N. 94 ORDINANZA 21 - 30 marzo 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato - Richiesta dell'imputato -
  Diritto   al  contraddittorio  del  pubblico  ministero  -  Mancata
  previsione  - Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice
  rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111.
Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Svolgimento  del rito -
  Assunzione  anche  d'ufficio degli elementi necessari ai fini della
  decisione  -  Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice
  rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 441.
- Costituzione, art. 111.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Decisione - Diminuzione di un
  terzo della pena e sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di
  anni trenta - Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice
  rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 442.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 111.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 438, 441 e
442  del  codice  di  procedura  penale,  come modificati dalla legge
16 dicembre   1999,   n. 479   (Modifiche   alle   disposizioni   sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento  giudiziario.  Disposizioni in materia di contenzioso
civile  pendente,  di  indennita'  spettanti  al giudice di pace e di
esercizio  della  professione  forense),  promosso, nell'ambito di un
procedimento  penale,  dalla  Corte  di assise di Palmi con ordinanza
emessa  il  15 giugno 2000, iscritta al n. 706 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie
speciale, n. 48 dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 marzo 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che con ordinanza del 15 giugno 2000 la Corte di assise
di Palmi ha sollevato questione di legittimita' costituzionale:
        dell'art. 438  del codice di procedura penale, in riferimento
agli  artt. 3,  97, 101 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui
non  prevede  il  diritto  al  contraddittorio del pubblico ministero
sulla  richiesta  di  rito  abbreviato  dell'imputato e il potere del
giudice di decidere su di essa";
        dell'art. 441  cod.  proc.  pen., in riferimento all'art. 111
Cost., "nella parte in cui prevede l'assunzione anche d'ufficio degli
elementi  necessari  ai  fini  della  decisione e con le forme di cui
all'art. 422 c.p.p.";
        dell'art. 442  cod.  proc.  pen., in riferimento all'art. 111
Cost.,  "nella  parte  in  cui  prevede la utilizzazione (..) ai fini
della   delibazione,  degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  di  cui
all'art. 416   e  la  documentazione  di  cui  all'art. 419  c.p.p.",
nonche',  in  riferimento  agli  artt. 3,  24, 27 e 111 Cost., "nella
parte  in  cui  prevede  la  diminuzione  di un terzo della pena e la
sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta";
        che la Corte rimettente premette in fatto che alcuni imputati
che  dovevano  rispondere  di reati punibili con l'ergastolo, avevano
chiesto  di  essere  giudicati  con  il  rito  abbreviato  "ai  sensi
dell'art. 438  c.p.p.,  come  novellato dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479,  art. 27  e, per la modifica all'art. 223 decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, dall'art. 56 della medesima legge e, quindi,
successivamente,  dall'art. 4-bis  e  4-ter  del  d.l. 7 aprile 2000,
n. 82, con le modifiche della legge di conversione n. 144 del 2000";
        che  il  giudice  a  quo  afferma  di condividere i contenuti
dell'ordinanza 9 maggio 2000, con la quale il Tribunale di Firenze ha
sollevato  analoga  questione  di  legittimita'  costituzionale (r.o.
n. 607 del 2000), che viene integralmente riprodotta;
        che,  in  particolare,  nel  fare  proprie  le argomentazioni
svolte  nella  citata  ordinanza,  il  giudice  a  quo  denuncia:  la
irragionevolezza  di una disciplina che, eliminando i presupposti per
l'accesso  al  rito  abbreviato,  trasforma  il  "diritto processuale
dell'imputato  alla  scelta  del  rito  in un sostanziale diritto del
medesimo  al  conseguimento  automatico e irragionevole del beneficio
della  riduzione  di pena"; la attribuzione agli imputati di vantaggi
significativi  ma  del tutto ingiustificati; l'esclusione del giudice
dall'assolvimento di indefettibili compiti istituzionali che gli sono
propri;  la mancata previsione del "diritto del pubblico ministero di
intervenire    sulla   richiesta   di   rito   abbreviato   formulata
dall'imputato,  esprimendo  consenso  o  dissenso  motivato", e della
facolta',  da  parte  dello  stesso  pubblico  ministero, di chiedere
d'iniziativa una integrazione probatoria;
        che  secondo il rimettente gli artt. 441, commi 5 e 6, e 442,
comma  1-bis,  cod.  proc.  pen. violerebbero  anche i principi della
terzieta'  dell'organo  giudicante  e  della  durata  ragionevole del
processo;
        che, inoltre, la previsione della riduzione di un terzo della
pena  e  la sostituzione dell'ergastolo con pena detentiva temporanea
sarebbero   in  contrasto  con  gli  artt. 3,  24,  27  e  111  della
Costituzione  sia  per la disparita' di trattamento tra chi chiede il
rito  abbreviato e chi invece opta per il giudizio ordinario, sia per
il  previsto potere del giudice di rigettare la richiesta subordinata
a  una  integrazione  probatoria,  sia  infine  per  la diversita' di
trattamento  che  si  determinerebbe  tra  "chi  e' colpevole e tanto
risulti  provato  e  magari  ammesso"  e chi invece "voglia avvalersi
della  presunzione  di innocenza e del diritto di difesa", potendo il
sistema  nel  suo  complesso indurre alla "rinuncia (...) della prova
dell'innocenza   per   accettare   uno   sconto  certo  a  fronte  di
un'assoluzione solo probabile".
    Considerato  che  successivamente  all'ordinanza di rimessione e'
intervenuto  il  decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni
urgenti  per  l'efficacia  e  l'efficienza dell'amministrazione della
giustizia), convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
        che  l'art. 7  dello  stesso  decreto-legge,  da  un lato, ha
fornito  interpretazione  autentica  dell'art. 442,  comma  2, ultimo
periodo,   cod.   proc.  pen.,  affermando  che  l'espressione  "pena
dell'ergastolo"   deve   intendersi   riferita   all'ergastolo  senza
isolamento  diurno e, dall'altro, ha modificato l'art. 442 cod. proc.
pen.,  aggiungendo,  in  fine  al  comma  2,  il  periodo  "Alla pena
dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e
di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo";
        che  l'art. 8  del  medesimo  decreto-legge  ha espressamente
previsto che nei processi penali in corso alla data della sua entrata
in   vigore,   quando  e'  applicabile  la  pena  dell'ergastolo  con
isolamento  diurno, l'imputato puo' revocare la richiesta di giudizio
abbreviato,  e  che in tali casi il procedimento prosegue "secondo il
rito  ordinario  dallo  stato  in  cui si trovava allorche' era stata
fatta la richiesta";
        che  pertanto,  procedendo  il giudice rimettente con il rito
abbreviato  per reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno,
si  impone  la  restituzione degli atti allo stesso giudice affinche'
verifichi se le questioni siano tuttora rilevanti nel giudizio a quo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di Palmi.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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