MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2001 

Individuazione  delle  societa'  di  gestione  del  risparmio,  quali
intermediari  abilitati, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo   1o   aprile   1996,  n.  239,  ad  applicare  l'imposta
sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari pubblici e privati.
(GU n.89 del 17-4-2001)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche,  recante  modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi  ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
e privati;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  del citato decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  il  quale  stabilisce che l'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, del medesimo art. 2, e'
applicata  dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare,
dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti
espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze
di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, residenti in Italia, che
comunque  intervengono  nella  riscossione  degli interessi, premi ed
altri   frutti   ovvero,   anche   in  qualita'  di  acquirenti,  nei
trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter;
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  il  quale  prevede che le societa' di gestione del risparmio
possono  prestare  professionalmente  nei  confronti  del pubblico il
servizio   di   gestione   su  base  individuale  dei  portafogli  di
investimento per conto terzi;
  Ritenuto  opportuno includere le societa' di gestione del risparmio
tra  gli  intermediari di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 239 del 1996;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  societa' di gestione del risparmio, in qualita' di soggetti
abilitati  a prestare professionalmente nei confronti del pubblico il
servizio   di   gestione   su  base  individuale  dei  portafogli  di
investimento  per  conto  terzi,  ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono tenute ad applicare
l'imposta  sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, dell'art. 2,
comma  2,  del  decreto  legislativo  1o  aprile  1996,  n. 239, e ad
osservare  tutti  gli adempimenti che tale decreto legislativo pone a
carico degli intermediari di cui al comma 2, del medesimo articolo.
  2.   Le   societa'   di   gestione   del   risparmio   sono  tenute
all'applicazione  dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e
1-ter,  dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1o aprile 1996,
n.  239,  sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli  similari,  pubblici  e privati, realizzati a decorrere dal 1o
gennaio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 aprile 2001

                                          Il Ministro delle finanze
                                                  Del Turco

Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Visco