N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 gennaio 2001

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 gennaio 2001 (della Regione Piemonte)

Ambiente  (tutela  dell')  -  Tutela  idrogeologica  del territorio -
Procedura  per  l'adozione  e  l'attuazione  dei  piani  stralcio per
l'assetto  idrogeologico  -  Prevista  adozione  dei piani sulla base
degli  atti disponibili entro un termine perentorio (nella specie, 30
aprile   2001)   -  Previsto  parere  di  una  istituenda  conferenza
programmatica  convocata  dalle  Regioni,  in sostituzione del parere
regionale   ex   lege  n. 183/1989  -  Prevista  competenza  di  tale
conferenza  anche  in  ordine  all'attuazione  dei  piani  stralcio -
Prevista operativita' delle determinazioni del comitato istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino  come  variante  automatica agli strumenti
urbanistici  -  Denunciata  invasione  delle competenze legislative e
amministrative  regionali in materia di urbanistica, lavori pubblici,
tutela paesistica e ambientale, agricoltura e forestazione, attivita'
estrattiva  -  Irragionevolezza  -  Violazione  dei  principi di buon
andamento amministrativo e di leale cooperazione tra Stato e Regione.
- D.L.  12  ottobre  2000,  n. 279  (convertito, con modifiche, nella
  legge 11 dicembre 2000, n. 365) art. 1 bis, commi 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 5, 9, 97,117 e 118.
Ambiente  (tutela  dell')  -  Tutela  idrogeologica  del territorio -
  Autorizzazione  del  taglio  di  boschi  nelle  Regioni  colpite da
  calamita'  alluvionali - Prevista competenza del sindaco del comune
  su  cui  insiste l'area sottoposta a taglio - Denunciata violazione
  delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia
  di  agricoltura,  foreste  e  vincolo idrogeologico - Disparita' di
  trattamento  fra  Regioni  priva  di  razionale  giustificazione  -
  Lesione del principio di buon andamento amministrativo.
- Legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 2, commi 1 e 2.
- Costituzione artt. 3, 5, 44, ultimo comma, 97, 117 e 118.
(GU n.10 del 7-3-2001 )
    Ricorso  per  la  Regione  Piemonte  in  persona  del  Presidente
on. Enzo  Ghigo,  in  forza  di autorizzazione della Giunta Regionale
n. 35-1870  del  28  dicembre  2000,  con  la rappresentanza e difesa
dell'avv.  Anita Ciavarra e dell'avv. Enrico Romanelli e con elezione
di domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli in Roma, Via
Cosseria n. 5, per procura speciale a margine del presente atto.
    Contro  la  Presidenza  del  consiglio  dei  Ministri  in persona
dell'on.  presidente  del  consiglio  pro-tempore, domiciliato per la
carica  in  Roma,  Palazzo Chigi nonche' presso l'avvocatura generale
dello  Stato,  in  Roma,  Via Portoghesi n. 12 per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, 3, 4 e 5, del
decreto-legge  12 ottobre 2000 n. 279 "Interventi urgenti per le aree
a  rischio  idrogeologico  molto  elevato ed in materia di protezione
civile,   nonche'   a   favore  delle  zone  della  Regione  Calabria
danneggiate  dalle  calamita'  idrogeologiche di settembre ed ottobre
2000"  come  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000  n. 365  e.  dell'art. 2,  commi  1 e 2, della medesima legge di
conversione,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, serie generale,
n. 288 dell'11 dicembre 2000.

                          Premesso in fatto

    Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 288 dell'11 dicembre
2000  e' stata pubblicata la legge 11 dicembre 2000 n. 365 recante la
conversione  con  modificazioni  del  decreto-legge  12  ottobre 2000
n. 279  "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato  ed  in  materia di protezione civile, nonche' a favore delle
zone    della    regione   Calabria   danneggiate   dalle   calamita'
idrogeologiche   del   settembre   ed  ottobre  2000".  La  legge  di
conversione ha apportato rilevanti modificazioni al decreto-legge. In
particolare   e'   stato   introdotto   l'art. 1-bis  "Procedura  per
l'adozione  dei progetti di piani stralcio" che, ai commi 2, 3, 4 e 5
innova  la disciplina gia' prevista dalla legge 18 maggio 1989 n. 183
"Norme  per  il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo",  eliminando  l'obbligatorieta' del parere dell'ente regionale
ai  fini dell'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico
per  i  bacini  di  rilievo  nazionale, introducendo il parere di una
"conferenza programmatica" e stabilendo che le determinazioni assunte
dal  comitato  istituzionale  dell'autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici. Inoltre,
la  stessa  legge  11  dicembre  2000  n. 365  al  proprio  art. 2 ha
stabilito    che    nelle   regioni   danneggiate   dalle   calamita'
idrogeologiche  di cui al decreto legge 279/2000, (oltre alla regione
Calabria  inizialmente contemplata, le altre numerose regioni colpite
dalle  calamita'  idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000,
fra cui la regione Piemonte), chiunque voglia operare tagli di bosco,
anche  ceduo,  in zone soggette a vincolo idrogeologico deve ottenere
il   nulla-osta   del   Sindaco  del  comune  in  cui  ricade  l'area
interessata,   rilasciato   dopo   l'acquisizione  del  parere  della
competente  commissione comunale, dell'autorita' di bacino, del Corpo
forestale  dello  Stato,  della  sovrintendenza  ai  beni ambientali,
nonche' della Regione.
    La  regione  Piemonte reputa le suddette norme costituzionalmente
illegittime    ed    invasive   della   competenza   legislativa   ed
amministrativa  rimessa  all'ente  regionale dagli articoli 117 e 118
della Costituzione per le seguenti considerazioni
                             In Diritto
    1)  Sull'art. 1-bis, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 279/2000, come
convertito con legge n. 365/2000.
    Violazione  degli  articoli 5,  9,  117 e 118 della Costituzione.
Violazione  del  principio  di  leale  cooperazione. Violazione degli
articoli 3  e  97  della  Cost.  Irragionevolezza  e  violazione  del
Principio di buon andamento.
    L'art. 1-bis in esame attiene all'adozione dei piani stralcio per
la  tutela  dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto   legge   n. 180/1998.   Com'e'   noto,  i  piani  di  bacino
disciplinati dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 possono essere formati
anche  per  stralci  relativi  a settori funzionali (art. 17, comma 6
ter,  legge cit.) e l'art. 1 del decreto legge n. 180/1998 obbliga le
Autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  ed interregionale e le
Regioni  per  i restanti bacini ad adottare, entro il 30 giugno 2001,
piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI). Per quanto concerne
la  Regione  Piemonte  la  questione  riguarda  il Piano stralcio del
bacino di rilievo nazionale del fiume Po, nel cui ambito ricade tutto
il territorio regionale piemontese.
    Il  progetto  di  Piano  stralcio  per l'assetto idrogeologico e'
stato  adottato  dall'Autorita'  di  bacino  del fiume Po l'11 maggio
1999;  sono state effettuate le pubblicazioni, occorrenti per la fase
delle  consultazioni  e  della  presentazione  delle osservazioni sul
progetto di piano (art. 18, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, legge 183/1989).
    Tale fase si e' conclusa e le oltre mille osservazioni presentate
per   il  territorio  piemontese  sono  attualmente  all'esame  della
Regione,  in  vista della pronuncia sulle stesse e della formulazione
del  parere  regionale  sul  progetto  di  piano  come  gia' previsto
dall'art. 18, comma 9, della legge 183/1989.
    E'  stato  ora  emanato  l'art. 1-bis  in  esame,  che  innova la
disciplina   prevista   dalla   legge  n. 183/1989  con  disposizioni
gravemente lesive delle competenze regionali.
    Il  testo  della norma non esprime se la sua applicazione attenga
solamente  ad  una  situazione di urgenza per la formazione dei primi
piani   stralcio  per  l'assetto  idrogeologico,  restando  ferme  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  n. 183/1989, ovvero stabilisca la
permanente  disciplina di detti piani (i quali attengono agli aspetti
piu' salienti della regolamentazione propria dei piani di bacino).
    Ma  anche  ove  si  trattasse  di una urgente "prima attuazione",
l'importanza  del  piano  stralcio  per  l'assetto idrogeologico e la
vastita'  degli  effetti da esso prodotti e destinati a perdurare nel
tempo,  con  rilevantissima  incidenza  su  molteplici  aspetti della
tutela  e  degli usi del territorio tutti rientranti nella competenza
dall'ente   regionale,   non   puo'   in   alcun   modo   determinare
l'esautoramento    delle    precise   attribuzioni   tutelate   dagli
articoli 117  e  118 della Costituzione. Cio', a maggior ragione, ove
si trattasse di permanente disciplina della materia.
    La  Regione Piemonte non pone affatto in discussione l'impellente
esigenza  di  pervenire  rapidamente  all'emanazione dei piani per la
difesa del suolo, che anzi propugna.
    Ne'  si  ignora  che la sentenza della Corte Costituzionale 20-26
febbraio  1990  n. 85,  avendo  riguardo  alla  legge  18 maggio 1989
n. 183, ha posto in luce che "la difesa del suolo e' una finalita' il
cui  raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla
competenza  statale  quanto a quella regionale" ed "essendo dunque un
obiettivo  comune  allo Stato ed alle regioni, puo' essere perseguita
soltanto  attraverso  la via della cooperazione fra l'uno e gli altri
soggetti".
    Sotto  questo  riguardo  la  legge n. 183/1989, che si dichiarava
legge  di  riforma  economico-sociale  e  di principi fondamentali ai
sensi   dell'art. 117   della   Costituzione,   poneva  un'articolata
disciplina  che,  attraverso  la  partecipazione  delle  Regioni alla
formazione dei piani di bacino di rilievo nazionale con l'espressione
di  obbligatorio  parere  ai  fini  della  loro  adozione  e mediante
modalita'  di  attuazione,  di  cui ai commi 4 e 6 dell'art. 17 legge
cit., conformi alle ordinarie competenze pianificatorie delle Regioni
e  degli  altri  enti  locali, si svolgeva nel solco delle rispettive
attribuzioni   dello   Stato   e   delle  regioni  costituzionalmente
garantite.
    Tutto  cio'  e'  sovvertito  dall'art. 1-bis  in esame ed in modo
tanto    piu'   clamoroso   considerando   la   profonda   evoluzione
dell'ordinamento regionale successiva al 1990 ed ora culminante nella
legge  15 marzo  1997 n. 59 e nel d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, con il
quale  si  trasferiscono  alle  Regioni  maggiori  funzioni  anche in
particolare  riguardanti  la difesa del suolo (articoli 87 e seguenti
d.lgs. cit.).
    Specificamente:
      a)  Il comma 2 dell'art. 1-bis prevede che l'adozione del piano
sia effettuata sulla base degli atti e dei pareri "disponibili" entro
il  30  aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente
alla  legge  in  esame (come e' per il progetto di piano stralcio del
bacino del Po gia' adottato il 1o maggio 1999).
    Cosicche'  l'obbligatorio  parere  regionale ai sensi della legge
n. 183/1989   diventa  irrilevante,  potendo  l'Autorita'  di  bacino
deliberare il piano anche in sua assenza.
      b)  Secondo  la  previsione dei commi 3 e 4 dell'art. 1-bis, il
parere  della  regione  e'  comunque  sostituito  dal  parere  di una
"conferenza   programmatica"   di   nuova   istituzione,  alla  quale
partecipano  le  province,  i  comuni,  la  regione  e l'autorita' di
bacino.  Cosicche'  viene  diminuita la funzione amministrativa della
regione  per  le  materie ad essa spettanti, rimanendo essa assorbita
dai  vari  enti  partecipanti  alla  conferenza, che sono posti nella
identica  posizione  per  la  formulazione del parere sul progetto di
piano,  cosi' interferendo anche nelle attribuzioni proprie dell'ente
regionale.
      c)  Il  comma  3  dell'art. 1-bis  riferisce  il  compito della
conferenza    programmatica    non   solo   all'adozione   ma   anche
all'attuazione  del  piano  stralcio  ed  ai  fini  della  necessaria
coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale.
    Si  tratta di riferimento tutt'altro che perspicuo, ma che induce
a  ritenere  che il meccanismo della "conferenza programmatica" debba
operare  anche nell'attuazione del piano stralcio, riguardando quindi
direttamente  la  pianificazione  territoriale  di  competenza  della
Regione  e  l'assunzione  delle  deliberazioni  di  adeguamento,  ove
occorrenti,  al  piano  stralcio per l'assetto idrogeologico, nonche'
delle  deliberazioni sempre di competenza regionale riguardanti piani
paesistici, piani dei parchi, piani e programmi di tutela ambientale,
di  agricoltura  e  forestazione  ecc.,  sui quali si ripercuotono le
previsioni   del   piano   stralcio   di   bacino,  od  ancora  delle
deliberazioni  che  riguardano  la  realizzazione di opere pubbliche,
pure  di  competenza  regionale anche a norma del d.lgs. n. 112/1998,
che  occorrano  per la concreta attuazione delle previsioni del piano
stralcio per l'assetto idrogeologico.
    La  norma  in  esame  invade illegittimamente con disposizioni di
dettaglio  l'ambito  della  potesta'  legislativa  ed  amministrativa
regionale  nella  regolamentazione delle funzioni ad essa rimesse, in
particolare  nella  materia  urbanistica,  dei lavori pubblici, della
tutela  paesistica  ed  ambientale,  dell'agricoltura e forestazione,
dell'attivita' estrattiva.
      d)  Ai  sensi del comma 4, la "conferenza programmatica" svolge
un   ruolo   solamente   consultivo   ai   fini   dell'adozione   del
piano-stralcio.  Questa  infatti e' decisa dal comitato istituzionale
dell'Autorita' di bacino, di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) legge
n. 183/1989, il quale "tiene conto" del parere della conferenza.
    Inopinatamente,  il  comma  5  stabilisce  che  le determinazioni
assunte   dal   comitato   istituzionale  in  sede  di  adozione  del
piano-stralcio   costituiscono  variante  automatica  agli  strumenti
urbanistici.  Cosicche' le decisioni dell'Autorita' di bacino elidono
la   competenza   dell'ente  regionale,  nonche'  dei  comuni,  nella
formazione  degli  strumenti urbanistici e sostituiscono direttamente
ed  automaticamente  le  proprie  determinazioni  alla disciplina dei
piani  territoriali ed urbanistici, finendo per incidere sull'essenza
stessa della competenza regionale. Tutto cio' costituisce un'indebita
ingerenza nella materia urbanistica rimessa alla potesta' legislativa
ed  amministrativa  regionale  ai  sensi  dell'art. 117  e 118, della
Costituzione ed esula dalla legislazione di principio fornendo invece
una disciplina puntuale, esaustiva ed inderogabile.
    Il  travalicamento  delle  competenze  regionali non puo' trovare
alcuna   giustificazione   in   motivazioni  d'urgenza  o  di  misure
straordinarie.
    La  corretta  applicazione della norma gia' vigente dell'art. 17,
comma  5,  legge  n. 183/1989,  che  consente di attribuire immediata
efficacia  vincolante  a specifiche prescrizioni del piano di bacino,
e'  di  per  se' sufficiente ad assicurare l'immediata osservanza, da
parte  di  tutti  i  soggetti  pubblici  e privati, di determinazioni
essenziali  del  piano.  Senza  invece  sottrarre  alla regione, come
invece   avviene  con  l'art. 1-bis  in  questione,  la  potesta'  di
deliberare  con  opportuni  criteri  in  ordine  al  coordinamento ed
all'adeguamento  dei  piani  e  programmi  regionali  -  con puntuale
rilievo  dei  piani paesistici, che attengono alla primaria tutela di
cui  all'art. 9, della Costituzione sormontante la difesa del suolo -
nonche' della strumentazione urbanistica locale.
    Oltretutto per le stesse caratteristiche del piano di bacino, che
e'  un piano - direttore redatto alla scala 1: 25.000 rapportato alla
vastita'  dei territori interessati, e' tecnicamente incongruente una
sostituzione automatica di esso agli strumenti urbanistici.
    Aggiungasi  che  la  regione  Piemonte  ha  gia'  emanato propria
disciplina  legislativa  per  garantire  gli interventi di necessario
adeguamento  degli strumenti urbanistici comunali alle determinazioni
di piani di livello superiore con l'art. 17, comma 6, legge regionale
n. 56/1997.
    Per  tutto  quanto  esposto  l'art. 1-bis,  commi  2, 3, 4 e 5 e'
costituzionalmente illegittimo per la violazione degli articoli 5, 9,
117 e 118 della Costituzione, nonche' per violazione degli articoli 3
e  97,  per  irragionevolezza  e  violazione  del  principio  di buon
andamento e del principio di leale cooperazione fra Stato e regioni.
    2) Sull'art. 2, commi 1 e 2, della legge 11 dicembre 2000 n. 365,
violazione degli  art. 5,  117,  118  della  Cost.  Violazione  degli
articoli 3,    44,    ultimo    comma,    97    della   Costituzione.
Irragionevolezza,  disparita' di trattamento violazione del principio
di buon andamento.
      a)  La  norma  impugnata  costituisce  indebita invasione delle
competenze  legislative ed amministrative della Regione nella materia
ad  essa  spettante dell'agricoltura, foreste e vincolo idrogeologico
ed  esula  dalla  legislazione  di  principio,  fornendo  invece  una
disciplina  puntuale,  esaustiva  ed  inderogabile, con esautoramento
della potesta' regionale ai sensi degli articoli 117, 118 Cost.
      b)   La   specifica   normativa  introdotta  incorre  anche  in
violazione dell'art. 3 Cost., stabilendo al comma 1 l'assoggettamento
all'obbligo di richiedere il nulla osta del sindaco per il taglio dei
boschi  soltanto  per  i  cittadini  delle  regioni danneggiate dalle
calamita'  idrogeologiche  di cui al decreto legge n. 279/2000, cioe'
dei mesi di settembre, ottobre, novembre 2000.
    Cio',   inoltre,  senza  alcuna  razionale  giustificazione,  non
sussistendo  rapporto  di  causa-effetto  fra  gli  eventi calamitosi
verificatisi  rispetto  allo  stato  boschivo dei territori colpiti e
neppure  avendo  ragione di porsi un criterio di prevenzione limitato
ad  alcune  regioni  soltanto,  potendo le stesse calamita' investire
regioni non precedentemente colpite e per le quali non trovano invece
applicazione le medesime disposizioni.
      c)  Il  comma  1  assoggetta al nulla-osta del Sindaco tutte le
operazioni  di  tagli  di  bosco,  anche ceduo, ricomprendendo quindi
anche le correnti cure di silvicoltura nelle zone agricole e montane.
    Cosi'  viene  creato un aggravamento burocratico all'esplicazione
di  interventi  quotidianamente  occorrenti  sul  territorio,  per le
esigenze   di   vita  degli  abitanti  nelle  zone  montane,  per  la
salvaguardia   dei   territori   da  dissesto  idrogeologico  con  la
manutenzione  dei  soprassuoli  forestali  e  la pulizia delle sponde
lungo  fiumi  e torrenti, nell'osservanza della disciplina in materia
data  dalla  regione (legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56,
art. 30; legge regionale Piemonte 4 settembre 1979 n. 57, articoli 10
e seguenti).
    In  tal  modo viene a determinarsi un disincentivo alle attivita'
di   manutenzione   delle  aree  boschive,  producendosi  un  effetto
contrario  a  quello  costituzionalmente previsto a favore delle zone
montane a norma dell'art. 44 ultimo comma, Cost.
      d)  Il  secondo  comma dell'articolo in esame condiziona poi il
nulla-osta  del  Sindaco  ad  una  notevole  attivita' burocratica di
acquisizione  dei  pareri  di  ben  cinque enti, mentre rientra nella
competenza  legislativa  della  regione  disciplinare la materia ed i
procedimenti  occorrenti  con criteri idonei, anche in relazione alle
differenziate  dimensioni  comunali  ed  alle  esigenze effettive dei
singoli territori.
    Oltretutto  la  norma  crea  aggravamento burocratico che ritarda
notevolmente  le  attivita'  di  silvicoltura  e  di  prevenzione dal
dissesto  idrogeologico,  ponendosi anche in contrasto con l'art. 97,
della Costituzione per violazione del principio di buon andamento.
                              P. Q. M.
    Per tutto quanto esposto;
    Si  chiede piaccia all'ecc.ma Corte - dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, 3, 4, 5 del decreto-legge 12
ottobre  2000  n. 279,  convertito  con  modificazioni  con  la legge
11 dicembre  2000  n. 365  per violazione degli articoli 3, 5, 9, 97,
117 e 118 Cost.;
    Dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e
2,   della   legge  11 dicembre  2000  n. 365  per  violazione  degli
articoli 3, 44, ultimo comma, 97, 117 e 118 Cost.

             Avv. Anita Ciavarra - Avv. Enrico Romanelli
01C0095