MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 marzo 2001 

Riconoscimento  alla  sig.ra Konstantynowicz Ewa del titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di infermiere.
(GU n.89 del 17-4-2001)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale

  Vista  la  domanda  con  la  quale la sig.ra Konstantynowicz Ewa ha
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di Pielegnarka conseguito in
Polonia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394
del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 1 giugno 2000.
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni

                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  Pielegnarka  conseguito  nell'anno 1989, presso
l'Istituto  professionale  sanitario  di  Bydgoszcz  (Polonia)  dalla
sig.ra   Konstantynowicz   Ewa,  nata  Jaksice  (Polonia)  il  giorno
16 agosto  1969,  e'  riconosciuto  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Konstantynowicz Ewa e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2001
                                         Il dirigente generale: D'Ari