IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Yamanouchi Pharma, tendente ad
ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale
e' stato approvato il programma di crisi aziendale della
summenzionata ditta;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio
2001, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Yamanouchi Pharma, con sede in Carugate (Milano), unita' di
Carugate (Milano), per un massimo di trentuno unita' lavorative, per
il periodo dal 1 novembre 2000 al 30 aprile 2001.
Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 2000 con decorrenza 1
novembre 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2001
Il direttore generale: Daddi