ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001 

Modificazioni  allo  statuto  sociale  della  Assicuratrice  milanese
S.p.a.  -  Compagnia  di  assicurazioni, in Assago. (Provvedimento n.
01790).
(GU n.37 del 14-2-2001)

                  L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
           ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  30 marzo  2000, n. 162,
recante  norme  per la fissazione dei requisiti di professionalita' e
onorabilita'  dei  membri del collegio sindacale, regolamento emanato
ai  sensi  dell'art.  148, comma 4, del citato decreto legislativo n.
58/1998;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  13 dicembre  1988  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa in alcuni
rami  danni  rilasciata all'Assicuratrice Milanese S.p.a. - Compagnia
di assicurazioni, con sede in Assago (Milano), Milanofiori, strada 1,
palazzo F1;
  Vista  la  delibera  assunta in data 6 dicembre 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  dell'Assicuratrice Milanese s.p.a. -
Compagnia di assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate ai
seguenti  articoli dello statuto sociale: articoli 2, 4, 5, 7, 9, 11,
12,  13,  14,  15,  16,  17  e  18 modificati solo nel testo; art. 19
inserito  ex novo; articoli ex 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 modificati
nel testo e rinumerati; ex art. 26 invariato nel testo ma rinumerato;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'    approvato    il    nuovo    testo   dello   statuto   sociale
dell'Assicuratrice  Milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con
sede in Assago (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:
  "Art.  2  (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto). - Introduzione
della   possibilita'   di   istituire   sedi,  direzioni,  agenzie  o
rappresentanze in Italia e all'estero";
  "Art. 4 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)
  Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:
    a) esercizio  dei  rami: "La societa' ha per oggetto: l'esercizio
diretto  e  indiretto  dell'assicurazione  in  tutti  i rami, diversi
dall'assicurazione sulla vita, consentiti dalle disposizioni comunque
vigenti  in materia (in luogo della precedente previsione statutaria:
La  societa'  ha per oggetto: l'esercizio diretto delle assicurazioni
nei  rami:  infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di
veicoli   ferroviari;  corpi  di  veicoli  aerei;  corpi  di  veicoli
marittimi,  lacustri  e  fluviali;  merci  trasportate;  incendio  ed
elementi;  altri  danni  ai  beni; responsabilita' civile autoveicoli
terrestri;  responsabilita' civile aeromobili; responsabilita' civile
veicoli   marittimi,  lacustri  e  fluviali;  responsabilita'  civile
generale;  credito;  cauzione;  perdite  pecuniarie  di vario genere;
tutela  giudiziaria; nonche' l'esercizio della riassicurazione attiva
nei rami esercitati in via diretta );
    b) assunzione  di  interessenze:  .... l'assunzione, nel rispetto
della  normativa  prevista  per  le  assicurazioni private diverse da
quelle  sulla  vita,  di  interessenze  e  partecipazioni,  anche  di
controllo,   in   societa'  o  enti  collettivi;  tale  attivita'  di
assunzione  di  partecipazioni non potra' essere svolta nei confronti
del   pubblico,   in   conformita'  a  quanto  disposto  nel  decreto
legislativo   n.  385/1993  (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "...  la  partecipazione in altre societa', compagnie od
enti   che   svolgano  attivita'  nel  campo  delle  assicurazioni  e
riassicurazioni )";
    "Art. 5 (Capitale sociale). - Nuova disciplina in materia di:
    a) attribuzione   al   consiglio  di  amministrazione,  da  parte
dell'assemblea   straordinaria   (giusta  delibera  assunta  in  data
6 dicembre  2000),  della  facolta'  di aumentare il capitale sociale
fino ad un massimo di L. 25.000.000.000: tempi e modalita';
    b) possibilita'   per   la   societa'   di   ricevere   dai  soci
finanziamenti entro i limiti consentiti dalla legge";
    "Art.  7  (Capitale  sociale).  -  Riformulazione dell'articolo e
nuova disciplina in materia di trasferimento delle azioni: "Le azioni
sociali  sono  liberamente  trasferibili  (in  luogo della precedente
previsione  statutaria:  "Le  azioni sociali sono trasferibili mortis
causa  secondo  il  diritto successorio; per il trasferimento di esse
per  atto  tra vivi e' invece riservato agli altri soci il diritto di
prelazione  (pro  quota  capitale  e con diritto di accrescimento) da
esercitarsi in base al valore reale delle azioni ).
  Soppressione,  dal  testo, dei commi riguardanti rispettivamente le
modalita' di determinazione del valore reale delle azioni e dei tempi
e modalita' d'esercizio del diritto di prelazione";
    "Art.   9   (Assemblea).  -  Sostituzione  dell'espressione  "gli
azionisti (in luogo della precedente "i titolari di azioni nominative
) in materia di diritto di intervento in assemblea.
  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia di
rappresentanza dei soci: "I soci possono farsi rappresentare mediante
delega  scritta,  nel  rispetto  di  quanto  disposto al riguardo dal
codice civile (in luogo della precedente previsione statutaria: "Ogni
azionista avente diritto di intervenire alla assemblea puo', mediante
delega  scritta,  farsi rappresentare da un altro socio, o coniuge, o
ascendente,  o  parente  entro  il  terzo  grado,  e purche' verso il
rappresentante non operi una delle esclusioni previste dall'art. 2372
del codice civile ...).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) competenze  del presidente dell'assemblea: constatazione della
regolarita'  delle  deleghe e disciplina del diritto di intervento in
assemblea,   dello   svolgimento   dei   lavori  assembleari  nonche'
dell'ordine e delle modalita' delle votazioni, comunque palesi;
    b) assistenza del direttore generale alle assemblee";
    "Art.  11  (Assemblea).  -  Soppressione  del comma relativo alla
possibilita' di fissare nell'avviso di convocazione dell'assemblea un
altro  giorno  per l'eventuale seconda convocazione. Nuova disciplina
in materia di:
    a) tempi  di  approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla
chiusura  dell'esercizio,  con  la  possibilita'  di  prorogare  tale
termine   sino   al   30 giugno,   qualora  particolari  esigenze  lo
richiedano,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 11, comma 30 del
decreto legislativo n. 173/1997;
    b) convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria: tempi e
soggetti preposti";
    "Art.   12   (Assemblea).   -   Soppressione,   nel  primo  comma
dell'articolo, della parola finale "stessa .
  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia di
nomina del segretario:
    "L'assemblea  nomina,  su proposta del presidente, un segretario,
anche  non  azionista,  e, occorrendo, due scrutatori, scelti tra gli
azionisti intervenuti o fra i sindaci. La nomina di un segretario non
e'  necessaria  quando  il  verbale  dell'assemblea  e' redatto da un
notaio (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea
nomina   un   segretario  anche  non  azionista  e,  occorrendo,  due
scrutatori fra gli azionisti o i sindaci ).
  Nuova  disciplina: constatazione delle deliberazioni dell'assemblea
ordinaria   tramite   verbale   sottoscritto  dal  presidente  e  dal
segretario";
    "Art.  13  (Assemblea).  -  Riformulazione  dell'articolo e nuova
disciplina in materia di costituzione e deliberazioni dell'assemblea:
"L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si costituisce
e  delibera a norma di quanto dispongono gli articoli 2368 e 2369 del
codice  civile (in luogo della precedente previsione statutaria: "Per
la   validita'   delle  costituzioni  assembleari  e  delle  relative
deliberazioni  occorre sempre la presenza ed il voto favorevole della
meta'  piu' uno del capitale sociale, fatta eccezione per l'assemblea
ordinaria in seconda convocazione per la quale si applica il disposto
del terzo comma dell'art. 2369 codice civile");
    "Art.  14  (Amministrazione). - Introduzione dell'espressione "di
amministrazione"   dopo  la  parola  "Consiglio  ,  nel  primo  comma
dell'articolo.
  Sostituzione   della   parola  "anni  (in  luogo  della  precedente
"esercizi   )  in  materia  di  durata  massima  della  carica  degli
amministratori.
  Nuova   disciplina:   sostituzione   dei   membri   del   consiglio
dimissionari  o  mancanti  nei  modi  previsti  dall'art. 2386 codice
civile";
    "Art.  15  (Amministrazione).  -  Riformulazione  dell'articolo e
nuova  disciplina  in  materia  di  nomina  del presidente e del vice
presidente: "Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa
a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, elegge tra i propri
membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente ed
il  vice presidente (in luogo della precedente previsione statutaria:
"Il  consiglio  ad  ogni sua nomina o rinnovazione elegge nel proprio
seno  un  presidente;  puo' anche nominare uno o piu' vice presidenti
autorizzati a fare le veci del presidente ).
  Nuova  disciplina:  delega  di  attribuzioni  del  consiglio  ad un
comitato   esecutivo   e/o  ad  uno  o  piu'  dei  suoi  membri,  con
determinazione dei limiti della delega";
    "Art.  16  (Amministrazione).  -  Riformulazione dell'articolo in
materia  di  riunioni del consiglio: "Il consiglio di amministrazione
si riunisce nel luogo di volta in volta designato, purche' in Italia,
su   convocazione   del   presidente,   o  di  chi  ne  fa  le  veci,
dell'eventuale   amministratore   delegato,   e   qualora  ne  faccia
richiesta,  da  almeno  la  meta'  dei  suoi  membri  (in luogo della
precedente previsione statutaria: "Il consiglio si riunisce sia nella
sede della societa' sia altrove, purche' in Italia, ogni qualvolta il
presidente,  o  chi  ne  fa  le  veci,  o  l'eventuale amministratore
delegato, lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dalla meta' dei
consiglieri o dai sindaci ).
  Sostituzione   della   parola   "partecipazione   (in  luogo  della
precedente  "presenza  )  in  materia di validita' delle adunanze del
consiglio di amministrazione.
  Nuova disciplina in materia di:
    a) possibilita'   di   tenere   le   riunioni  del  consiglio  di
amministrazione in video o teleconferenza, condizioni ed effetti;
    b) assistenza del direttore generale alle sedute del consiglio;
    c) processi verbali del consiglio: trascrizione e sottoscrizione,
soggetti preposti.
  Riformulazione   dell'articolo   in   materia  di  modalita'  delle
deliberazioni del consiglio: "Le deliberazioni sono prese con il voto
favorevole  della maggioranza  dei  partecipanti:  in caso di parita'
prevale  il voto del presidente (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei
presenti:  in  caso di parita' di voti prevale il voto del presidente
)";
    "Art.  17  (Amministrazione).  -  Riformulazione  dell'articolo e
nuova  disciplina:  "Il  consiglio di amministrazione e' investito di
tutti  i  poteri  per  l'ordinaria e la straordinaria amministrazione
della  societa',  tranne  quelli  che la legge ed il presente statuto
riservano all'assemblea. In particolare, in via esemplificativa e non
tassativa,  spetta  al  consiglio  di  amministrazione  deliberare in
merito  a:  1)  gli  indirizzi  di gestione e l'assetto organizzativo
della  societa';  2)  l'attribuzione  e l'uso della firma sociale; 3)
l'acquisto,   l'alienazione   e  la  permuta  di  beni  immobili,  la
costituzione  di  servitu'  ed ogni atto costitutivo, modificativo ed
estintivo  di  garanzie  reali;  4)  l'assunzione  e  la  cessione di
partecipazioni  superiori  al  5%  (cinque  per cento) della societa'
partecipata  e  comunque  per  un  valore  superiore a 5% (cinque per
cento)  del  capitale  sociale; 5) la nomina di rappresentanti esteri
indicando i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e
dei  regolamenti  dei relativi Stati; 6) le deliberazioni riguardanti
gli  atti  giudiziari  attivi e passivi, all'infuori di quelli aventi
carattere  di  particolare  urgenza,  nonche'  di  quelli relativi ai
premi,  ai  sinistri, ai rapporti di lavoro con gli impiegati ed alle
locazioni di immobili di proprieta' della societa', atti che spettano
disgiuntamente  e  singolarmente al presidente, al vice presidente e,
se  nominato  all'amministratore  delegato (in luogo della precedente
previsione  statutaria: "Al consiglio spettano le piu' ampie facolta'
per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della
societa',  nonche'  per  tutti  gli  atti  di disposizione, anche per
immobili,  senza limitazione alcuna, compresa la facolta' di nominare
procuratori per determinati atti o categorie d'atti )";
    "Art.  18  (Amministrazione). - Introduzione della parola "legale
con riferimento alla rappresentanza della societa' di fronte ai terzi
ed in giudizio;
    inserimento   nuovo  art.  19  (Amministrazione).  -  Obbligo  di
informativa   al  collegio  sindacale,  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa'  e/o  dalle  societa'  controllate ed, in particolare, sulle
operazioni  in  potenziale  conflitto  di  interessi: modalita' della
comunicazione anche in presenza di particolari circostanze";
  "Ex  art.  19, rinumerato art. 20 (Amministrazione). - Introduzione
dell'espressione  "e  ne determinera' il compenso in ordine al potere
del   consiglio   di   amministrazione   di   nominare   uno  o  piu'
amministratori delegati";
  "Ex  art.  20, rinumerato art. 21 (Amministrazione). - Introduzione
delle  espressioni  "di  amministrazione  riferita  al consiglio e "e
compenso  in  ordine  al potere dello stesso di nominare un direttore
generale, condirettori e vicedirettori generali";
  "Ex  art.  21, rinumerato art. 22 (Amministrazione). - Soppressione
dell'espressione  "a  quelli  e sostituzione del numero dell'articolo
"21 (in luogo del precedente "20 ) in materia di poteri del direttore
generale";
  "Ex  art.  22,  rinumerato  art.  23  (Sindaci).  -  Riformulazione
dell'articolo  e  nuova  disciplina: "L'assemblea ordinaria nomina il
collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti
che  durano  in carica per tre esercizi e sono rieleggibili (in luogo
della  precedente  previsione statutaria: "La gestione della societa'
e'  controllata  da  un  collegio  sindacale  composto da tre sindaci
effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale:  criteri  e
modalita';
    b) retribuzione dei sindaci;
    c) rinvio  alle  norme  di  legge in relazione a poteri, doveri e
responsabilita';
    d) possibilita'  per  il  collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di  convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o
il comitato esecutivo: modalita';
    e) possibilita'  per  il  collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  dipendenti  della
societa';
    f) requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei sindaci;
    g) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
    h) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti";
  "Ex art. 23, rinumerato art. 24 (Bilancio e riparto degli utili). -
Riformulazione  dell'articolo:  "...  Il consiglio di amministrazione
procede   alla   redazione   del   bilancio  d'esercizio  secondo  le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali previste per le
imprese  di  assicurazione  (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "...  Entro  i  termini  di  cui all'art. 11 del decreto
legislativo  26 maggio  1997,  n. 173, e con le forme di legge, sara'
compilato   il   bilancio   e   sara'   sottoposto   all'approvazione
dell'assemblea )";
  "Ex art. 24, rinumerato art. 25 (Bilancio e riparto degli utili). -
Sostituzione  dell'espressione "l'accantonamento del .... a (in luogo
della   precedente   "prelevato  il  ...  per  la  )  in  materia  di
destinazione di una quota degli utili a riserva legale e sostituzione
dell'espressione   "riserve   speciali  (in  luogo  della  precedente
speciali riserve )";
  "Ex  art.  25,  rinumerato art. 26 (Scioglimento e liquidazione). -
Introduzione  dell'espressione  "ed  il  compenso in ordine al potere
dell'assemblea di nominare uno o piu' liquidatori";
  "Ex   art.  26,  rinumerato  art.  27  (Disposizioni  generali).  -
Invariato nel testo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2001
                                             Il presidente: Manghetti