N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il  16 novembre 2000 dal giudice di pace di Milano
nel  procedimento  civile  vertente  tra Pubblidue S.r.l. e comune di
Milano

Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  all'ordinanza
  ingiunzione  -  Competenza  per  valore - Superamento del limite di
  lire  trenta  milioni  per  ragioni  di  connessione  soggettiva ed
  oggettiva  - Competenza del tribunale, anziche' del giudice di pace
  - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento fra
  il destinatario di una sanzione superiore a trenta milioni irrogata
  con  unica  ordinanza,  ed  il  "soggetto al quale, per il medesimo
  fatto,  viene  irrogata  una  sanzione di pari importo, ma con piu'
  ordinanze   ingiunzione   che,   singolarmente,   rientrano   nella
  competenza del giudice di pace".
- Legge  24  novembre  1981,  n. 689,  art. 22-bis, comma 3, aggiunto
  dall'art. 98, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Rivelato che, secondo il tenore letterale dell'art. 22-bis, terzo
comma,  della  legge  n. 689/1981,  introdotto  dall'art. 98  decreto
legislativo  n. 507/1999,  competente  a giudicare dell'opposizione a
ordinanze  ingiunzione  e'  il Giudice di Pace allorche' ogni singola
sanzione amministrativa comminata e' inferiore nel massimo edittale a
lire trenta milioni, salvo i casi di competenza per materia;
        che,  a  parere  di questo giudice, appare non manifestamente
infondata  la  sollevata  eccezione  di illegittimita' costituzionale
della  norma  sopra  citata  nella  parte  in  cui  non  prevede che,
allorquando,  per  ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il
valore   della   controversia  supera  complessivamente  lire  trenta
milioni, la competenza venga attribuita per valore al tribunale;
        che tale mancata previsione potrebbe infatti concretarsi - in
violazione   dell'art. 3   della   Costituzione  -  in  una  ingiusta
disparita'  di  trattamento  tra  il  soggetto  al  quale,  con unica
ordinanza    ingiunzione,    viene   irrogata   una   sola   sanzione
amministrativa  superiore  a  lire  trenta  milioni ed il soggetto al
quale,  per  il  medesimo  fatto, viene irrogata una sanzione di pari
importo,  ma  con  piu'  ordinanze  ingiunzioni  che,  singolarmente,
rientrano nella competenza del giudice di pace;
        che  la  rilevanza  della  questione  si  pone  nel  presente
giudizio  in cui l'opposizione concerne n. 114 distinte ordinanze che
ingiungono   alla   medesima   parte   il   pagamento   di   sanzioni
amministrative per complessive lire quarantacinquemilioniseicentomila
e l'opposizione viene proposta con unico ricorso in quanto le domande
ivi  formulate sono manifestamente connesse per ragioni soggettive ed
oggettive.
                              P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre
1981  n. 689,  introdotto  dall'art. 98  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1999  n. 507,  nella parte in cui non prevede la competenza
del  tribunale  in  caso  di superamento del limite di valore di lire
trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, in
relazione  all'art. 3 Cost., rimette gli atti del giudizio alla Corte
costituzionale.
        Milano, 16 novembre 2000.
                     Il giudice di pace: Morandi
01C0311