DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. 100 

Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
25 febbraio  2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa  all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
(GU n.80 del 5-4-2001)
 
 Vigente al: 20-4-2001  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, 
relativa all'accordo quadro sul  lavoro  a  tempo  parziale  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 
2 e l'allegato A, nonche' l'articolo  1,  comma  4,  che  prevede  la
possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive; 
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 
61; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 23 febbraio 2001; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e
per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                       25 febbraio 2000, n. 61 
  1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la 
seguente:"d-bis) per "rapporto di lavoro a  tempo  parziale  di  tipo
misto quello  che  si  svolge  secondo  una  combinazione  delle  due
modalita' indicate nelle lettere c) e d);"; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratti 
collettivi nazionali stipulati dai  sindacati  comparativamente  piu'
rappresentativi, i contratti collettivi  territoriali  stipulati  dai
medesimi sindacati ed  i  contratti  collettivi  aziendali  stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero  con
le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei  sindacati
che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo  nazionale
applicato,  possono  determinare   condizioni   e   modalita'   della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al  comma  2;  i
contratti  collettivi  nazionali  possono,  altresi',  prevedere  per
specifiche figure o livelli professionali  modalita'  particolari  di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del presente decreto."; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) 
il numero massimo di ore  di  lavoro  supplementare  effettuabili  in
ragione d'anno;"; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I contratti 
collettivi di cui al comma 2 possono  prevedere  una  percentuale  di
maggiorazione  sull'importo  della  retribuzione  oraria  globale  di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa  a
quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a),  i
contratti collettivi di cui al comma 2 possono  anche  stabilire  che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia  determinata  convenzionalmente
mediante  l'applicazione  di  una  maggiorazione  forfettaria   sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di  lavoro  supplementare.  In
attesa delle discipline contrattuali di cui al comma  2,  le  ore  di
lavoro supplementare nella misura massima del 10 per  cento  previste
dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono  retribuite  come  ore
ordinarie."; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le ore di lavoro 
supplementare di fatto svolte in misura eccedente  quella  consentita
ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di  una  maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria  globale  di  fatto  per  esse
dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di  cui
all'articolo 1, comma 3.  In  assenza  di  previsione  del  contratto
collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I  medesimi
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri  e  modalita'
per assicurare al lavoratore  a  tempo  parziale,  su  richiesta  del
medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od
in parte, del  lavoro  supplementare  svolto  in  via  non  meramente
occasionale."; 
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio da 
parte del datore di lavoro del  potere  di  variare  la  collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale  comporta  in
favore  del  lavoratore  un  preavviso  di  almeno  dieci  giorni.  I
contratti  collettivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   possono
prevedere una durata del  preavviso  inferiore  a  dieci  giorni  ma,
comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
collettivi possono prevedere maggiorazioni  retributive  stabilendone
forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di  lavoro  a
tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore  del
lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione  oraria
globale di fatto, nella misura fissata dai  contratti  collettivi  di
cui al medesimo comma 7."; 
      5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Durante il 
corso di svolgimento del rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  il
lavoratore  potra'  denunciare  il  patto  di   cui   al   comma   9,
accompagnando alla  denuncia  l'indicazione  di  una  delle  seguenti
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b)  esigenze
di tutela della salute certificate dal competente Servizio  sanitario
pubblico; c) necessita' di attendere ad  altra  attivita'  lavorativa
subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,  relativamente
alle causali di cui alle lettere a) e  b)  potra'  essere  effettuata
quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla  data  di  stipulazione
del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un
mese in favore del datore di lavoro. In  ordine  alla  lettera  c)  i
contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire  un  periodo
superiore  ai  cinque  mesi,  prevedendo  la  corresponsione  di  una
indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i  criteri  e
le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel
caso di esigenze di studio  o  di  formazione  e  possono,  altresi',
individuare ulteriori ragioni obiettive in forza  delle  quali  possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro  ha
facolta' di rinunciare al preavviso."; 
      6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non 
superiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti:  "comunque  non
oltre il 30 settembre 2001"; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" 
      sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' 
    produttiva"; 
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In 
tutte le ipotesi in cui, per disposizione di  legge  o  di  contratto
collettivo, si  renda  necessario  l'accertamento  della  consistenza
dell'organico, i lavoratori  a  tempo  parziale  sono  computati  nel
complesso  del  numero  dei  lavoratori  dipendenti  in   proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come  definito  ai
sensi dell'articolo 1; ai fini di cui  sopra  l'arrotondamento  opera
per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari  individuati
a tempo parziale corrispondente a unita' intere  di  orario  a  tempo
pieno."; 
    e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi 
di cui all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,". 
  2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' 
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                  Mattioli, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                              previdenza sociale 
                              Dini, Ministro degli affari esteri 
                              Fassino, Ministro della giustizia 
                                      Visco, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
                                       Bellillo, Ministro per le pari 
                              opportunita' 
                                  Bassanini, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
Visto, il Guardasigilli: Fassino