Regolamento relativo alle modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 23/1965, art. 1, punti 1a) e 3a) di competenza della segreteria generale della giunta. Approvazione.(GU n.7 del 24-2-2001)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il proprio decreto n. 096/Pres. del 18 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti in data 6 aprile 1992, registro n. 10, foglio n. 393, con il quale e' stato approvato il "Regolamento relativo alle modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, art. 1, punti 1a) e 3a) di competenza della segreteria generale della giunta"; Visto in particolare l'art. 3 di detto regolamento che, al comma 1, prevede che le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 1, punto 3, lettera a) della succitata legge regionale n. 23/1965 per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che rientrano nella competenza della segreteria generale della giunta regionale, devono pervenire alla stessa almeno due mesi prima della data di inizio delle manifestazioni e comunque entro il 30 settembre dell'anno cui si riferiscono; Ravvisata l'esigenza, al fine di dare maggiore snellezza agli adempimenti connessi alla concessione di dette sovvenzioni, di ridurre da due mesi a quindici giorni dalla data di inizio della manifestazione il termine entro il quale presentare le relative istanze di contributo, nonche' di rinviare dal 30 settembre al 15 ottobre il termine ultimo di presentazione delle medesime per l'anno cui si riferiscono; Sentito in merito il competente comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 25 febbraio 2000; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 447 del 3 marzo 2000; Decreta: E' approvata la modifica dell'art. 3, comma 1, del "Regolamento relativo alle modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punti 1a) e 3a) di competenza della segreteria generale della giunta", approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 096/Pres. del 18 febbraio 1992, relativamente alla riduzione da due mesi a quindici giorni dalla data di inizio della manifestazione, del termine entro il quale presentare le relative istanze di contributo nonche' al rinvio dal 30 settembre al 15 ottobre del termine ultimo di presentazione delle medesime per l'anno cui si riferiscono. Il nuovo testo del primo comma dell'art. 3 risulta pertanto essere il seguente: "Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 1, punto 3, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che rientrano nella competenza della segreteria generale della giunta regionale, devono pervenire alla stessa almeno quindici giorni prima della data di inizio delle manifestazioni e comunque entro il 15 ottobre dell'anno cui si riferiscono". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farla osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte del conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Trieste, 10 aprile 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 25 maggio 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 169