MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 aprile 2001 

Recepimento  della  direttiva  2001/1/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  22 gennaio 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE
del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
(GU n.103 del 5-5-2001)

            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992,  che  delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle
direttive  92/53/CEE  e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a  motore  e  dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, come da ultimo
modificato  dal  decreto  ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento
della  direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 9 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 marzo 1975, di recepimento della
direttiva  70/220/CEE,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  101  del  16 aprile  1975  concernente  il
ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative
all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre  1991, di recepimento
della direttiva 91/441/CEE che ha modificato la direttiva 70/220/CEE,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del
7 gennaio 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 novembre  1997, di recepimento
della  direttiva  96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
ha  modificato  la  direttiva  70/220/CEE, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
  Visto  il decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della
direttiva  98/77/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico
la  direttiva  70/220/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del 10 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 dicembre  1999, di recepimento
della  direttiva  98/69/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio
recente  modificazione  alla  direttiva  70/220/CEE,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
  Visto  il decreto ministeriale 13 aprile 2000, di recepimento della
direttiva  1999/102/CE  della  Commissione  che  adegua  al progresso
tecnico  la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 15 maggio 2000;
  Vista la direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   22 gennaio  2001  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita'  europee  n.  L  35  del  6 febbraio  2001,  che, lasciando
invariati  i  valori  limite  delle  emissioni, modifica la direttiva
70/220/CEE  del  Consiglio,  relativa  alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  punto  8.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 7 marzo
1975,  come  da  ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 aprile
2000, e' sostituito dal seguente:
  "8.1 Veicoli con motore ad accensione comandata.
    8.1.1. Motori alimentati a benzina.
  A  decorrere  dal 1o gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio
2001  per  tutti  i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa
massima  non  supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe
I,  devono  essere  dotati  di  un sistema OBD per il controllo delle
emissioni, conformemente all'allegato XI.
  A  decorrere  dal 1o gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio
2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi, II e III
e  i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg,
devono  essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il
controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.
    8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale.
  A  decorrere  dal 1o gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio
2004  per  tutti  i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa
massima  non  supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe
I,  alimentati  permanentemente  o  per  parte  del  tempo con gas di
petrolio  liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un
sistema   OBD   per   il  controllo  delle  emissioni,  conformemente
all'allegato XI.
  A  decorrere  dal 1o gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio
2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III,
e  i veicoli della categoria Ml, la cui massa massima supera 2500 kg,
alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o
gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo
delle emissioni, conformemente all'allegato XI.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 aprile 2001
                                                 Il Ministro: Bersani