N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2000

Ordinanza  emessa  il  18  ottobre  2000 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Piacenza  sul  ricorso  proposto da Bernardi Stefano
contro Ufficio delle Entrate di Piacenza

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Assoggettamento
dei  liberi  professionisti  -  Violazione del principio di capacita'
contributiva   -  Discriminazione  del  lavoro  autonomo  dal  lavoro
dipendente.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato disposto degli artt. 2 e
  3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Base imponibile
  -  Riferimento ad una astratta capacita' economica del contribuente
  - Violazione del principio di capacita' contributiva.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.
Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  - Ammontare
  dovuto  in acconto - Prevista determinazione in base a disposizioni
  di  rango  inferiore alla legge - Violazione della riserva di legge
  in materia di prestazioni patrimoniali.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.
Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP) - Decorrenza
  coeva  all'abolizione  dei  contributi  per  il  Servizio Sanitario
  nazionale  -  Denunciato spostamento del carico di questi ultimi su
  una sola categoria di contribuenti.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Indetraibilita'
  ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento dell'iniquita' del
  tributo.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3.
Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP) - Disciplina
  recata  dal  d.lgs.  n. 446/1997  - Inosservanza della direttiva di
  ridurre  il  prelievo  tributario  complessivo  gravante sul lavoro
  autonomo - Contrasto con la legge delega n. 662/1996.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23
  dicembre 1996, n. 662).
(GU n.10 del 7-3-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la seguente sentenza sul ricorso n. 106/00 depositato
il  23  febbraio  2000 avverso S/RIF su I. rimb. n. IST. 30 settembre
1999 - IRAP, 1998;
    Contro  Ufficio  delle Entrate di Piacenza, proposto da: Bernardi
Stefano  residente  a Podenzano (PC) in frazione S. Polo, via Colombo
n. 4.
    Il  ricorrente  pone  a  base  del suo ricorso esclusivamente una
serie di rilievi di costituzionalita'.
    All'evidenza  rilevanti  nella  controversia,  nei  confronti del
tributo  di  cui  trattasi paiono alla Commissione non manifestamente
infondate  le  eccezioni  di  cui  infra,  sollevate  dalla  parte  o
d'ufficio.
    A.  -  Art.  2,  d.lgs.  n. 446/1997,  nel combinato disposto con
l'art.  3,  comma  1, lett. c), stesso d.lgs. Violazione dell'art. 53
della Costituzione in quanto l'imposta e' diretta a colpire una forma
di  capacita'  che non e' riscontrabile nelle professioni liberali (a
differenza  che nelle attivita' imprenditoriali). Al pari, violazione
(da  parte  della  stessa  norma,  e specificatamente - comunque - da
parte   della   seconda)  dell'art. 3  Cost.,  atteso  che  l'imposta
discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
    B.  -  Art. 4 precitato d.lgs. Violazione, sotto altri profili da
quello   sopraillustrato,   dell'art. 53   predetto,  atteso  che  il
contribuente  viene  sottoposto  a  imposizione  in  base  ad una sua
capacita'  economica  astratta  (ed  assurdamente  presupposta),  che
potrebbe anche rilevarsi meramente tale.
    C.  -  Art. 45, comma 3, precitato d.lgs. Violazione dell'art. 23
della  Costituzione  venendo l'acconto Irap a dipendere, in concreto,
da disposizioni di rango inferiore alla legge.
    D.  -  Art.  36 precitato d.lgs. Violazione, sotto nuovi profili,
degli  artt.  3 e 53 Cost., per il diretto collegamento stabilito fra
istituzione  del  tributo di cui trattasi e abolizione del contributo
al  Servizio  sanitario  nazionale,  con  conseguente spostamento del
relativo  carico da tutte le persone in precedenza incise ad una sola
categoria di contribuenti (pur non i soli - tra l'altro, e perdippiu'
- ad avvalersi del Servizio in questione).
    E.  -  Art.  1,  comma  2, piu' volte precitato d.lgs. Violazione
art. 3  Cost.  (sotto nuovo, concorrente, e pur autonomamente valido,
motivo)  per  la  stabilita  indetraibilita'  del  tributo,  sotto il
pretesto  (puramente  nominalistico,  mancando semplicemente la res!)
che   si   sia   in  presenza  di  imposta  reale,  con  aggravamento
dell'iniquita' del tributo medesimo.
    F. - D.lgs. medesimo, nel suo complesso. Violazione art. 76 Cost.
(pur,  da  ultimo,  costantemente  -  ed  altrettanto  impunemente  -
oltraggiato) atteso che - paradossalmente, e a non credere - la legge
delega (art. 3, comma 143, legge n. 662/1996) indicava al legislatore
delegato  di  ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul
lavoro  autonomo:  col  risultato  che  si  e'  fatto  esattamente il
contrario,  perche'  il  tributo  di  cui trattasi accresce invece (e
notevolmente) il carico tributario per i professionisti.
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
2,  3, 4, 36 e 45, d.lgs. n. 446/1997 nonche' del medesimo d.lgs. nel
suo complesso, in relazione agli articoli 3, 23, 53 e 76 Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Dispone  la  comunicazione  della  stessa ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Piacenza, addi' 18 ottobre 2000.
               Il Presidente relatore: Sforza Fogliani
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