MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 gennaio 2001 

Modificazione  al disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata "Barbera d'Alba".
(GU n.37 del 14-2-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1953, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Barbera  d'Alba"  ed  e'  stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977 e
22 giugno  1987  con i quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  dei  vino  a
denominazione   di  origine  controllata  "Barbera  d'Alba"  previsto
all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla
produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che
richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare
gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidita' totale minima del
vino  denominazione di origine controllata "Barbera d'Alba" formulati
dal Comitato stesso nella riunione del 10 gennaio 2001;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  "Barbera  d'Alba",  in conformita' al parere espresso ed
alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine   controllata   "Barbera  d'Alba"  previsto  all'art.  6  del
disciplinare di produzione e' ridotto da 6,0 g/l a 4,5 g/l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio