N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  23  marzo  2000  dalla  Commissione tributaria
regionale  di  Milano  sui  ricorso proposto da Guidorzi Ugo ed altra
contro ufficio II D.D. di Mantova

Imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche (IRPEF) - Accertamento
sintetico del reddito - Modalita' ed elementi indicativi di capacita'
contributiva  utilizzabili  dall'ufficio  impositore - Determinazione
interamente rimessa alla discrezionalita' del Ministro delle finanze,
in  assenza  di criteri legislativamente stabiliti - Violazione della
riserva  di  legge  in  materia  di  prestazioni imposte - Difetto di
limiti  di oggetto, tempo e criteri direttivi all'emanazione di norme
ministeriali "aventi valore sostanziale di legge".
- D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 600,  art. 38,  quarto comma, come
  modificato dall'art. 1 legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- Costituzione, artt. 23, 70 e 76.
(GU n.10 del 7-3-2001 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  R.G.  Appelli
21298/1998  depositato il 31 dicembre 1998 avverso la sentenza n. 223
marzo 1998 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Mantova
da imposte dirette di Mantova.
    Controparti:   Guidorzi   Ugo   residente   a  Sermide  (MN)  via
Indipendenza,  difeso  da:  Flora Nicola residente a Mantova in Viale
Montello,  8;  Negrelli  Cesarina  residente  a  Sermide  (MN) in via
Indipendenza,  difeso  da:  Flora Nicola residente a Mantova in Viale
Montello, 8.
    Atti impugnati:
      avv. di accert. n. 6020003806 - IRPEF + ILOR, 90
      avv. di accert. n. 6020003473 - IRPEF + ILOR, 89
                  Fatto e Svolgimento del Processo
    I  contribuenti  Guidorzi  Ugo  e Negrelli Cesarina ricevevano in
data  18  dicembre 1997, la rituale notifica di avvisi d'accertamento
emessi  dall'  Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Mantova, relativi
ad  imposte  IRPEF  ed  ILOR  degli  anni  1989 e 1990. Con tali atti
l'Ufficio predetto rettificava i redditi, dichiarati da Guidorzi Ugo,
per  effetto  di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, quarto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dei dd.mm. 10 settembre
1992  e 19 novembre 1992 nel modo seguente: IRPEF 1989: dichiarato L.
6.720.000,  accertamento  39.858.000.  =  ; IRPEF 1990: dichiarato L.
9.318.000,   accertato   L.  39.027.000;  ILOR  1989:  dichiarato  L.
12.813.000,   accertato  L.  39.858.000;  ILOR  1990:  dichiarato  L.
13.263.000, accertato L. 35.839.000. Mentre non sono stati oggetto di
rettifica i redditi del coniuge dichiarante Negrelli Cesarina.
    I  predetti  contribuenti  proponevano  ricorsi distinti per anno
d'imposta  presso  la  Commissione Tributaria Provinciale di Mantova,
che,  dopo  averli  riuniti, li accoglieva, in aderenza ad un recente
indirizzo giurisprudenziale di merito (C.T.R. Marche sez.VI - sent. 5
maggio  1998  n.55;  C.T.R.  di  Bologna, sez. 10a sent. n. 10 del 25
marzo  1997,  ritenendo  illegittima  l'applicazione  retroattiva dei
coefficienti  presuntivi  di reddito introdotti dai suindicati dd.mm.
del 1992. E cio' perche' l'art. 1 della legge n. 413/1991, demandando
al    Ministro    delle   finanze   di   determinare   le   modalita'
dell'accertamento   sintetico,   non  ha  previsto  espressamente  la
retroattivita' nell'applicazione di tali coefficienti.
    Propone   ora   rituale   appello   l'Ufficio   insistendo  nella
legittimita'  del  suo operato, che si fonderebbe sulla previsione di
legge  e  non  sulle  disposizioni  di cui ai decreti ministeriali in
questione,  che  avrebbero,  rimanendo sul piano probatorio, soltanto
stabilito  modalita'  pratiche di attuazione degli accertamenti senza
modificare  i  presupposti  dei  tributi ne' la loro base imponibile.
Richiama,  al  riguardo,  la  sentenza  della Suprema Corte - sez. Ia
n. 11868  del  26  novembre  1997,  che ha affermato espressamente la
legittimita'  della  retroattivita'  dei  precedenti dd.mm. 21 luglio
1983 e 13 dicembre 1984.
    Controdeducono  i  contribuenti appellati richiamandosi ai motivi
gia'  esposti  nel ricorso di primo grado e insistendo nell'eccezione
d'incostituzionalita'   in   tale   sede   sollevata   per  contrasto
dell'art. 38,  quarto  comma con gli art. 23 e 53 della Costituzione,
in quanto tale norma avrebbe sostanzialmente demandato ad un atto non
avente   valore   di  legge  (decreto  ministeriale)  il  presupposto
oggettivo   (bene   indice  di  capacita'  contributiva)  e  la  base
imponibile   (frutto   di   un  calcolo  matematico  predeterminato).
Sottolineano,  inoltre,  il  contrasto  della  predetta norma con gli
articoli 70 e 76 della Costituzlone, dal combinato disposto dei quali
risulta  che  la funzione legislativa, demandata istituzionalmente al
Parlamento,   puo'   essere   delegata   al   Governo   soltanto  con
determinazione di princi'pi e criteri direttivi. Rilevano, infine, il
contrasto   della  norma  in  questione  anche  con  l'art. 24  della
Costituzione,  in  quanto  non permetterebbe, consentendo all'Ufficio
accertamenti   basati   su   una   presunzione   semplice,  di  fatto
insuperabile, l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa.
    Chiedono  il  rigetto  dell'appello,  la  riforma  della sentenza
impugnata  nella  parte  in cui non riconosce la vittoria di spese ai
ricorrenti e la rifusione delle spese del presente procedimento.
    Viene fissata l'udienza di trattazione al 3 dicembre 1999, ore 9.
    Si  procede, in tale data, alla trattazione della controversia in
camera di consiglio, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992.
    Il  collegio,  considerata  la complessita' della fattispecie, si
riserva di decidere.
    All'udienza del 23 marzo 2000, ha pronunciato la seguente:


                              Ordinanza

    Considerato   che   le   sollevate   questioni   di  legittimita'
costituzionale rivestono carattere preliminare;
        ritenuto   che  sia  assorbente  -  anche  perche'  la  Corte
costituzionale con le sentenze n. 283 del 23 luglio 1987 e n. 299 del
25  maggio  1989  si  e'  gia' pronunciata sulle altre - la questione
relativa  al  contrasto  dell'art. 38,  quarto  comma  del  d.P.R. 29
settembre  1973,  n. 600,  come modificato dall'art. 1 della legge 30
dicembre  1991,  n.413,  con  gli  articoli  70  e  76,  in relazione
all'art. 23, della Costituzione;
        ritenuto  che  tale  questione sia rilevante per la decisione
della     presente     causa,     in    quanto    la    dichiarazione
d'incostituzionalita'  della  norma  di  che  trattasi  provocherebbe
l'illegittimita'  dei decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre
1992,  in  base ai quali e' stato effettuato l'accertamento sintetico
in contestazione;
        rilevato che la norma "de qua", pur riferendosi a "modalita'"
di accertamento del reddito, regola sostanzialmente l'oggetto di tale
accertamento,  in  quanto  non esprime i criteri in base ai quali gli
elementi    indicativi    di   capacita'   contributiva   determinino
induttivamente  il  reddito  od  il  maggior  reddito,  lasciando  al
Ministro piena discrezionalita' sul punto;
        ritenuto che tale piena discrezionalita' incida sulla materia
imponibile e quindi su quell'elemento essenziale dell'imposta, che e'
il  suo  oggetto, sicuramente coperto da riserva assoluta di legge ex
art. 23 della Costituzione;
        ritenuto  che,  dagli  articoli 70 e 76 della Costituzione, -
ove  e'  precisato  che il Governo, quando ottiene delega legislativa
dal  Parlamento,  deve  attenersi  a  precisi  limiti  di oggetto, di
criteri  direttivi  e  di  tempo,  - possa desumersi il principio che
anche i singoli Ministri quando sono delegati ad emanare norme aventi
valore  sostanziale di legge siano soggetti agli stessi limiti cui e'
soggetto il Governo;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29
settembre  1973  n. 600,  come  modificato dall'art. 1 della legge 30
dicembre  l991,  n. 413, in relazione agli articoli 23, 70 e 76 della
Costituzione,  nella  parte  in  cui,  nello  stabilire  le modalita'
dell'accertamento   sintetico,  non  fissa  precisi  criteri  (metodi
statistici, valori base, abbattimenti, spese etc.) di rilevazione del
reddito,  o  maggior  reddito, dagli elementi indicativi di capacita'
contributiva, dei quali il ministro debba tener conto.
    Sospende,  pertanto,  il giudizio in corso e rimette la questione
alla Corte costituzionale per la sua decisione.
    Dispone   che   la  segreteria  trasmetta  gli  atti  alla  Corte
costituzionale,  notifichi  la  presente  ordinanza  alle parti ed al
Presidente  del  Consiglio dei ministri, e la comunichi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Milano, addi' 23 marzo 2000.
                      Il Presidente: Accomanno
                                               Il relatore: Campo
01c0221