LEGGE 26 marzo 2001, n. 81 

Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo.
(GU n.75 del 30-3-2001)
 
 Vigente al: 14-4-2001  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  10,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Fermi restando la
responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  dei
Ministri  ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non piu' di
dieci  Sottosegretari  puo'  essere  attribuito  il  titolo  di  vice
ministro,  se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area
di  competenza  di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu'
direzioni  generali.  In  tale caso la delega, conferita dal Ministro
competente,  e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri".
  2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "I vice ministri di cui al
comma  3  possono  essere  invitati  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro competente, a partecipare alle
sedute  del  Consiglio  dei  Ministri,  senza  diritto  di  voto, per
riferire  su  argomenti  e  questioni  attinenti  alla  materia  loro
delegata".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 26 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino