N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2000
Ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sui ricorso proposto da Guidorzi Ugo ed altra contro ufficio II D.D. di Mantova Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Accertamento sintetico del reddito - Modalita' ed elementi indicativi di capacita' contributiva utilizzabili dall'ufficio impositore - Determinazione interamente rimessa alla discrezionalita' del Ministro delle finanze, in assenza di criteri legislativamente stabiliti - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni imposte - Difetto di limiti di oggetto, tempo e criteri direttivi all'emanazione di norme ministeriali "aventi valore sostanziale di legge". - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, quarto comma, come modificato dall'art. 1 legge 30 dicembre 1991, n. 413. - Costituzione, artt. 23, 70 e 76.(GU n.10 del 7-3-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 21298/1998 depositato il 31 dicembre 1998 avverso la sentenza n. 223 marzo 1998 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Mantova da imposte dirette di Mantova. Controparti: Guidorzi Ugo residente a Sermide (MN) via Indipendenza, difeso da: Flora Nicola residente a Mantova in Viale Montello, 8; Negrelli Cesarina residente a Sermide (MN) in via Indipendenza, difeso da: Flora Nicola residente a Mantova in Viale Montello, 8. Atti impugnati: avv. di accert. n. 6020003806 - IRPEF + ILOR, 90 avv. di accert. n. 6020003473 - IRPEF + ILOR, 89 Fatto e Svolgimento del Processo I contribuenti Guidorzi Ugo e Negrelli Cesarina ricevevano in data 18 dicembre 1997, la rituale notifica di avvisi d'accertamento emessi dall' Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Mantova, relativi ad imposte IRPEF ed ILOR degli anni 1989 e 1990. Con tali atti l'Ufficio predetto rettificava i redditi, dichiarati da Guidorzi Ugo, per effetto di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dei dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 nel modo seguente: IRPEF 1989: dichiarato L. 6.720.000, accertamento 39.858.000. = ; IRPEF 1990: dichiarato L. 9.318.000, accertato L. 39.027.000; ILOR 1989: dichiarato L. 12.813.000, accertato L. 39.858.000; ILOR 1990: dichiarato L. 13.263.000, accertato L. 35.839.000. Mentre non sono stati oggetto di rettifica i redditi del coniuge dichiarante Negrelli Cesarina. I predetti contribuenti proponevano ricorsi distinti per anno d'imposta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, che, dopo averli riuniti, li accoglieva, in aderenza ad un recente indirizzo giurisprudenziale di merito (C.T.R. Marche sez.VI - sent. 5 maggio 1998 n.55; C.T.R. di Bologna, sez. 10a sent. n. 10 del 25 marzo 1997, ritenendo illegittima l'applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito introdotti dai suindicati dd.mm. del 1992. E cio' perche' l'art. 1 della legge n. 413/1991, demandando al Ministro delle finanze di determinare le modalita' dell'accertamento sintetico, non ha previsto espressamente la retroattivita' nell'applicazione di tali coefficienti. Propone ora rituale appello l'Ufficio insistendo nella legittimita' del suo operato, che si fonderebbe sulla previsione di legge e non sulle disposizioni di cui ai decreti ministeriali in questione, che avrebbero, rimanendo sul piano probatorio, soltanto stabilito modalita' pratiche di attuazione degli accertamenti senza modificare i presupposti dei tributi ne' la loro base imponibile. Richiama, al riguardo, la sentenza della Suprema Corte - sez. Ia n. 11868 del 26 novembre 1997, che ha affermato espressamente la legittimita' della retroattivita' dei precedenti dd.mm. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984. Controdeducono i contribuenti appellati richiamandosi ai motivi gia' esposti nel ricorso di primo grado e insistendo nell'eccezione d'incostituzionalita' in tale sede sollevata per contrasto dell'art. 38, quarto comma con gli art. 23 e 53 della Costituzione, in quanto tale norma avrebbe sostanzialmente demandato ad un atto non avente valore di legge (decreto ministeriale) il presupposto oggettivo (bene indice di capacita' contributiva) e la base imponibile (frutto di un calcolo matematico predeterminato). Sottolineano, inoltre, il contrasto della predetta norma con gli articoli 70 e 76 della Costituzlone, dal combinato disposto dei quali risulta che la funzione legislativa, demandata istituzionalmente al Parlamento, puo' essere delegata al Governo soltanto con determinazione di princi'pi e criteri direttivi. Rilevano, infine, il contrasto della norma in questione anche con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non permetterebbe, consentendo all'Ufficio accertamenti basati su una presunzione semplice, di fatto insuperabile, l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa. Chiedono il rigetto dell'appello, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce la vittoria di spese ai ricorrenti e la rifusione delle spese del presente procedimento. Viene fissata l'udienza di trattazione al 3 dicembre 1999, ore 9. Si procede, in tale data, alla trattazione della controversia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992. Il collegio, considerata la complessita' della fattispecie, si riserva di decidere. All'udienza del 23 marzo 2000, ha pronunciato la seguente: Ordinanza Considerato che le sollevate questioni di legittimita' costituzionale rivestono carattere preliminare; ritenuto che sia assorbente - anche perche' la Corte costituzionale con le sentenze n. 283 del 23 luglio 1987 e n. 299 del 25 maggio 1989 si e' gia' pronunciata sulle altre - la questione relativa al contrasto dell'art. 38, quarto comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n.413, con gli articoli 70 e 76, in relazione all'art. 23, della Costituzione; ritenuto che tale questione sia rilevante per la decisione della presente causa, in quanto la dichiarazione d'incostituzionalita' della norma di che trattasi provocherebbe l'illegittimita' dei decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, in base ai quali e' stato effettuato l'accertamento sintetico in contestazione; rilevato che la norma "de qua", pur riferendosi a "modalita'" di accertamento del reddito, regola sostanzialmente l'oggetto di tale accertamento, in quanto non esprime i criteri in base ai quali gli elementi indicativi di capacita' contributiva determinino induttivamente il reddito od il maggior reddito, lasciando al Ministro piena discrezionalita' sul punto; ritenuto che tale piena discrezionalita' incida sulla materia imponibile e quindi su quell'elemento essenziale dell'imposta, che e' il suo oggetto, sicuramente coperto da riserva assoluta di legge ex art. 23 della Costituzione; ritenuto che, dagli articoli 70 e 76 della Costituzione, - ove e' precisato che il Governo, quando ottiene delega legislativa dal Parlamento, deve attenersi a precisi limiti di oggetto, di criteri direttivi e di tempo, - possa desumersi il principio che anche i singoli Ministri quando sono delegati ad emanare norme aventi valore sostanziale di legge siano soggetti agli stessi limiti cui e' soggetto il Governo;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre l991, n. 413, in relazione agli articoli 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui, nello stabilire le modalita' dell'accertamento sintetico, non fissa precisi criteri (metodi statistici, valori base, abbattimenti, spese etc.) di rilevazione del reddito, o maggior reddito, dagli elementi indicativi di capacita' contributiva, dei quali il ministro debba tener conto. Sospende, pertanto, il giudizio in corso e rimette la questione alla Corte costituzionale per la sua decisione. Dispone che la segreteria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunichi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 23 marzo 2000. Il Presidente: Accomanno Il relatore: Campo 01c0221