REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2000, n. 62 

  Modifica   dell'art.  5  (Disposizioni  di  Bilancio)  della  legge
regionale 11 luglio 2000, n. 61.
(GU n.7 del 24-2-2001)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 22 del 17 luglio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Sostituzione dell'art. 5 (Disposizioni di bilancio)
             della legge regionale 11 luglio 2000, n. 61
    1.  l'art. 5  della  legge  regionale  11  luglio  2000, n. 61 e'
sostituito dal seguente:
    "1. Alla spesa relativa al personale di cui all'art. 4, commi 3 e
5,  e  all'art. 6  commi 1 e 2, nonche' alla spesa per le prestazioni
esterne  di  cui  all'art. 4,  comma 1. e all'art. 8 si fa fronte per
l'anno   2000   mediante  la  seguente  variazione  di  bilancio  per
competenza e cassa:
    In diminuzione:
      Cap.  00220  Spese per il personale addetto ai servizi regione,
stipendi, altri assegni e contributi diversi a carico ente (C.C.N.L.)
L. 1.700.000.000.
      Cap.  00745  Spese consulenze inerenti problematiche giuridiche
di particolare rilevanza L. 150.000.000.
    In aumento con modifica declaratoria del capitolo:
      cap.  00171  oneri  per  il  trattamento economico dei soggetti
preposti  alle  strutture  speciali di cui all'art. 4, commi 3 e 5, e
all'art. 6  commi  1  e  2 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26,
L. 1.700.000.000;
      cap.  00172 oneri per consulenze e prestazioni esterne (art. 4,
comma   1,   e   art. 8.  legge  regionale  17  marzo  2000,  n.  26)
L. 150.000.000.
    2.  Agli  oneri  di spesa di cui al comma precedente, si provvede
per gli esercizi successivi con legge di bilancio".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costutizione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
      Firenze, 11 luglio 2000
                               MARTINI
La  presente  legge  e'  stata  approvata  dal consiglio regionale il
5 luglio  2000  ed  e'  stata  vistata dal commissario del Governo il
7 luglio 2000.