N. 93 ORDINANZA 21 - 30 marzo 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Borsa  -  Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) -
  Notizie,  informazioni  e  dati  in  possesso  della commissione in
  ragione    della    sua   attivita'   di   vigilanza   -   Ritenuta
  inaccessibilita'  -  Asserita  disparita'  di  trattamento, nonche'
  irragionevolezza  della  previsione  con  violazione del diritto di
  difesa  e  dei  principî  di  buon  andamento e imparzialita' della
  pubblica  amministrazione,  in  contrasto  con i principî e criteri
  direttivi  della  delega  legislativa  al  Governo - Questione gia'
  dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione - Manifesta
  infondatezza.
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 97.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma
10,  del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, ai
sensi  degli  artt. 8  e  21  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52),
promosso  con  ordinanza  emessa  il 21 gennaio 2000 dal Consiglio di
Stato,  iscritta  al  n. 497 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica 1a serie speciale, n. 39
dell'anno 2000.
    Visti   gli   atti  di  costituzione  delle  parti  del  giudizio
principale, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto che, con ordinanza in data 21 gennaio 2000, il Consiglio
di  Stato  ha  sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 97
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'articolo  4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58  (Testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52),  nella  parte  in  cui  "ha  inteso precludere l'accesso alle
notizie,  alle  informazioni  ed  ai dati in possesso della CONSOB in
ragione  della  sua  attivita'  di vigilanza, definendoli "coperti da
segreto d'ufficio ";
        che  in  particolare, ad avviso del giudice a quo, l'articolo
4,  comma  10,  del decreto legislativo n. 58 del 1998 contrasterebbe
con  l'articolo  3  della  Costituzione,  sia  sotto il profilo della
disparita'  di trattamento tra soggetti che siano sottoposti a poteri
di  vigilanza  e  di  controllo  in diversi ambiti professionali, sia
sotto   il   profilo   del   mancato   rispetto   del   canone  della
ragionevolezza,   tenuto   conto   degli  interessi  che  vengono  in
considerazione  e del principio per il quale ad un soggetto coinvolto
in  un  qualsiasi  procedimento,  a  maggior  ragione  se  di  natura
disciplinare,  vanno  rilasciati gli atti che riguardino direttamente
la  sua  sfera  giuridica, anche quando si tratti di attivita' svolta
dall'autorita' amministrativa nell'esercizio di poteri di vigilanza e
di controllo;
        che,   prosegue  il  remittente,  la  disposizione  censurata
violerebbe  l'articolo  24 della Costituzione, poiche' la preclusione
dell'accesso  agli atti della Commissione nazionale per le societa' e
la  borsa  (CONSOB)  potrebbe  negativamente  incidere  sulle  scelte
processuali  dei soggetti interessati, i quali non sarebbero posti in
condizione  di  valutare  se gli atti ed i comportamenti della CONSOB
siano  conformi  alla  legge,  anche  nel  caso in cui il diniego sia
motivato  da  ragioni  di  interesse  pubblico, e sarebbe altresi' in
contrasto  con  i  principî  di buon andamento ed imparzialita' della
pubblica amministrazione;
        che,  infine,  secondo  il  Consiglio di Stato, l'articolo 4,
comma   10,   del  decreto  legislativo  n. 58  del  1998  violerebbe
l'articolo  76 della Costituzione, in quanto l'articolo 1 della legge
di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento
di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  - Legge comunitaria 1994) prevede che "ove ricorrano deleghe
al  Governo  per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme
occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comunitarie, tra i
principî  e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli
della   piena   trasparenza   e   della   imparzialita'   dell'azione
amministrativa,  al  fine  di  garantire  il  diritto di accesso alla
documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonche',
nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti";
        che  si  e'  costituita  in  giudizio la parte ricorrente nel
processo  principale,  e ha chiesto l'accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale;
        che si e' costituita altresi' la Commissione nazionale per le
societa'  e  la  borsa,  in persona del Presidente pro-tempore, ed e'
intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entrambi
rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e hanno
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di rimessione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 460 del 2000, ha dichiarato non
fondata,   nei   sensi   di  cui  in  motivazione,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4, comma 10, del decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in  materia  di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21  della legge 6 febbraio 1996, n. 52), proposta in riferimento agli
articoli  2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della
Costituzione;
        che  nella  citata  pronuncia, si e' chiarito che la sfera di
applicazione  dell'articolo 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva
estensione,  con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati
in   possesso  della  CONSOB  in  relazione  alla  sua  attivita'  di
vigilanza,  posti  a  fondamento  di  un  procedimento  disciplinare,
sicche'  questi,  nei  confronti  dell'interessato,  non sono affatto
segreti  e  sono  invece  pienamente  accessibili,  non  soltanto nel
giudizio  di  opposizione  alla sanzione disciplinare, ma anche nello
speciale  procedimento  di  accesso  regolato  dall'articolo 25 della
legge   7   agosto   1990,   n. 241,   strumento   esperibile   anche
dall'incolpato    nei   procedimenti   disciplinari   per   orientare
preventivamente l'azione amministrativa onde evitarne deviazioni;
        che,  in  relazione  al  diritto  di accesso nei procedimenti
disciplinari,  l'interpretazione offerta dalla citata sentenza lascia
indenne   l'articolo   4,   comma  10,  dalla  denunciata  violazione
dell'articolo  76  della Costituzione per contrasto con l'articolo 1,
comma  1,  della  legge 6 febbraio 1996, n. 52, che, tra i principî e
criteri   generali  ai  quali  il  Governo  avrebbe  dovuto  ispirare
l'esercizio  della delega, includeva quello della piena trasparenza e
della  imparzialita' dell'azione amministrativa, al fine di garantire
il diritto di accesso alla documentazione;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  4, comma 10, del decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in  materia  di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento
agli  articoli  3,  24,  76 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di
Stato con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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