MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2001 

Modificazione  al  disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia".
(GU n.100 del 2-5-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 novembre 1995, con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "Emilia"
o  "dell'Emilia"  ed  e'  stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visti  i  decreti  ministeriali  10 aprile  1996,  7 maggio  1996 e
27 ottobre 1998, con i quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  dell'art.  2  del  disciplinare di produzione di cui sopra,
tale   da   consentire   la   previsione  dell'utilizzo  del  vitigno
"Sauvignon"  fra  quelli  che, con la indicazione di vitigno, possono
essere   utilizzati   per   produrre  le  tipologie  frizzanti  della
indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia";
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna sulla
citata domanda;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di   modifica   del  disciplinare  di  produzione  della  indicazione
geografica  tipica  dei  vini  "Emilia" o "dell'Emilia" formulati dal
Comitato stesso nella riunione del 21 marzo 2001;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Emilia"  o  "dell'Emilia", in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il terz'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei
vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Emilia"  o "dell'Emilia",
annesso  al  decreto ministeriale 18 novembre 1995, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2001:
    i  vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"
con  la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo
possono   essere   prodotti  anche  nella  tipologia  frizzante,  con
esclusione  dei  vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet
franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico, Sangiovese.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio