N. 38 ORDINANZA 5 - 14 febbraio 2001

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Governo della Repubblica - Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  strutture  generali  - Atti del Governo adottati in
attuazione  di delega legislativa - Ricorso della Corte dei conti per
conflitto   tra  poteri  dello  Stato  -  Asserita  violazione  delle
attribuzioni   costituzionali,   e  in  ispecie  della  funzione  del
controllo   preventivo,   assegnate  alla  ricorrente  -  Presupposti
soggettivi  e  oggettivi del conflitto - Sussistenza - Ammissibilita'
del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- D.Lgs.  30  luglio 1999, n. 303, art. 9, comma 7; d.P.C.m. 4 agosto
  2000; d.P.C.m. 12 settembre 2000.
- Costituzione, artt. 76 e 100, secondo comma; legge 14 gennaio 1994,
  n. 20,  art. 3;  legge  15  marzo  1997,  n. 59,  art. 11, comma 1,
  lettera a), e 12, comma 2.
(GU n.8 del 21-2-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  dell'emanazione  dell'art. 9, comma 7, del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997,  n. 59),  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 agosto  2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri)  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 4 agosto 2000,
recante  ordinamento  delle  strutture  generali della Presidenza del
Consiglio  dei ministri), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso
depositato  il  20 ottobre  2000  ed  iscritto al n. 169 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della
deliberazione  n. 96 del 12 ottobre 2000 della Sezione del controllo,
ha  proposto  ricorso  per conflitto di attribuzioni tra poteri dello
Stato  nei  confronti  del Governo, in relazione all'art. 9, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997, n. 59), al decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  4 agosto  2000  (Ordinamento  delle strutture generali
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri)  e  al  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 12 settembre 2000 (Modifiche
all'art. 6  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri
4 agosto  2000,  recante  ordinamento  delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76
e  100,  secondo  comma,  della Costituzione, in relazione alla legge
14 gennaio  1994,  n. 20  (art. 3), e alla legge 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2);
        che  la  Corte  dei  conti  premette  di avere sollevato, con
precedente  ricorso,  conflitto  di  attribuzioni  nei  confronti del
Governo  (reg.  amm.  confl. n. 160) in relazione allo stesso art. 9,
comma  7,  del  decreto  legislativo  n. 303  del  1999 nonche' a due
decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, emanati, sulla
base della suddetta norma, rispettivamente in data 23 dicembre 1999 e
in data 15 aprile 2000;
        che  peraltro  la ricorrente, nel rilevare che il secondo dei
citati  decreti  e'  stato  nel  frattempo  abrogato e sostituito dal
d.P.C.m.  4 agosto  2000  (Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri), a sua volta marginalmente
modificato  dal  d.P.C.m. 12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 4 agosto 2000,
recante  ordinamento  delle  strutture  generali della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri) e che la materia del precedente ricorso per
conflitto  e'  da  ritenere  venuta  meno  in  parte qua, promuove il
presente  conflitto,  svolgendo  argomentazioni  e  deducendo profili
corrispondenti a quelli gia' contenuti nel ricorso precedente;
        che   in   particolare,   circa  i  presupposti  oggettivi  e
soggettivi del conflitto, la Corte dei conti rinvia per relationem al
ricorso  anteriore: per quanto concerne la legittimazione soggettiva,
facendo   riferimento   alla  giurisprudenza  costituzionale  che  ha
riconosciuto  alla  Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di
controllo,  la  qualita'  di potere dello Stato (sentenze nn. 406 del
1989,  466 del 1993, 302 del 1995, 457 del 1999); per quanto concerne
i  presupposti  oggettivi, richiamando il precedente costituito dalla
sentenza n. 457 del 1999 a proposito dell'ammissibilita' di conflitti
su  atti  con forza di legge, non avendo il conflitto "ad oggetto ...
l'annullamento  per  illegittimita'  costituzionale di un determinato
atto  legislativo",  bensi' proponendosi "di ottenere la rimozione di
qualsiasi  comportamento,  atto  o  attivita'  cui sia ascrivibile la
lesione delle ... competenze" costituzionalmente riconosciute;
        che, nel merito, nel ricorso si rileva che la legge n. 20 del
1994,  nell'introdurre  una  generale  funzione  di  controllo  sulla
gestione,  ha  mantenuto - con il suo art. 3 - in capo alla Corte dei
conti  il controllo preventivo di legittimita' su alcune categorie di
atti  del  Governo;  ma  l'art. 9,  comma  7, del decreto legislativo
n. 303  del 1999 ha inciso su tale assetto, sottraendo al controllo i
decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri emanati in base
all'art. 7    dello    stesso    decreto    legislativo,    attinenti
all'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
        che,  inoltre,  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri  4 agosto 2000, come modificato dal decreto del 12 settembre
2000, costituirebbe il portato della illegittima abrogazione parziale
dell'art. 3  della legge n. 20 del 1994 a opera dell'art. 9, comma 7,
del  decreto  legislativo  n. 303  del  1999, e pertanto e' impugnato
assieme a quest'ultimo;
        che,  ancora, nel ricorso si lamenta da un lato la violazione
dell'art. 76  della  Costituzione,  per  eccesso  di  delega riguardo
all'emanazione  del  citato  decreto  legislativo n. 303, poiche' gli
artt. 11,  comma  1,  lettera a) e 12, comma 2, della legge n. 59 del
1997,  nel  conferire  al  Governo la delega alla "razionalizzazione"
dell'ordinamento  della Presidenza del Consiglio, non lo avrebbero in
alcun  modo  autorizzato a emanare una disciplina riduttiva dell'area
del    controllo   preventivo   di   legittimita',   disciplina   che
rappresenterebbe  dunque una non consentita "incisione del regime dei
controlli sui "nuovi atti amministrativi del Governo".
        che    inoltre,    complessivamente,   gli   atti   impugnati
violerebbero   le   attribuzioni   conferite  alla  Corte  dei  conti
dall'art. 100,  secondo  comma, della Costituzione, sottraendo a essa
competenze   che   la  ricorrente  ritiene  definite  da  un  "quadro
costituzionale   rigido   ed  immodificabile"  che  risulterebbe  dal
parallelismo  inderogabile  tra  il complesso degli artt. 92-95 della
Costituzione  e  i  termini  soggettivi e oggettivi della funzione di
controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo assegnata
alla ricorrente.
    Considerato   che   la  Corte  dei  conti,  in  persona  del  suo
Presidente,  sulla base della deliberazione n. 96 del 12 ottobre 2000
della  Sezione  del  controllo,  ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzioni  tra  poteri  dello  Stato nei confronti del Governo, in
relazione  all'art. 9,  comma  7,  del  decreto legislativo 30 luglio
1999,   n. 303   (Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 4 agosto 2000
(Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei  ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 settembre  2000  (Modifiche  all'art. 6 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle
strutture  generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per
violazione  degli  artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione,
in relazione alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge
15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 2);
        che,  nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
e'  chiamata  a  deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilita'
del  ricorso  sotto  il  profilo  dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
        che,  dal  punto  di  vista  dei presupposti soggettivi, alla
Corte  dei  conti,  nell'esercizio  della  sua  funzione di controllo
preventivo   di  legittimita'  sugli  atti  del  Governo,  spetta  la
legittimazione  a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a
norma  dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia
pure  di  natura  ausiliare,  e'  caratterizzata, oltre che dalla sua
previsione  nell'art. 100,  secondo  comma, della Costituzione, dalla
posizione  di  piena  indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla
(sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
        che,  con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso e'
indirizzato  alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme   costituzionali,  in  quanto  la  lesione  lamentata  concerne
competenze  della  Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio
1994,  n. 20,  riconducibili  alla  previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
        che,  circa il profilo dell'idoneita' a determinare conflitto
di  atti  aventi  natura  legislativa,  quali  il decreto legislativo
n. 303  del 1999 in questione, questa Corte ha gia' dato una risposta
affermativa  (sentenza  n. 457  del 1999; ordinanze nn. 573, 280 e 23
del 2000, 323 del 1999);
        che  dal  ricorso e' dato ricavare le ragioni del conflitto e
le  norme  costituzionali  che  regolano  la  materia, secondo quanto
prescrive  l'art. 26,  primo  comma,  delle  norme  integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
        che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto
di  attribuzioni  proposto  dalla  Corte  dei  conti  con  il ricorso
indicato in epigrafe;
    Dispone:
      a)   che   la   cancelleria   di  questa  Corte  dia  immediata
comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;
      b)  che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso  e la presente
ordinanza  siano  notificati  al Governo della Repubblica, in persona
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il termine di
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  sub  a),  per essere
successivamente  depositati  presso  la  cancelleria  di questa Corte
entro  il  termine  fissato  dall'art. 26,  terzo  comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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