MINISTERO DELL'AMBIENTE

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2001 

Proroga  dei  termini  dei  requisiti  del responsabile tecnico delle
imprese  iscritte  o  che  intendono  iscriversi  all'Albo  ai  sensi
dell'art.  30,  commi 16 e 16-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
(GU n.32 del 8-2-2001)

                        IL COMITATO NAZIONALE
                  dell'Albo nazionale delle imprese
               che effettuano la gestione dei rifiuti
  Visto  l'art.  30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.  406,  del  Ministero
dell'ambiente   di   concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 11, comma 1, lettera a) del citato
decreto  28 aprile  1998,  n.  406,  il quale prevede che i requisiti
professionali  del  responsabile  tecnico  delle  imprese  che  fanno
richiesta   d'iscrizione  all'Albo  consistono  nella  qualificazione
professionale  risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza
maturata  in  settori  di  attivita'  per la quale e' stata richiesta
l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi
di formazione;
  Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003CN/Albo,
con le quali sono stati individuati, per ciascuna categoria e classe,
i requisiti del responsabile tecnico nonche' i criteri e le modalita'
di svolgimento dei citati corsi di formazione;
  Vista   la   propria  deliberazione  24  novembre  1999,  prot.  n.
004CN/Albo,  la  quale prevede che, nell'attesa dell'espletamento dei
corsi  di  formazione, le imprese iscritte o che intendono iscriversi
all'Albo  ai  sensi  dell'art.  30,  commi  16  e 16-bis, del decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, devono soddisfare i requisiti
professionali del responsabile tecnico entro il 15 gennaio 2001;
  Considerato che i corsi di formazione per responsabili tecnici sono
tenuti dalle regioni o da enti ed istituti dalle stesse riconosciuti;
  Viste  le  note  della  regione Valle D'Aosta del 10 novembre 2000,
della  regione  Emilia-Romagna  del  22 dicembre  2000, della regione
Sardegna del 5 gennaio 2001 e della regione Umbria del 9 gennaio 2001
con  le  quali  e'  stato  fatto presente che, allo stato, i corsi di
formazione   per   responsabili   tecnici  sono  ancora  in  fase  di
organizzazione  o  di  espletamento  e, pertanto, non potranno essere
conclusi entro il 15 gennaio 2001;
  Vista  la nota della Sezione regionale della Liguria del 30 ottobre
2000  dalla  quale  risulta  che  la  regione  Liguria  non ha ancora
predisposto   gli   atti  necessari  all'espletamento  dei  corsi  di
formazione;
  Viste le note delle associazioni di categoria del 17 novembre 2000,
del  28 novembre  2000,  del 29 novembre 2000, del 27 dicembre 2000 e
del  29 dicembre  2000  dalle  quali risulta che le regioni Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia non hanno ancora provveduto ad organizzare
i corsi di formazione per responsabili tecnici;
  Considerato   che   la   mancata   organizzazione   ed  il  mancato
espletamento   dei   corsi   di   formazione  impedisce  ai  soggetti
interessati   il  conseguimento  della  qualificazione  professionale
richiesta ai responsabili tecnici;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  prorogare  il predetto termine del
15 gennaio  2001 per il periodo necessario all'espletamento dei corsi
di  formazione,  al  fine  di  consentire la piena applicazione delle
disposizione  di  cui  al  citato  art.  11,  comma 1, lettera a) del
decreto   28 aprile  1998,  n.  406,  ed  al  fine  di  prevenire  le
difficolta'  operative  che  deriverebbero  alle  imprese interessate
dalla  mancata  organizzazione  e  dal mancato espletamento dei corsi
formazione per responsabili tecnici;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  I  termini  di  cui  all'art. 1 della deliberazione 24 novembre
1999, prot. n. 004CN/Albo, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
    Roma, 12 gennaio 2001
                                               Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori