N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2000
Ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Bernardi Stefano contro Ufficio delle Entrate di Piacenza Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Assoggettamento dei liberi professionisti - Violazione del principio di capacita' contributiva - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c). - Costituzione, artt. 3 e 53. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacita' economica del contribuente - Violazione del principio di capacita' contributiva. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4. - Costituzione, art. 53. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a disposizioni di rango inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3. - Costituzione, art. 23. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Decorrenza coeva all'abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario nazionale - Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su una sola categoria di contribuenti. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36. - Costituzione, artt. 3 e 53. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Indetraibilita' ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'iniquita' del tributo. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 3. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Disciplina recata dal d.lgs. n. 446/1997 - Inosservanza della direttiva di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo). - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23 dicembre 1996, n. 662).(GU n.10 del 7-3-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 106/00 depositato il 23 febbraio 2000 avverso S/RIF su I. rimb. n. IST. 30 settembre 1999 - IRAP, 1998; Contro Ufficio delle Entrate di Piacenza, proposto da: Bernardi Stefano residente a Podenzano (PC) in frazione S. Polo, via Colombo n. 4. Il ricorrente pone a base del suo ricorso esclusivamente una serie di rilievi di costituzionalita'. All'evidenza rilevanti nella controversia, nei confronti del tributo di cui trattasi paiono alla Commissione non manifestamente infondate le eccezioni di cui infra, sollevate dalla parte o d'ufficio. A. - Art. 2, d.lgs. n. 446/1997, nel combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lett. c), stesso d.lgs. Violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'imposta e' diretta a colpire una forma di capacita' che non e' riscontrabile nelle professioni liberali (a differenza che nelle attivita' imprenditoriali). Al pari, violazione (da parte della stessa norma, e specificatamente - comunque - da parte della seconda) dell'art. 3 Cost., atteso che l'imposta discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente. B. - Art. 4 precitato d.lgs. Violazione, sotto altri profili da quello sopraillustrato, dell'art. 53 predetto, atteso che il contribuente viene sottoposto a imposizione in base ad una sua capacita' economica astratta (ed assurdamente presupposta), che potrebbe anche rilevarsi meramente tale. C. - Art. 45, comma 3, precitato d.lgs. Violazione dell'art. 23 della Costituzione venendo l'acconto Irap a dipendere, in concreto, da disposizioni di rango inferiore alla legge. D. - Art. 36 precitato d.lgs. Violazione, sotto nuovi profili, degli artt. 3 e 53 Cost., per il diretto collegamento stabilito fra istituzione del tributo di cui trattasi e abolizione del contributo al Servizio sanitario nazionale, con conseguente spostamento del relativo carico da tutte le persone in precedenza incise ad una sola categoria di contribuenti (pur non i soli - tra l'altro, e perdippiu' - ad avvalersi del Servizio in questione). E. - Art. 1, comma 2, piu' volte precitato d.lgs. Violazione art. 3 Cost. (sotto nuovo, concorrente, e pur autonomamente valido, motivo) per la stabilita indetraibilita' del tributo, sotto il pretesto (puramente nominalistico, mancando semplicemente la res!) che si sia in presenza di imposta reale, con aggravamento dell'iniquita' del tributo medesimo. F. - D.lgs. medesimo, nel suo complesso. Violazione art. 76 Cost. (pur, da ultimo, costantemente - ed altrettanto impunemente - oltraggiato) atteso che - paradossalmente, e a non credere - la legge delega (art. 3, comma 143, legge n. 662/1996) indicava al legislatore delegato di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo: col risultato che si e' fatto esattamente il contrario, perche' il tributo di cui trattasi accresce invece (e notevolmente) il carico tributario per i professionisti.
P. Q. M. Letto l'art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45, d.lgs. n. 446/1997 nonche' del medesimo d.lgs. nel suo complesso, in relazione agli articoli 3, 23, 53 e 76 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Piacenza, addi' 18 ottobre 2000. Il Presidente relatore: Sforza Fogliani 01c0223