N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  20  dicembre  2000 dal tribunale di Milano nel
procedimento  civile  vertente  tra  Regione Liguria e Farmafactoring
S.p.a.

Sanita'  pubblica  -  Regione  Liguria  -  Sostituzione delle ASL nei
rapporti  giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con i
principi  fondamentali  posti  dalla  legislazione statale in materia
(d.lgs.  n. 502/1992)  e  in  particolare  con  l'art. 6  della legge
n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti
e  i crediti facenti capo alle soppresse USL - Richiamo alla sentenza
della Corte costituzionale n. 89/2000.
- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 6 (recte: n. 26).
- Costituzione, art. 117.
(GU n.10 del 7-3-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa r.g. 7085/1999
vertente  tra Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore,
con   gli   avv.ti   Carlo   A.   Pedemonte   e   Marcello   Sannuto,
attrice-opponente;
    Contro  Farmafactoring  S.p.a., in persona del direttore generale
dott.  Antonio  Iantosca,  con  gli  avv.ti Marisa Meroni e Salvatore
Rizza, convenuta-opposta.
    Rilevato che il pretore di Milano, con decreto del 4 maggio 1999,
ingiungeva  alla  U.S.L.  GE/13  -  gestione liquidatoria - istituita
dalla  Regione  Liguria,  in  persona del Commissario Liquidatore pro
tempore,  e  per  essa  anche  alla  predetta Regione, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta in carica, il pagamento in favore
della  Farmafactoring S.p.a., quale procuratrice generale della Glaxo
Wellcome  S.p.a.,  della  somma di " 19.065.314, oltre agli interessi
per  il  mancato  adempimento  di  forniture  di  prodotti sanitari e
farmaceutici;
        che  la Regione Liguria, con atto di citazione in opposizione
notificato in data 1 luglio 1999, si costituiva in giudizio chiedendo
la  declaratoria  di  nullita'  o  la  revoca  del decreto ingiuntivo
opposto  e  deducendo la incompetenza territoriale del giudice adito,
il  proprio  difetto  di  legittimazione passiva e l'infondatezza del
credito azionato;
        che,  nella  comparsa  conclusionale  del 28 ottobre 2000, la
Regione Liguria affermava la applicabilita' alla vicenda in esame del
disposto  dell' art. 2 della legge Regionale 24 marzo 2000, n. 26, al
fine  di far dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
che, nella memoria di replica del 20 novembre 2000, la Farmafactoring
S.p.a.  rilevava  la  incostituzionalita' della normativa invocata da
controparte e ne chiedeva la disapplicazione;
                            O s s e r v a
    I.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2
della  legge  regionale  della  Liguria  24  marzo  2000,  n. 6,  per
violazione  dell'art.  117 Costituzione, nella parte in cui individua
nelle  aziende sanitarie nazionali istituite con d.lgs. n. 502/1992 i
soggetti   passivi   delle  obbligazioni  incombenti  sulle  gestioni
liquidatorie,   deve   ritenersi   rilevante   e  non  manifestamente
infondata, laddove prevede una disciplina in violazione dei princi'pi
fondamentali  stabiliti  dalle leggi dello Stato in materia sanitaria
dall'art. 6 della legge 724/1994.
    II.  -  La  questione  e'  sicuramente  rilevante  ai  fini della
decisione  del  presente giudizio, dovendosi applicare l'art. 2 della
legge   regionale  della  Liguria  24  marzo  2000,  n. 6,  ancorche'
sopravvenuto in corso di giudizio, al fine di individuare il soggetto
passivo delle obbligazioni ivi dedotte.
    Le  forniture  sanitarie  e  farmaceutiche effettuate dalla Glaxo
Wellcome   S.p.a.   alla  U.S.L.  GE/13  devono,  infatti,  ritenersi
indubitabilmente  assoggettate alla normativa in questione, posto che
sono  state  effettuate  nel  corso del 1993 e, quindi, anteriormente
all'accertamento  della  situazione  debitoria delle unita' sanitarie
locali  e  delle  aziende  ospedaliere al 31 dicembre 1994, stabilito
dall'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
    Ne'  puo'  opinarsi diversamente in base alla fase processuale in
cui   e'  sopravvenuta  tale  normativa,  posto  che  imprescindibili
esigenze  di  economia  processuale consentono la deducibilita' dello
ius   superveniens   sino   al   momento   della  precisazione  delle
conclusioni,  a  prescindere  dalle  decadenza  maturate in ordine ai
poteri  assertivi delle parti, anche nel rito delineato dalla novella
353/1990 e dalle sue successive modificazioni.
    III.  -  Posto  che la questione in esame investe il rapporto tra
norme  statali  di  principio  e  legislazione  regionale,  non  puo'
prescindersi,   ai  fini  della  verifica  della  sua  non  manifesta
infondatezza,  da  un  adeguato  chiarimento  della complessa vicenda
legislativa  che  ha  riguardato,  sia  sul versante statale, sia sul
versante  regionale,  il  processo  di  ristrutturazione del servizio
sanitario  nazionale  avviato  con  il decreto legislativo n. 502 del
1992.
    Il  d.lgs.  30  dicembre 1992, n. 502 (modificato successivamente
con  d.lgs.  7  dicembre  1993,  n. 517), nel prevedere l'istituzione
delle  aziende  unita'  sanitarie locali (art. 2) e di alcune aziende
ospedaliere  (art. 4), dotandole di personalita' giuridica pubblica e
di   piena  autonomia  organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica (comma 1), ha demandato alle Regioni,
nell'ambito delle proprie competenze, la regolamentazione legislativa
delle  modalita' organizzative delle nuove strutture sanitarie (comma
5),   stabilendo,   altresi',   i   criteri  per  la  disciplina  del
finanziamento  (lett.  d)  e  l'individuazione  dei  criteri  per  la
definizione   dei   rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  alle
preesistenti  unita' sanitarie locali e unita' socio-sanitarie locali
(lett. c).
    L'art. 6  della  legge  724/1994  ha,  inoltre,  statuito che "in
nessun  caso  e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende
di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i
debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita'
sanitarie   locali"   e  prevedendo,  a  tal  fine,  che  le  regioni
disponessero   apposite   "gestioni   a  stralcio",  con  conseguente
individuazione dell'ufficio responsabile delle medesime.
    L'art. 2,  comma  14,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, ha
inoltre  disposto  che  per l'accertamento della situazione debitoria
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende ospedaliere al 31
dicembre  1994,  le Regioni dovevano attribuire ai direttori generali
delle  istituite  aziende  unita'  sanitarie  locali  le  funzioni di
commissari   liquidatori  delle  soppresse  unita'  sanitarie  locali
ricomprese  nell'ambito  territoriale  delle  rispettive aziende e la
trasformazione  della "gestioni a stralcio", di cui all'art. 6, comma
1,   della   legge  724/1994,  in  "gestioni  liquidatorie",  le  cui
risultanze,   relative  all'accertamento  della  predetta  situazione
debitoria, dovevano essere presentate, entro tre mesi, "ai competenti
organi regionali".
    La    consolidata   interpretazione   della   giurisprudenza   di
legittimita'  (Cassazione  civile sez. un., 6 marzo 1997, n. 1989, in
Foro it., 1997, I, 1403, cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 1998,
n. 9911,  in  Corr.Giur.,  1999, p.335) ha individuato nelle Regioni,
tramite  le  c.d.  gestioni  liquidative,  i successori ex lege delle
soppresse   UU.  SS.LL.,  ritenendole  passivamente  legittimate  nei
relativi giudizi ex art. 111 c.p.c.
    In  questa  cornice  legislativa  statale  la Regione Liguria con
Legge   del   24   marzo   2000,  n. 26  "Estinzione  delle  gestioni
liquidatorie  in  campo  sanitario  costituite  ai sensi dell'art. 2,
comma  4, della legge 28 dicembre 1995 n. 549" ha disposto all'art. 1
la cessazione delle gestioni liquidatorie dalla data della entrata in
vigore della citata legge.
    All'art. 2  (rapporti  residui  e  giudizi pendenti) ha, inoltre,
statuito  che  "Tutti  i  rapporti  giuridici  gia' facenti capo alle
Unita' Sanitarie locali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico   (IST   e   Istituto   Giannina  Gaslini)  e  agli  Enti
convenzionati  ai  sensi  dell'art. 41  della  legge 23 dicembre 1978
n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale), operanti nella
Regione  Liguria,  ancorche'  oggetto  di giudizi in qualsiasi sede e
grado,  s'intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unita'
Sanitarie  Locali  o  alle  Aziende  ospedaliere  istituite con legge
regionale  8  agosto  1994  n. 42  (disciplina delle unita' sanitarie
locali  e  delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale
in  attuazione  dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e
n. 517   del   7   dicembre  1993)  nonche'  agli  Istituti  ed  enti
sopraindicati,  ai  quali  restano  attribuite  la  titolarita'  e la
legittimazione,  sostanziale  e  processuale,  attiva e passiva, e il
relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti".
    Tale   disposizione   pare,   invero,  integrare  una  violazione
dell'art. 117 della Costituzione esorbitando dai limiti dei princi'pi
fondamentali  stabiliti  dalle leggi dello Stato in materia sanitaria
enunciati dall'art. 6, comma 1, della legge 724/1994.
    La  Corte costituzionale, nel precisare il rapporto esistente tra
il  citato  art. 6,  comma  1,  della  legge  n. 724  del  1994  e la
legislazione  regionale  in materia, ha affermato che la disposizione
predetta  rappresenta  un "intervento eccezionale e temporaneo, in un
quadro  finanziario  di  emergenza",  che  va  "inserito in un'azione
complessiva,   a   carattere  generalizzato,  volta  a  contenere  il
disavanzo  pubblico" (sentenza n. 416 del 1995), mediante misure che,
con specifico riferimento alla spesa sanitaria, incidono su tutti gli
enti  di  autonomia  a statuto speciale e ordinario (sentenze nn. 222
del  1994  e  357  del 1993).     La norma in esame e', pertanto, una
disposizione, che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, e' da
considerare,   per   la   finalita'   perseguita,   in  "rapporto  di
coessenzialita'  e di necessaria integrazione" con le norme-principio
che   connotano   il  settore  dell'organizzazione  sanitaria  locale
(sentenza  C.  Cost. n. 355 del 1993, nonche' sentenza C. Cost. n. 89
del  2000),  cosi'  da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in
ordine  alla  disciplina prevista per i "debiti" ed i "crediti" delle
soppresse unita' sanitarie locali.
    Il   carattere   inderogabile   e   tassativo   della  previsione
dell'art. 6,  comma  1,  della  legge  n. 724  del 1994 e', peraltro,
desumibile  dalla  sua formulazione letterale ("in nessun caso" e ne'
direttamente,   ne'  indirettamente")  e  dalla  sua  interpretazione
sistematica.
    L'obbligo  di  uniformarsi al principio in questione e', infatti,
espressamente  ribadito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 502  del  1992,  il  quale  impone  alle  Regioni di esercitare le
proprie  funzioni  legislative in materia sanitaria "nel rispetto dei
princi'pi  stabiliti  dalle leggi nazionali", e dall'art. 3, comma 5,
del  medesimo  decreto,  il  quale demanda alle regioni, "nell'ambito
della   propria   competenza",  la  fissazione  dei  criteri  per  la
definizione dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse unita'
sanitarie locali.
    L'art. 2  della  legge  della  Regione Liguria del 24 marzo 2000,
n. 26, nel trasferire "di diritto" tutti i rapporti giuridici facenti
capo  alle  gestioni  liquidatorie,  "ancorche' oggetto di giudizi in
qualsiasi sede e grado" pare, pertanto, porsi in insanabile contrasto
con  il  "principio  fondamentale  della  legislazione  nazionale  in
materia sanitaria", per il quale "in nessun caso", "ne' direttamente,
ne'  indirettamente",  le  Regioni  possono far gravare sulle aziende
sanitarie  locali  i  debiti pregressi facenti capo alle preesistenti
unita' sanitarie locali.
    Deve,  inoltre,  rilevarsi  che  la Suprema Corte ha recentemente
disatteso  con  sentenza  n. 89 del 2000 la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 4,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Basilicata   24   dicembre   1994,  n. 50  (Riduzione  del  numero  e
rideterminazione   degli  ambiti  territoriali  delle  uu.ss.ll.,  in
attuazione  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della Regione Basilicata
10  giugno  1996,  n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale),
nella  parte  in  cui  individuano  nelle  aziende  sanitarie  locali
istituite  a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992 i soggetti
passivi  delle  obbligazioni  sorte  a  carico delle soppresse unita'
sanitarie locali.
    La  Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che se, da un lato
"i  censurati  artt. 4  della  legge  n. 50 del 1994 e 49 della legge
n. 27  del  1996  hanno  stabilito  che  le  nuove  aziende sanitarie
subentrano  nei  procedimenti  amministrativi e nei rapporti attivi e
passivi  facenti  capo alle preesistenti unita' sanitarie locali, ...
e' altrettanto vero, dall'altro lato, che l'art. 59 della legge n. 34
del  1995  -  il  cui  disposto trova conferma nell'art. 6, comma 10,
della  citata  legge  n. 27  -  ha  previsto,  proprio  in attuazione
dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, un regime speciale per tutti
i  rapporti  di  debito  e di credito risultanti alla fine del 1994 e
facenti  capo  alle  soppresse unita' sanitarie locali; regime che si
concretizza  non solo nella istituzione di una cosiddetta "gestione a
stralcio"  o  liquidatoria, ma soprattutto nella separata rilevazione
dei  predetti  rapporti  nei  capitoli  di  bilancio, la quale doveva
appunto  "garantire  la  non interferenza economico-finanziaria della
pregressa  gestione  sulla  gestione  corrente  della  nuova  Azienda
Sanitaria  USL".      La  Corte costituzionale ha, pertanto, ritenuto
legittime  le  norme  emanate dalla Regione Basilicata nella parte in
cui  individuano nelle aziende sanitarie locali istituite a norma del
decreto   legislativo  n. 502  del  1992  i  soggetti  passivi  delle
obbligazioni  sorte a carico delle soppresse unita' sanitarie locali,
esclusivamente in quanto le medesime norme istituiscono, al contempo,
un  modello di "gestione separata" di tali rapporti all'interno di un
patrimonio  che  pure  sicuramente fa capo ad uno stesso soggetto (la
azienda   sanitaria).       Le  disposizioni  della  Regione  Liguria
censurate non hanno invece introdotto, rispetto ai pregressi rapporti
di credito e di debito delle soppresse unita' sanitarie locali, alcun
meccanismo   particolare  di  gestione  distinta  e  di  contabilita'
separata, tale da consentire alle aziende unita' sanitarie locali, di
evitare  ogni  confusione tra le diverse masse patrimoniali, cosi' da
tutelare  i  creditori,  ma,  nello  stesso  tempo, da escludere ogni
responsabilita'  delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti
debiti  delle  preesistenti unita' sanitarie locali (cfr., sul punto,
C. Cost. 89/2000).
    La  legge  26/2000  delle Regione Liguria all'art. 2 trasferisce,
infatti,  di diritto tutti i rapporti giuridici, ancorche' litigiosi,
di   spettanza  delle  gestioni  liquidatorie  alle  ASL,  accollando
integralmente  alle  stesse  i relativi oneri, senza prevedere alcuna
forma di "gestione separata degli stessi".
    Il   secondo   comma  dell'art. 2  di  detta  legge,  del  resto,
significativamente   sancisce   che   "In  ogni  caso,  nessun  onere
finanziario  puo'  gravare  sulle Aziende, Istituti ed Enti di cui al
comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute",
contemplando   esclusivamente   gli   oneri  finanziari  relativi  ad
ulteriori  sopravvenienze  e non gia' ai rapporti giuridici litigiosi
quale quello in contestazione nel presente giudizio.
    Ne',   opinando  diversamente  puo'  invocarsi  il  regime  della
"copertura  finanziaria"  disciplinato dall'art. 3 l.cit., posto che,
nel  far  riferimento  al  solo  anno finanziario 2000, individua una
copertura  finanziaria  temporanea e destinata ad esaurirsi, a fronte
della  definitivita'  e  della universalita' del fenomeno successorio
disposto dall'art. 1 della legge 26/2000 delle Regione Liguria.
    Tale articolo, inoltre, non prevede alcun "meccanismo di gestioni
distinte  e  contabilita'  separate" (cfr, sul punto, C. Cost. 89 del
2000),  avvalorando  ulteriormente la tesi della integrale confusione
tra  le  masse  patrimoniali  delle disciolte gestioni liquidatorie e
delle ASL.
    L'art. 4  (controllo  di  competenza  regionale)  della  legge in
questione,  da  ultimo, nel disciplinare il controllo regionale sulle
risorse  finanziarie attribuite agli enti subentranti e (comma 1) nel
prevedere  la  trasmissione  semestrale  alla  Regione del rendiconto
delle  posizioni  debitorie  (comma  2),  non  pare  stabilire alcuna
separata  rilevazione dei debiti facenti capo alle disciolte gestioni
liquidatorie,   al   fine   di   garantire   "la   non   interferenza
economico-finanziaria   della   pregressa   gestione  sulla  gestione
corrente della nuova Azienda Sanitaria USL" (cfr, sul punto, C. Cost.
89 del 2000).
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 23,  legge  11  marzo  1953, n. 87 e l'art. 295
c.p.c.;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto
con  l'art. 117  della  Costituzione,  la  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 2,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Liguria  24  marzo 2000, n. 6 (Estinzione delle gestioni liquidatorie
in  campo  sanitario  costituite  ai  sensi dell'articolo 2, comma 4,
della  legge  28  dicembre 1995 n. 549), nella parte in cui individua
nelle  aziende  sanitarie  locali,  istituite  a  norma  del  decreto
legislativo  n. 502  del  1992, i soggetti passivi delle obbligazioni
sorte  a  carico delle disciolte gestioni liquidatorie, in violazione
del  principio  fondamentale  della  legislazione  statale in materia
sanitaria  enunciato  dall'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 ed in assenza della previsione di meccanismi
volti ad istituire gestioni distinte e contabilita' separate.
    Dispone  la rimessione della causa sul ruolo e la sospensione del
presente giudizio.
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  ai procuratori delle parti in causa e al Presidente della
Giunta  Regionale  della Liguria nonche' comunicata al Presidente del
Consiglio Regionale della Liguria.
        Milano, addi' 20 dicembre 2000.
                       Il giudice: Apostoliti
01c0218