6) I PRINCIPI CONTABILI

   Dal   quadro   normativo  piu'  sopra  illustrato  rinvengono,  in
particolare,  i  seguenti  principi  cui  gli  enti  pubblici  devono
uniformare i propri sistemi contabili:
a) rispetto  della  legalita'  e della trasparenza degli atti e delle
   procedure;
b) rispetto  dei  principi  dell'annualita',  unita',  universalita',
   integrita', pubblicita', veridicita' e specializzazione;
c) redazione  dei  bilanci  finanziari  in termini di competenza e di
   cassa e dei budget in termini economici;
d) equilibrio finanziario ed economico;
e) individuazione delle competenze ed attribuzione di responsabilita'
   sostanziali;
f) autonomia di gestione dei centri di responsabilita';
g) coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria
   del Paese e con i programmi pluriennali per la gestione;
h) valutazione  del  grado  di  efficienza  raggiunto  attraverso  un
   sistema   che  colleghi  le  risorse  impiegate  con  i  risultati
   conseguiti.

7) LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI PUBBLICI

   Il  processo gestionale trae origine dal quadro esigenziale, trova
copertura nelle risorse disponibili, viene rappresentato nel bilancio
di  previsione  e  si  conclude  con  l'illustrazione  dei  risultati
conseguiti in un apposito documento denominato rendiconto generale.

   7.1) IL BILANCIO DI PREVISIONE

   E' composto dai seguenti elaborati:

- bilancio pluriennale;
- preventivo finanziario;
- budget per centri di costo;
- preventivo economico;
- preventivo delle risorse finanziarie.

   7.1.1) Il bilancio pluriennale

   E'  redatto,  com'e'  stato  piu'  sopra  riferito,  in termini di
competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle
strategie  ed  al  programma  pluriennale  approvato  dagli organi di
vertice ed e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione
del  bilancio  annuale  di  previsione, del quale e' un allegato. Non
forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione
a  riscuotere  o  ad  eseguire  le  spese  (art.  4,  comma  2, 1. n.
468/1978).
   Una  particolare  notazione  meritano  in  punto  le  disposizioni
contenute  nell'art.  14 della legge 11.02.1994, n. 109, e successive
modifiche  ed  integrazioni  che,  in  materia  di  lavori  pubblici,
prevedono  che  l'attivita'  di  realizzazione degli stessi si svolga
sulla  base  di  un  programma  triennale  e di aggiornamenti annuali
predisposti  dalle  amministrazioni  ed  enti interessati, in uno con
l'elenco  dei  lavori  da  realizzare  nell'anno  stesso  (comma  1);
quest'ultimo   "deve   essere   approvato   unitamente   al  bilancio
preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati..." (comma 9).

   7.1.2) Il preventivo finanziario

   Costituisce  lo  strumento  per  la  valutazione, per l'attuazione
delle scelte strategiche, nonche' per la verifica, a livello generale
e  di singoli centri di responsabilita', della gestione delle risorse
finanziarie  assegnate,  sia in termini di acquisizione delle entrate
che di erogazione delle spese.

   Il preventivo finanziario comprende:

- il preventivo finanziario decisionale (All. n. 1);
- il preventivo finanziario gestionale (All. n. 2);
- il quadro generale riassuntivo (All. n. 3).

   Il  primo, basato sulle U.P.B., e' soggetto all'approvazione degli
organi  di  vertice; il secondo prevede la ripartizione - adottata su
determinazione  del direttore generale o qualifica equiparata - delle
U.P.B. in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
   Per  ogni  U.P.B.  devono  essere  indicati gli elementi descritti
nell'art. 2, comma 3, della legge n. 468/1978.
   Il  bilancio  annuale  di  previsione  e'  redatto  in  termini di
competenza  e  di  cassa.  Tutte  le  entrate e tutte le spese devono
essere  iscritte in bilancio al lordo delle eventuali entrate e spese
ad esse connesse.
   Non  e'  consentita  alcuna gestione al di fuori del bilancio. Per
gli  enti  ed organismi pubblici diversi dallo Stato il pareggio puo'
essere  conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di
amministrazione.
   Per  detti enti ed organismi pubblici il bilancio di previsione e'
ripartito,  per l'entrata e per la spesa, in U.P.B. che costituiscono
l'insieme  delle risorse affidate alla gestione di un unico centro di
responsabilita' amministrativa o produttiva.
   Per  gli  stessi  enti il bilancio annuale di previsione contiene,
quali  poste a se' stanti, l'avanzo presunto di amministrazione ed il
fondo cassa presunto all'inizio dell'esercizio.
   La  gestione  della  competenza e' separata da quella dei residui.
Sono  vietati  storni  tra capitoli dei residui, nonche' tra capitoli
della gestione della competenza a quella dei residui e viceversa.

Le entrate sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che: siano di natura contributiva, provengano da
   trasferimenti  correnti  o da entrate diverse ( Titolo 1o: entrate
   correnti);  derivino  dall'alienazione di beni patrimoniali, dalla
   riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti ( Titolo 2o:
   entrate  in  conto  capitale)  ed,  infine,  da entrate di terzi (
   entrate per partite di giro);
b) unita' previsionali di base (U.P.B.), ai fini dell'approvazione da
   parte  degli  organi deliberanti e del consequenziale accertamento
   dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli,  secondo il rispettivo oggetto, al fini della gestione e
   della rendicontazione.

Le spese sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo,   individuate  con  riguardo  all'esigenza  di
   definire  le  politiche di settore e di misurare il prodotto delle
   attivita'  amministrative,  anche  in  termini  di servizi resi ai
   cittadini;
b) unita'  previsionali  di  base  (U.P.B.).  Nel  loro  ambito  sono
   suddivise  in  unita'  relative  alla  spesa  corrente  ed  unita'
   relative  alla spesa in conto capitale ed alle partite di giro, ai
   fini  dell'approvazione da parte dell'organo di vertice. Le unita'
   relative  alla  spesa  corrente  sono suddivise in unita' relative
   alle  spese  di  funzionamento,  unita' per interventi, unita' per
   trattamenti  di  quiescenza e simili e per oneri comuni. Le unita'
   relative  alla  spesa  in conto capitale comprendono le unita' per
   investimenti, gli oneri comuni ed in via residuale le altre spese.
   Le  partite  di  giro comprendono le entrate e le spese che l'ente
   effettua  in  qualita'  di  sostituto  d'imposta,  di sostituto di
   dichiarazione,  ovvero  per  conto  di  terzi,  nonche'  le  somme
   somministrate  al  cassiere  ovvero  ai  funzionari  appositamente
   autorizzati,  delegati  a  gestire risorse; esse costituiscono, al
   tempo stesso, un debito ed un credito per l'ente;
c) capitoli,  al fini della gestione e della rendicontazione, secondo
   l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa.

   7.1.3) Il budget per centro di costo

   Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle
attivita' prodotti, l'ente dovra' adottare un sistema di contabilita'
analitica  per  centro  di  costo, elaborando un budget economico per
ciascun  centro  di  costo  (All.  n. 4) che affianchera' il bilancio
finanziario  annuale  di  previsione.  Il  sistema della contabilita'
analitica  per  centro  di  costo  ha come componenti fondamentali il
piano dei conti, i centri di costo ed i servizi erogati.
   Il  piano  dei  conti - che ciascun ente e' tenuto ad applicare in
relazione all'attivita' espletata sulla base di quello definito nella
tabella B allegata al d.lgs. n. 279/1997 - classifica i costi secondo
la  loro  natura.  La  nuova  contabilita'  che,  com'e' stato detto,
affianca  quella  tradizionale  finanziaria,  prende a riferimento il
"costo",   cioe'   l'onere  derivante  dall'effettivo  impiego  delle
risorse,  anziche'  la  spesa  che  e',  invece, il momento in cui si
manifesta  l'erogazione  finanziaria  per  l'acquisizione  dei beni e
servizi ancorche' non totalmente impiegati nel periodo di riferimento
e  non  rileva,  peraltro,  neanche  il  ricavo,  restando,  pero' il
servizio  da espletare il punto di riferimento per la costruzione dei
costi stessi.
   Il dettaglio delle voci delle risorse elencate nel piano dei conti
comprende  i costi relativi al personale, i costi relativi ai beni di
consumo,  i  costi  relativi  alle  prestazioni di servizi forniti da
terzi,  i  costi relativi al contenzioso e ai tributi, le quote degli
ammortamenti dei beni strumentali, i costi relativi alla manutenzione
straordinaria, ecc...
   Esso  prevede  la  scomposizione  di ciascuna voce secondo diversi
livelli  di  dettaglio  e  nel  passaggio  dal  primo  ai successivi;
l'informazione  che  viene rilevata e' sempre piu' particolareggiata:
una   struttura   per   livelli  permette,  infatti,  l'esame  di  un
determinato  fenomeno a partire dal grado di dettaglio piu' opportuno
a seconda della finalita' dell'analisi che si vuole condurre.
   Ciascun ente puo' proseguire la scomposizione a partire dalle voci
terminali identificate, al fine di gestire le informazioni al livello
di  dettaglio  che  ritiene  piu'  adeguato  alla  propria  azione di
autocontrollo  e  come  supporto informativo del controllo interno di
gestione.
   I  centri  di  costo  sono  individuati in relazione alle esigenze
strutturali, operative ed istituzionali dell'ente, identificabili, di
norma, con i centri di responsabilita' amministrativa. Ogni centro di
costo  e'  tenuto  a  definire  il  proprio budget economico di costo
secondo  il  piano dei conti e le funzioni da svolgere. Le previsioni
economiche  di  ogni  centro  di  costo  devono  essere effettuate in
coerenza   con   gli   stanziamenti   del  corrispondente  centro  di
responsabilita'.
   I  servizi  da  erogare  sono fissati sia attraverso indicatori di
efficacia  e  di  efficienza  per misurare il prodotto dell'attivita'
amministrativa sia attraverso il richiamo agli scopi da realizzare.
   Il   consolidamento   dei  budget  dei  singoli  centri  di  costo
rappresenta il budget economico nella sua interezza.

   7.1.4) Il preventivo economico

   Il preventivo economico (All. n. 5), e' costituito dalla somma dei
preventivi  economici  dei  vari  centri  di responsabilita' e pone a
confronto le risorse disponibili rispetto al costi da sostenere per i
fini  istituzionali, accompagnato dal quadro di riclassificazione dei
risultati economici previsti (All. n. 6).
   Si  differenzia  dal  budget  per centro di costo che prevede solo
costi e non anche le risorse.
   Il  preventivo economico pone a raffronto non solo le entrate e le
spese  finanziarie  di parte corrente ma anche quelle poste di natura
non finanziaria aventi incidenza sulla gestione.

   7.1.5) Il preventivo delle risorse finanziarie

   Il preventivo delle risorse finanziarie (situazione amministrativa
presunta) (All. n. 7) evidenzia:
- la  consistenza  di  cassa  iniziale,  gli  incassi  ed i pagamenti
  presunti  dell'esercizio,  in conto competenza ed in conto residui,
  il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il  totale complessivo delle somme presunte rimaste da riscuotere (
  residui attivi) e di quelle rimaste da pagare ( residui passivi );
- l'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto.

   Dell'avanzo  di  amministrazione  se ne potra' disporre quando sia
dimostrata  l'effettiva  esistenza e nella misura che l'avanzo stesso
risulti realizzato.

   7.2) LA GESTIONE

   7.2.1) La gestione del bilancio. I centri di responsabilita'.

   Il titolare del centro di responsabilita' e' il responsabile della
gestione  e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnategli.
   I  titolari  dei  centri  di  responsabilita' sono individuati nei
dirigenti  preposti ai vari servizi secondo l'organigramma funzionale
in atto.
   Le   risorse   sono   assegnate   ai   titolari   dei   centri  di
responsabilita', dopo l'approvazione del bilancio, previa definizione
degli  obiettivi  che  l'ente  intende perseguire e l'indicazione del
livello  dei  servizi, degli interventi, dei programmi e dei progetti
finanziati nell'ambito del bilancio di previsione.
   La gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa o produttiva, puo' essere
affidata  ad  un'unica  struttura  al  fine di realizzare economie di
scala e di evitare duplicazioni di strutture.
   Possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito della
medesima  unita'  previsionale,  con  esclusione  delle unita' il cui
stanziamento  e'  fissato  per fronteggiare oneri inderogabili ovvero
spese obbligatorie.

   7.2.2) La gestione delle entrate e delle spese.

   L'accertamento  delle  entrate e' affidato al competente centro di
responsabilita'    amministrativa   che   vigila,   altresi',   sulla
riscossione delle stesse.
   La  riscossione  puo'  essere  affidata ad istituti di credito, al
servizio  dei  conti  correnti  postali,  agli eventuali agenti della
riscossione all'uopo autorizzati.
   Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi
da  iscrivere  tra  le  attivita' della situazione patrimoniale e nel
bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
   La  gestione  delle  spese  e'  affidata  ai  competenti centri di
responsabilita'  cui  e'  assegnata  quota  parte  delle  risorse del
bilancio.  Lo  svolgimento  delle  spese  si attua attraverso le fasi
dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
   Le spese impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi da
iscriversi  tra  le  passivita'  della  situazione patrimoniale e nel
bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
   I  residui  attivi  e  passivi  devono  risultare  nelle scritture
distintamente per esercizio di provenienza.

   7.2.3) La gestione economica ed il controllo dei costi

   Per  ogni  centro  di  costo  si  registrano  i costi, seguendo le
indicazioni  del  piano dei conti, via via che si sostengono; questi,
posti  a  confronto  con  i  costi del budget, rilevano gli eventuali
scostamenti  utili  anche  ai  fini dell'attivazione del controllo di
gestione.
   Il  centro  di costo, come entita' contabile autonoma responsabile
dei  propri  costi, deve conoscere esattamente tutti i costi riferiti
allo  stesso centro, ossia, anche quelli che derivino dall'impiego di
risorse  amministrate  finanziariamente da altri centri di costo o da
entita' esterne.
   Cio'  comporta,  sia  in sede di individuazione dei costi e quindi
della  costruzione  del  budget, sia nel momento della rilevazione ed
infine nel momento della consuntivazione, l'esigenza di realizzare un
sistema  atto  a  specializzare  il  costo  comune ed ad imputarlo al
centro fruitore.

   7.3) LE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

   Le  risultanze  della  gestione  dell'esercizio  sono  riassunte e
dimostrate   nel   rendiconto  generale,  costituito  dal  conto  del
bilancio,  dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota
integrativa   redatta  al  sensi  dell'art.  2427  c.c.,  per  quanto
applicabile.
   Il rendiconto generale e' accompagnato, altresi', da una relazione
amministrativa  sull'andamento  della  gestione  nel  suo  complesso,
ponendo  in  particolare  evidenza  i  costi sostenuti ed i risultati
conseguiti  per  ciascun  servizio, programma e progetto in relazione
agli  obiettivi  del programma pluriennale deliberato dagli organi di
vertice,  nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la
chiusura dell'esercizio.
   Al  rendiconto generale sono allegati la situazione amministrativa
ed  il consuntivo per ciascun centro di costo, elaborato in relazione
ai costi effettivamente sostenuti.

   7.3.1) Il Conto del Bilancio

   E'  costruito  sulla  base  della  classificazione  incrociata per
funzioni  obiettivo  e per unita' previsionali di base, ai fini della
valutazione  economica e finanziaria delle risultanze della entrata e
della spesa in relazione agli obiettivi.
   Il   conto   di   bilancio   (All.   n.   8),  in  relazione  alla
classificazione  del  bilancio  preventivo,  comprende  le risultanze
della  gestione  delle  entrate  e  delle  spese  secondo  la  stessa
struttura del preventivo finanziario gestionale ed in particolare:

a) le  entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste
   da riscuotere;
b) le  spese  di  competenza dell'anno, impegnate pagate o rimaste da
   pagare;
c) la   gestione   dei   residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
   precedenti;
d) le  somme  riscosse  e  quelle  pagate  per  ciascun  capitolo del
   bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il  conto  totale  dei  residui attivi e passivi che si tramandano
   all'esercizio successivo.

   7.3.2) Il Conto Economico

   Il  conto  economico  (All. n. 9), redatto secondo le disposizioni
contenute  nell'art.  2425 del codice civile, per quanto applicabili,
e'   accompagnato  dal  quadro  di  riclassificazione  dei  risultati
economici conseguiti (All. n. 10).
   Detto  conto  evidenzia  i  componenti  positivi  e negativi della
gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli
accertamenti  e  gli  impegni  delle  partite  correnti del conto del
bilancio,  rettificati  al  fine  di  far partecipare al risultato di
gestione  solo  quei  componenti di reddito economicamente competenti
all'esercizio  (costi  consumati  e  ricavi  esauriti;  inclusione di
quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui
manifestazione finanziaria, in termini di impegno ed accertamento, si
verifichera'  nel(i)  prossimo(i)  esercizio(i): ratei; espulsione di
quella parte di costi e di ricavi ad utilita' differita: risconti; le
sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici
non  rilevati  nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza
patrimoniale modificandola.
   In   particolare   costituiscono  componenti  positivi  del  conto
economico:  i  trasferimenti  correnti;  i  contributi  ed i proventi
derivanti  dalla  cessione dei servizi offerti a domanda specifica; i
proventi   derivanti   dalla  gestione  del  patrimonio;  i  proventi
finanziari;  le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e
le plusvalenze da alienazioni.
   Costituiscono componenti negativi: i costi per acquisto di materie
prime e di beni di consumo; i costi per l'acquisizione di servizi; il
valore  del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i
trasferimenti  a terzi; gli interessi passivi ed oneri finanziari; le
imposte  e  le tasse; la svalutazione dei crediti ed altri fondi; gli
ammortamenti;   le   sopravvenienze   passive,   le  minusvalenze  da
alienazioni e le insussistenze dell'attivo.

   7.3.3) Lo stato patrimoniale.

   E'  redatto  secondo  lo  schema  dell'art.  2424 c.c., per quanto
applicabile,  e  comprende le attivita' e le passivita' finanziarie e
patrimoniali  con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio
e  quelle  verificatesi  per  qualsiasi  altra  causa di cui il conto
economico   costituisce  sede  di  riscontro  e  dimostrazione  della
concordanza (All. n. 11).
   Compongono  l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni,
l'attivo circolante, i ratei ed i risconti attivi.
   Le    immobilizzazioni    si   distinguono   in   immobilizzazioni
immateriali,   in   immobilizzazioni  materiali  ed  immobilizzazioni
finanziarie.
   Nelle    immobilizzazioni    finanziarie    sono    comprese    le
partecipazioni,  i  mutui,  le  anticipazioni  e  i crediti di durata
superiore all'anno.
   L'attivo  circolante  comprende  le  rimanenze,  le disponibilita'
liquide,  i  crediti  verso  lo  Stato  ed  enti pubblici e gli altri
crediti di durata inferiore all'anno.
   Gli  elementi  patrimoniali  dell'attivo sono esposti al netto dei
fondi   ammortamento   o  dei  fondi  di  svalutazione.  Le  relative
variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa.
   Compongono  il  passivo  dello  stato  patrimoniale  il patrimonio
netto,  i  fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato, i debiti, i ratei ed i risconti passivi.
   In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine
rappresentanti  le garanzie reali e personali prestate direttamente o
indirettamente.

   7.3.4) La nota integrativa

   La  nota  integrativa  rappresenta,  ai  sensi  dell'art. 2423 del
codice   civile,  una  delle  componenti  del  bilancio  d'esercizio.
Relativamente  agli  enti  ed organismi pubblici la nota integrativa,
con  riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2427 del c.c.,
deve   contenere   informazioni   dettagliate   che   possono  essere
raggruppate nei seguenti punti:

a) criteri  di  valutazione  utilizzati  nella redazione del bilancio
   d'esercizio;
b) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
c) spiegazione delle voci del conto economico;
d) altre notizie integrative.

   7.3.5) Situazione amministrativa

   Al  conto  del  bilancio  e' allegata la situazione amministrativa
(All. n. 12) che evidenzia:
- la  consistenza  di  cassa  iniziale,  gli  incassi  ed i pagamenti
  complessivamente  fatti  nell'esercizio,  in conto competenza ed in
  conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il  totale  complessivo  delle somme rimaste da riscuotere (residui
  attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
- l'avanzo o disavanzo di amministrazione.

   7.3.6) Il consuntivo del centro di costo

   Il  consuntivo  di  ciascun  centro  di  costo  (All. n. 13) viene
redatto  periodicamente  ed  a fine esercizio, mettendo a confronto i
costi previsti con quelli effettivamente sostenuti.

   8) ATTIVITA' NEGOZIALE

   Agli  appalti di lavori pubblici, delle forniture e dei servizi in
genere  -  da  deliberarsi  nelle forme e con le modalita' consentite
dagli ordinamenti dei singoli enti - si provvede secondo la normativa
U.E. e nazionale vigente in materia.

   9) SISTEMA DI SCRITTURE

   9.1) LE RILEVAZIONI FINANZIARIE

   Le  scritture  finanziarie  relative  alla  gestione  del bilancio
devono   consentire   di  rilevare  per  ciascuna  unita'  elementare
(capitolo),  sia  in  conto  competenza  che  in  conto  residui,  la
situazione   degli  accertamenti  e  degli  impegni  a  fronte  degli
stanziamenti,  nonche'  delle  somme  riscosse e pagate e delle somme
rimaste da riscuotere e da pagare.

All'uopo ciascun ente dovra' tenere:
a) il partitario degli accertamenti;
b) il partitario degli impegni;
c) il partitario dei residui;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati.

   9.2) LE RILEVAZIONI ANALITICHE PER CENTRI DI COSTO

   Scheda dei costi di budget. L'ente adotta per ogni centro di costo
una  rilevazione nella quale, seguendo il piano dei conti, registra i
costi  previsti e le altre informazioni per la riconciliazione con il
bilancio   finanziario   (spese   da  sostenere  su  stanziamenti  di
competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa;
spese da sostenere per altri centri di responsabilita' amministrativa
su   stanziamenti   di   competenza   dei   capitoli  del  centro  di
responsabilita' amministrativa; spese da sostenere su stanziamenti di
competenza   di   capitoli   di   altri   centri  di  responsabilita'
amministrativa).
   Scheda  dei  costi  comuni. L'ente adotta per ogni centro di costo
una  rilevazione nella quale, seguendo il piano dei conti, registra i
costi   comuni   da   ripartire   e  le  altre  informazioni  per  la
conciliazione con il bilancio finanziario.
   Nell'ambito  della  rilevazione  dei costi l'ente adotta, per ogni
centro  di  costo,  una  rilevazione dei costi del personale - Scheda
dettaglio   voce   personale   -  distintamente  per  ogni  comparto,
contenente  i  costi  diretti  di personale e quelli in aumento ed in
diminuzione    connessi    ad   altri   centri   di   responsabilita'
amministrativa.

   9.3) LE RILEVAZIONI PATRIMONIALI

   L'inventario  dei  beni  immobili  evidenzia,  per  ogni  bene, la
denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e'
affidato,  il  titolo  di  provenienza,  le  risultanze catastali, la
rendita  imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali
redditi.
   L'inventario   dei   beni   mobili  riporta,  per  ogni  bene,  la
denominazione  e  descrizione secondo la natura e la specie, il luogo
in  cui  si  trova,  la quantita' ed il numero, la classificazione in
nuovo, usato e fuori uso, il valore ed il titolo di appartenenza.

   9.4) NOTE DI RINVIO

   Per  quanto  non espressamente richiamato nella presente circolare
si  rinvia agli istituti contabili previsti nella normativa cui si fa
riferimento.
   Le  Amministrazioni  Centrali in indirizzo sono invitate, ciascuna
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  di inoltrare la presente
circolare agli enti ed organismi vigilati destinatari della normativa
contenuta nell'art. 1, comma 3, della legge n. 208/1999.

   Ogni  eventuale  chiarimento puo' essere richiesto al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato:

- Centro  Nazionale  di  Contabilita'  Pubblica (Tel. 06.3230071; fax
  06.3572510; e-mai: pompeo.pepe@tesoro.it);
- Ispettorato  Generale  per  le  Politiche  di  Bilancio  (Tel.  06.
  47613810; e-mail: carlo.conte@tesoro.it;
- Ispettorato    Generale   di   Finanza   (tel.   06.4827726;   fax.
  06.47613521).

                        Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio