N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 2000
Ordinanza emessa il 2 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sui ricorso proposto da Ripamonti Francesco contro Ufficio delle Entrate di Merate Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Disciplina - Non deducibilita' dalla base imponibile degli interessi passivi e della spese per il personale dipendente Equiparazione tra impresa e lavoro autonomo - Tassazione non collegata ad effettiva capacita' contributiva. - D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Costituzione, artt. 3, 35, 53, 76 e 77.(GU n.10 del 7-3-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 5203/99 depositato il 28 giugno 1999 avverso la sentenza n. 100/ gennaio 1999 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como da: Ripamonti Francesco residente a Calco (LC) in Via Al Belvedere, 5; Controparti: Ufficio delle Entrate di Merate; atti impugnati: S/RIF su rimb. n. 21 luglio 1998 - IRAP, 1998. Con atto d'appello depositato il 28 giugno 1999 il dott. Ripamonti Francesco, premesso: di aver versato la somma di ". 8.700.000 a titolo di acconto IRAP per l'anno 1998; di aver chiesto con istanza 20 luglio 1998 il rimborso di detta somma ritenendola non dovuta per essere il d.lgs. n. 446/1997 in contrasto con gli artt. 3, 35, 53, 76 e 77 Cost.; di aver proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto alla Commissione tributaria di primo grado; di aver avuto la decisione a lui sfavorevole in data 24 febbraio 1999; chiedeva che previa dichiarazione di non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimita' costituzionale proposte, venissero trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e che questa Commissione dichiari in accoglimento dell'appello il diritto al rimborso della somma versata, con gli interessi di legge, con vittoria di spese. All'udienza pubblica del 2 ottobre 2000 compariva solo il ricorrente che insisteva nelle eccezioni proposte. La Commissione si riservava la decisione. La Commissione, pertanto, scioglie la riserva pronunciando la seguente ordinanza. Ritenuto che la legge istitutiva dell'IRAP non consente la deducibilita' degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente, per il che a differenti capacita' contributive potrebbe corrispondere il medesimo prelievo fiscale, come nel caso di due soggetti con differente capacita' contributiva in quanto uno dei due potrebbe essere titolare di un valore aggiunto assoggettabile a imposta interamente assorbito dalle retribuzioni e dagli interessi e l'altro potrebbe evidenziare minori costi per il personale e il capitale a prestito ed avere quindi consistenti utili; Ritenuto inoltre che il meccanismo di determinazione delle base imponibile porta a tassare anche soggetti che a causa dei costi di personale o interessi passivi non hanno realizzato alcun utile o addirittura sono in perdita; Ritenuto infine che la legge suddetta impone una totale equiparazione tra impresa e lavoro autonomo, assolutamente sconosciuta ai canoni fondamentali dell'ordinamento giuridico; Ritenuto che la eccezione di incostituzionalita' cosi' come sollevata in relazione agli artt. 3, 35, 53, 76 e 77 Cost. non appare manifestamente infondata e che la decisione su detta eccezione appare pregiudiziale alla decisione di merito.
P. Q. M. La Commissione ritiene non manifestamente infondata l'eccezione sollevata dall'appellante, rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Milano, addi' 2 ottobre 2000. Il Presidente: Bertole' Viale 01c0227