REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 74 

  Regolamento  relativo  alle  modalita'  per  la  concessione  delle
sovvenzioni previste dalla legge regionale 23/1965, art. 1, punti 1a)
e   3a)   di  competenza  della  segreteria  generale  della  giunta.
Approvazione.
(GU n.7 del 24-2-2001)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  il  proprio  decreto  n.  096/Pres.  del 18 febbraio 1992,
registrato  alla  Corte  dei conti in data 6 aprile 1992, registro n.
10,  foglio  n.  393, con il quale e' stato approvato il "Regolamento
relativo alle modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste
dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, art. 1, punti 1a) e 3a)
di competenza della segreteria generale della giunta";
    Visto  in particolare l'art. 3 di detto regolamento che, al comma
1,  prevede  che  le  domande  per  la  concessione delle sovvenzioni
previste  dall'art.  1,  punto  3,  lettera  a) della succitata legge
regionale  n. 23/1965 per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche,
concorsi,  convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale,
che rientrano nella competenza della segreteria generale della giunta
regionale,  devono  pervenire alla stessa almeno due mesi prima della
data  di inizio delle manifestazioni e comunque entro il 30 settembre
dell'anno cui si riferiscono;
    Ravvisata  l'esigenza,  al  fine  di dare maggiore snellezza agli
adempimenti  connessi  alla  concessione  di  dette  sovvenzioni,  di
ridurre  da  due  mesi  a  quindici giorni dalla data di inizio della
manifestazione  il  termine  entro  il  quale  presentare le relative
istanze  di  contributo,  nonche'  di rinviare dal 30 settembre al 15
ottobre  il termine ultimo di presentazione delle medesime per l'anno
cui si riferiscono;
    Sentito  in  merito il competente comitato dipartimentale per gli
affari  istituzionali, che si e' espresso favorevolmente nella seduta
del 25 febbraio 2000;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale n. 447 del 3
marzo 2000;
Decreta:      E'  approvata  la  modifica  dell'art.  3, comma 1, del
"Regolamento   relativo  alle  modalita'  per  la  concessione  delle
sovvenzioni  previste  dalla  legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23,
articolo  1,  punti 1a) e 3a) di competenza della segreteria generale
della  giunta",  approvato  con  decreto  del presidente della giunta
regionale  n.  096/Pres.  del  18 febbraio  1992,  relativamente alla
riduzione  da  due  mesi a quindici giorni dalla data di inizio della
manifestazione,  del  termine  entro  il quale presentare le relative
istanze  di  contributo  nonche'  al  rinvio  dal  30 settembre al 15
ottobre del termine ultimo di presentazione delle medesime per l'anno
cui si riferiscono.
    Il  nuovo  testo  del  primo  comma  dell'art. 3 risulta pertanto
essere il seguente:
    "Le   domande  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  previste
dall'art.  1,  punto  3,  lettera a) della legge regionale 29 ottobre
1965, n. 23 per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, concorsi,
convegni  e  congressi  nell'ambito  del  territorio  regionale,  che
rientrano  nella  competenza  della  segreteria generale della giunta
regionale,  devono pervenire alla stessa almeno quindici giorni prima
della  data  di  inizio  delle  manifestazioni e comunque entro il 15
ottobre dell'anno cui si riferiscono".
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farla osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte del conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
      Trieste, 10 aprile 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 25 maggio 2000
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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