N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  6  luglio  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da
Quarta  Maria  Rosaria  ed  altre  contro  Ministero  della  pubblica
istruzione ed altro

Istruzione   pubblica   -  Concorsi  riservati,  per  esami,  per  il
conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare
-  Accesso limitato ai docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni
di insegnamento presso scuole statali e scuole non statali parificate
-  Conseguente  esclusione  dei docenti che abbiano prestato servizio
presso  le  scuole  sussidiate  e  le  scuole  private  autorizzate -
Disparita'  di  trattamento  di  situazioni  omogenee - Incidenza sui
principi   di   imparzialita'   e   buon   andamento  della  pubblica
amministrazione.
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.8 del 21-2-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1069 del 2000
  proposto  da  Quarta  Maria  Rosaria, Pasca Teresa e Zilli Rossana,
  rappresentate  e  difese dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente
  domiciliate in Lecce presso il suo studio alla via Salandra n. 30;
    Contro  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona  del
  Ministro  p.t.,  nonche'  provveditore  agli  studi di Foggia p.t.,
  rappresentati   e   difesi   dall'Avvocatura   dello   Stato   sede
  distrettuale di Lecce, presso i cui uffici domiciliano ex lege, per
  l'annullamento:
        a)  dei  3  provvedimenti  n. 1951  del  29  febbraio  2000 e
  nn. 2527  e  2535  del  23 marzo 2000 tutti di identico contenuto e
  motivazione,  con  cui  il  Ministero  della  P.I.  ha respinto i 3
  ricorsi   prodotti   dalle   ricorrenti   avverso  gli  altrettanti
  provvedimenti   di  esclusione  dalla  sessione  riservata  per  il
  conseguimento della idoneita' per il personale docente nella scuola
  elementare  di  cui all'art. 2 della legge n. 124/1999 adottati dal
  provveditore  agli  studi di Lecce con decreti, tutti similari, del
  10 gennaio 2000;
        b)  di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato
  o conseguenziale, anche a carattere dispositivo, ivi compresi i tre
  predetti decreti di esclusione;
    Visti il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Amministrazione
  resistente;
    Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa.
    Udito  il  relatore Cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.
  F. Carrozzo e A. Tarentini.
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  il  ricorso  in esame, depositato in data 13 aprile 2000, le
  ricorrenti  impugnano  i  provvedimenti  di  cui  in  epigrafe e ne
  chiedono  l'annullamento.  Le  ricorrenti  sono state escluse dalla
  sessione riservata per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola
  elementare  ai  sensi  dell'O.M.  153/1999  in  quanto  il servizio
  d'insegnamento prestato nella scuola elementare privata non sarebbe
  utile per l'ammissione alla sessione riservata e al relativo corso.
    Le   ricorrenti,   a   seguito  della  proposizione  del  ricorso
  gerarchico,  sono  state  ammesse  con  riserva  alla frequenza del
  corso,  superando  infine  gli  esami  finali  e conseguendo dunque
  l'idoneita'.
    Con  gli  impugnati  provvedimenti di cui sub a) dell'epigrafe il
  Ministero della P.I. ha respinto i ricorsi gerarchici proposti.
    Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
        1)  Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 3
  maggio  1999  n. 124,  anche  in  relazione al precedente art. 1, e
  della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 nonche' della O.M. integrativa
  n. 33  del  7  febbraio  2000.  Eccesso  di  potere  per errore nei
  presupposti,    per   manifesta   illogicita',   irrazionalita'   e
  disparita'. Sviamento di potere. Violazione del d.lgs. 297/1994.
        2)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della  legge
  n. 124/1999   per   violazione   degli   artt.  3,  4  e  97  della
  Costituzione.
    In data 14 aprile 2000 si sono costituite formalmente in giudizio
  le amministrazioni intimate, chiedendo dichiararsi l'immissibilita'
  del ricorso e in subordine pervenirsi comunque alla reiezione dello
  stesso.
    In  data  23  giugno 2000 l'Amministrazione ha depositato in atti
  documentazione;   in  data  26  giugno  2000  le  ricorrenti  hanno
  depositato in atti una memoria conclusiva.
    All'udienza del 6 luglio 2000, in esito all'orale discussione, il
  ricorso e' stato per la decisione.

                            D i r i t t o

    Rileva preliminarmente il Collegio che il primo articolato motivo
  di  censura  proposto  dalle  ricorrenti,  pur  se  suggestivamente
  proposto, non puo' trovare accoglimento.
    Assumono  le  ricorrenti,  premessa  una ricostruzione del quadro
  normativo  di  riferimento  che l'art. 2, quarto comma, della legge
  n. 124/1999  avrebbe  introdotto  un  elemento  assolutamente nuovo
  rispetto   alla   pregressa   analoga  normativa,  consistente  nel
  riconoscimento  ai  fini  dell'ammissione  alla  sessione riservata
  anche  del  servizio di insegnamento reso in scuole non statali (ai
  fini  della  maturazione  del  prescritto  periodo  di  servizio di
  insegnamento  per  360  giorni  nell'arco  di tempo considerato; il
  disposto  normativo e' riferito all'insegnamento reso in scuole non
  statali  legalmente riconosciute, pareggiate o nelle scuole materne
  autorizzate  e  nelle  scuole elementari parificate, sempre ai fini
  della maturazione del servizio di insegnamento per 360 giorni entro
  l'arco di tempo considerato.
    A  dire delle ricorrenti tale innovazione dimostrerebbe una ratio
  legis  piu'  ampia  rispetto  a  quella  manifestata  in precedenti
  analoghi  provvedimenti  legislativi,  nel senso che il legislatore
  avrebbe  perseguito  l'obiettivo  di  eliminazione  del  precariato
  avente  determinati  requisiti  non  solo  nell'ambito della scuola
  statale, ma anche di quella privata.
    Conseguentemente  l'art. 2 della legge n. 124/1999 e l'art. 2 del
  bando  di  concorso  (O.M. 153/1999) dovrebbe interpretarsi in tale
  ottica  estensivamente,  con conseguente valutabilita' non solo del
  servizio  reso  nelle  scuole elementari parificate, ma anche nelle
  scuole   non   statali   di  altra  tipologia  (quelle  individuate
  dall'art. 143  del  d.lgs. 297/1994) e cioe' le scuole sussidiate e
  le scuole private autorizzate.
    La  tesi  delle  ricorrenti non appare al Collegio condivisibile,
  attesa  la  tassativita'  e  il chiaro tenore della norma di cui al
  quarto   comma   dell'art. 2  della  legge  n. 124/1999,  anche  in
  considerazione  del fatto che non puo' interpretarsi estensivamente
  una  disposizione  che per sua natura presenta caratteri derogatori
  ed  eccezionali  rispetto  agli ordinari mezzi di accesso al ruolo,
  trattandosi di sessione riservata.
    Peraltro  l'interpretazione  proposta  appare in chiaro contrasto
  con   il   tenore   letterale   della  norma  (in  claris  non  fit
  interpretatio).
    Conseguentemente  sotto  tale profilo gli impugnati provvedimenti
  di  esclusione, cosi' come i provvedimenti di reiezione del ricorso
  gerarchico  appaiono  perfettamente  conformi al dettato normativo,
  nel senso sopra indicato.
    Conseguentemente tale motivo va respinto e disatteso.
    Ritiene  invece  il Collegio che l'eccezione di costituzionalita'
  sollevata  dalle  ricorrenti  con il secondo motivo del ricorso non
  sia  manifestamente  infondata (salvo che per il presunto contrasto
  con  l'art. 4  Cost.,  profilo di costituzionalita' che il Collegio
  ritiene invece ictu oculi infondato).
    Assumono  infatti  le ricorrenti che il riconoscimento come utile
  del   servizio  di  insegnamento  reso  nella  scuola  non  statale
  parificata  a  fronte  della  non  computabilita'  -  viceversa del
  servizio  di  insegnamento  reso  in  scuola elementare autorizzata
  integrerebbe  ingiustificata  disparita'  di trattamento, attesa la
  sostanziale  identita'  di  situazione,  in  violazione dell'art. 3
  della  Costituzione,  nonche'  in  violazione dei principi di buona
  amministrazione protetti dall'art. 97 della Carta costituzionale.
    Il  collegio,  premessa  l'indubbia  rilevanza della questione di
  costituzionalita'  ai fini della decisione della causa, ritiene non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale  dell'art. 2  della  legge  n. 124/1999 in relazione
  agli artt. 3 e 97 Cost., nei termini dianzi indicati.
    Riservata   ogni   altra   decisione,  il  giudizio  va  pertanto
  immediatamente  sospeso,  in  attesa  della  decisione  della Corte
  costituzionale, cui vanno rimessi gli atti.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della  legge  n. 1/1948  e  23  della  legge
  n. 87/1953,  riservata  ogni altra decisione sul rito, nel merito e
  sulle  spese,  sospende  il  giudizio  di  che  trattasi  fino alla
  decisione   della   Corte   costituzionale   e  ordina  l'immediata
  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina   alla   segreteria   di   procedere   con   urgenza  alla
  notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al
  Presidente  del  Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione
  della  stessa  ai  Presidenti  del  Senato della Repubblica e della
  Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Lecce  nella  camera di consiglio del 6 luglio
  2000.
                      Il Presidente: Magliuolo
                                                  L'estensore: Pasca
01C0173