N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2001
Ordinanza emessa il 12 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo sul ricorso propostoda Cipriani Pier Paolo contro D.R.E. Toscana - Sezione di Arezzo Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Disciplina - Assimilazione del lavoro autonomo al "lavoro di impresa" - Spostamento della spesa relativa al Servizio sanitario nazionale solo su alcune categorie di cittadini - Indeducibilita' del nuovo tributo dalle imposte sui redditi - Violazione dei principia d'uguaglianza e di giustizia - Eccesso di delega, per inosservanza dell'obbiettivo di ridurre il costo del lavoro autonomo. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Costituzione, artt. 3 e 76.(GU n.14 del 4-4-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 895/1999 depositato il 30 ottobre 1999 avverso S/RIF su I RIMB - IRAP 98, contro D.R.E. Toscana (sez. Arezzo), proposto da: Cipriani Pier Paolo residente ad Arezzo in via Cimabue n. 46, difeso da: Naldi Paola residente a Borgo San Lorenzo (Firenze) in via F. Basaglia n. 11. Fatto e diritto La parte, con istanza in data 3 maggio 1999 indirizzata alla D.R.E., sezione staccata di Arezzo, chiedeva il rimborso della somma complessiva di L. 7.285.000 a titolo di IRAP versata per l'anno d'imposta 1998, ritenendola costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 35, 53 e 76 della Costituzione. Sulla domanda si formava il silenzio-rifiuto avverso il quale la parte propone il ricorso in esame adducendo le motivazioni gia' citate nella domanda. I motivi dedotti possono essere succintamente cosi' di seguito elencati: 1) l'IRAP non colpisce ne' il reddito nelle sue diverse accezioni di reddito entrata, prodotto e consumo, ne' il consumo, ne' il patrimonio; unico presupposto e' un ipotetico indice di capacita' contributiva individuatonell'"esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"; 2) l'IRAP costituisce quindi una imposta che assoggetta a tassazione "una capacita' contributiva impersonale, basata sulla capacita' produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine, materiali, ecc." e, quindi, "una capacita' contributiva autonoma, "reale , separata dalla capacita' contributiva "personale propria dei singoli individui, in qualita' di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori" (cosi' F. Gallo presidente della Commissione finanze costituita per l'istituzione dell'imposta); 3) l'IRAP e' stata istituita per sostituire l'imposta patrimoniale la quale peraltro non colpiva il lavoro autonomo; nonche' l'ILOR, imposta cui la Corte costituzionale aveva sottratto i proventi di lavoro autonomo; 4) con l'istituzione dell'IRAP il legislatore ha posto in essere, contro ogni evidenza giuridica e di (fatto, una totale equiparazione tra impresa e lavoro autonomo che i canoni del nostro ordinamento giuridico rifiutano; oltretutto il legislatore ha ulteriormente aggravato la posizione fiscale del lavoro autonomo assoggettandolo alla medesima aliquota prevista per le imprese; 5) l'IRAP, attua una discriminazione qualitativa a danno del fattore lavoro non consentendo la deduzione dalla base imponibile del costo dei lavoratori subordinati e parasubordinati; 6) l'IRAP infine, e' una imposta indeducibile dal reddito soggetto ad IRPEF del professionista/lavoratore autonomo, pur avendo essa come presupposto l'esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni e servizi. Fatte queste premesse il ricorrente indica, svolgendo considerazioni, i profili di incostituzionalita' piu' sopra ricordati, quali l'illegittima equiparazione dell'esercizio di arti e professioni all'esercizio di impresa; l'avere illegittimamente assunto, quale indice di capacita' contributiva, il semplice "esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" eccesso di delega del legislatore che veniva invitato a "ridurre il costo del lavoro autonomo" mentre in effetti il carico tributario per questi soggetti risulta aumentato; la nuova imposta, indeducibile, ha sostituito imposte prima deducibili (contributo al SSN, tassa sulla partita IVA, ICIAP); violazione del principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; infatti la sostituzione dell'imposta dovuta al SSN che gravava su tutti i contribuenti, ora grava solo sui cittadini incisi dal tributo; incostituzionalita' per violazione del principio di riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, l'ammontare dell'IRAP dovuta in acconto, infatti, non viene a dipendere da norme di legge, ma da disposizioni di rango inferiore (decreto ministeriale). Per tutto quanto esposto il ricorrente chiede il riconoscimento di non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; nonche' la declaratoria di accoglimento del ricorso con diritto al rimborso della somma versata, oltre interessi e spese di giudizio; annullamento del silenzio-rifiuto e condanna dell'A.F. al rimborso del tributo ed accessori. Si costituisce l'ufficio e preliminarmente controdeduce l'irritualita' del ricorso ai sensi dell'art. 81 c.p.c. per carenza di legitimatio ad causam essendo il contenzioso attivato soltanto nei confronti del convenuto; la lettura dei decreti legislativi n. 446 e n. 138 attuativi dell'IRAP, non individua potere di rimborso all'A.F. cui la normativa assegna esclusivi compiti di cooperazione e collaborazione con le regioni. Il generico richiamo all'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi contenuto nel primo comma dell'art. 25, non puo' assumere il valore di competenza provvisoria degli uffici finanziari nei rapporti con i contribuenti e con gli organi tributari giurisdizionali, mancando la titolarita' del rapporto controverso ai sensi dell'art. 10 del d.lgs n. 546/1992. Per questi motivi, l'ufficio convenuto, non puo' essere considerato parte resistente unica in materia di rimborso; ne' puo' far valere in nome proprio il potere delle regioni che disciplinano autonomamente le imposte in esame; ne' e' in grado di conoscere, se nel frattempo, sia intervenuta una diversa disciplina da parte della Regione Toscana in materia del tributo. Osserva anche l'ufficio che essendo la norma che istituisce il tributo tuttora vigente nel nostro ordinamento, non puo' procedersi al rimborso fin quando la norma venga eventualmente dichiarata incostituzionale. Rileva ancora l'ufficio che il ricorrente non ha eccepito o documentato un eventuale comportamento illegittimo da parte dell'A.F. mentre fa osservare che una eventuale, attuale esigibilita', puo' essere compensata dal contribuente con i successivi versamenti dell'imposta. In quanto alla remissione degli atti alla Corte, si osserva come questa in numerose sentenze abbia confermato il carattere oggettivo espresso dall'art. 53 della Costituzione, che fa richiamo ad indici rivelatori di ricchezza e non gia' a "stati soggettivi del contribuente". La stessa Corte ha piu' volte affermato successivamente che la capacita' contributiva e' da intendersi come attitudine ad eseguire la prestazione imposta, correlata non alla situazione del singolo contribuente bensi' al presupposto economico derivante dall'esercizio abituale di attivita' diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi cui l'obbligazione tributaria del contribuente e' collegata, preoccupandosi anche di segnalare le esclusioni. Infine, tenuto conto della contemporanea semplificazione di adempimenti previsti dal nuovo tributo; della abolizione di numerosi altri tributi; della graduazione delle aliquote; dei differenti criteri di individuazione della base imponibile; l'ufficio ritiene che la legge istitutiva dell'IRAP appare conforme ai principi costituzionali di capacita' contributiva, di uguaglianza e di tutela del lavoro, di rispetto del principio di riserva di legge, contrariamente a quanto afferma il ricorrente. Conclude con la richiesta di inammissibilita' del ricorso e/o il rigetto dello stesso in linea di diritto e di merito e conseguente conferma dell'operato dell'amministrazione, con vittoria di spese ed onorari. Tutto cio' premesso e ritenuto in fatto, la Commissione tributaria considera in diritto: il giudizio sulla illegittimita' costituzionale della imposta regionale sulle attivita' produttive spetta alla Corte costituzionale. La Commissione tributaria si deve limitare ad esprimere un giudizio sulla manifestata infondatezza della eccezione sollevata dalla parte ricorrente. Deve fare da filtro. In modo che arrivino alla Corte solo le questioni che abbiano prima facie un minimo di serieta'. Nel caso di specie, la Commissione tributaria ritiene che la eccezione sollevata dal ricorrente non sia manifestatamente infondata in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione. L'art. 3 della Costituzione non tollera discriminazione tra i cittadini per ragioni di religione, di sesso, di razza, di etnia e di ideologia politica. Vuole che situazioni eguali siano trattate in maniera eguale e situazioni diverse siano trattate in maniera diversa. Ritiene contrario a giustizia che siano regolati in maniera diversa rapporti euguali, e che siano regolati in maniera eguale rapporti diversi. La imposta regionale sulle attivita' produttive sembra contrastare questo principio elementare di eguaglianza, quando sottopone ad una medesima disciplina giuridica il lavoro autonomo ed il lavoro d'impresa. Il lavoro autonomo e' una cosa. Il lavoro di impresa e' una cosa diversa. Il lavoro autonomo e' inquadrabile in uno schema. Il lavoro di impresa e' inquadrabile in uno schema diverso. Il lavoro autonomo e' caratterizzato dall'intuitus personae. Il lavoro di impresa e' caratterizzato dalla organizzazione di capitale e lavoro (dalla organizzazione dei fattori di produzione) e dalla presenza di un rischio che e' ignoto al libero professionista. Da una parte prevale l'elemento personale. Dall'altra l'elemento organizzativo e l'elemento patrimoniale. Insomma ci troviamo di fronte a due rapporti diversi; a due situazioni diverse. E voler costringere rapporti diversi e situazioni diverse ad una medesima disciplina sembra contrastare il principio di giustizia che impone ad ogni situazione una sua disciplina. Difatti il principio di giustizia e' un principio di differenziazione. Ed e' tutto il contrario dal principio che applicava Procuste (tutti dovevano rientrare nello stesso lettino di ferro: i piu' corti venivano allungati, i piu' lunghi venivano stirati). In definitiva: a rapporti diversi, si addicono normative diverse. L'imposta regionale sulle attivita' produttive sembra contrastare il principio elementare di eguaglianza anche quando sostituisce il contributo al Servizio sanitario nazionale (che in passato gravava su tutti i contributi) e viene a colpire soltanto alcune categorie di cittadini. Il servizio sanitario serve a tutti. E' istituito per tutti. E' usufruito da tutti. Ergo e' giusto che la spesa sia ripartita tra tutti i contribuenti. Cuius comoda, eius et incomoda. Non sembra conforme a giustizia che il costo del servizio che viene usufruito da tutti i contribuenti, venga posto a carico soltanto di alcune categorie di contribuenti. A situazioni eguali (tutti si servono del servizio sanitario) devono corrispondere normative eguali (l'obbligo di sostenere il costo del servizio e' a carico di tutti anche se in proporzione della capacita' contributiva). L'imposta regionale sulle attivita' produttive sembra contrastare inoltre l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. La legge delegante stabiliva certe regole e dava certe direttive, che la legge delegata non ha assolutamente osservate. L'art. 3 della legge delega stabiliva che il Governo dovesse legiferare per ridurre il costo del lavoro autonomo, e la novella legislativa viene invece ad aggravare il costo del lavoro autonomo. Difatti la novella sostituisce tasse ed imposte che si potevano portare in deduzione con un tributo che non si puo' portare in deduzione. Sostituisce tasse e imposte non gravanti su lavoratori autonomi, con una imposta gravante anche su lavoratori autonomi. Tutto il contrario di quello che voleva il delegante. Cosi' stando le cose, la Commissione tributaria deve sospendere il presente giudizio, in attesa che venga risolta la questione pregiudiziale sollevata con il ricorso. E deve rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' risolva la questione pregiudiziale di costituzionalita'.
P. Q. M. Udite le richieste delle parti: Dichiara che la eccezione di incostituzionalita' della legge istitutiva dell'IRAP non e' manifestatamente infondata in rapporto agli artt. 3 e 76 della Costituzione; Sospende il presente giudizio in attesa che la Corte si pronunci sulla eccezione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e gli ulteriori adempimenti conseguenziali. Cosi' deciso in Arezzo il 12 febbraio 2001 Il Presidente: Parca Il relatore: Domenicucci 01C0316