MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 2001 

Modifica  al  decreto  dell'11 aprile  1996,  recante il "Recepimento
della  direttiva  94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 marzo  1994,  sul  riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle
calzature destinate alla vendita al consumatore".
(GU n.37 del 14-2-2001)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto dell'11 aprile 1996, recante il "Recepimento della
direttiva  94/11/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  consiglio  del
23 marzo  1994,  sul  riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle
calzature destinate alla vendita al consumatore";
  Visto  in  particolare  l'art.  5,  comma  2,  che  prevede  per  i
produttori  di  suole  la  facolta'  di  apporre  sull'esterno  delle
medesime la dicitura "suola prodotta in Italia";
  Ravvisata l'opportunita' di sostituire il predetto comma 2, art. 5,
per evitare che il consumatore finale possa essere indotto a ritenere
di origine italiana non solo la suola ma l'intero prodotto calzatura;
Decreta:  Art.  1.   Il comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale
dell'11 aprile  1996,  e'  cosi' sostituito: "Il fabbricante di suole
puo'   specificare  l'origine  italiana  del  prodotto  apponendo  la
dicitura "suola prodotta in Italia esclusivamente nella parte interna
della  suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in
altra lingua ufficiale della Comunita'".
    Roma, 30 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Letta