MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 aprile 2001 

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.
(GU n.104 del 7-5-2001)

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

  Visto: l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84: "Riordino della
legislazione  in  materia portuale" cosi' come modificato dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 7 novembre 1995, con il quale il comandante generale e' delegato
ad  attuare  i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi
progetti;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto  l'art.  4  del  regolamento  per l'imbarco, il trasporto per
mare,  lo  sbarco  ed  il  trasbordo delle merci pericolose in colli,
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1968, n. 1008;
  Viste le circolari del Ministero della marina mercantile D.G. della
navigazione  e  traffico  marittimo  -  Div.  X  -  n. 310474/MP e n.
310476/MP,  entrambe  in  data  1o agosto 1974, ed aventi ad oggetto,
rispettivamente:  "Norme  per  l'imbarco,  il trasporto per mare e lo
sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato
liquido  oppure allo stato di gas liquefatti" e "Norme per l'imbarco,
il  trasporto  per  mare  e  lo  sbarco  di veicoli cisterna stradali
contenenti  merci  pericolose allo stato liquido oppure allo stato di
gas liquefatti", e successive modifiche;
  Vista  la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313
e   successivi   emendamenti  entrati  in  vigore  con  le  procedure
automatiche di cui all'art. 8 della convenzione stessa;
  Tenuto  conto  che  le  norme del cap. VII della citata convenzione
SOLAS   come  emendata,  fanno  rinvio,  per  aspetti  tecnici,  alle
disposizioni  contenute  nel  codice  marittimo  internazionale delle
merci   pericolose   (codice   IMDG),   adottato  dall'organizzazione
marittima  internazionale  (IMO)  con  risoluzione  A.81  (IV) del 27
settembre 1965, come attualmente emendato;
  Viste  le  norme  sui  contenitori intermedi destinati al trasporto
marittimo  di  merci  pericolose  approvate  con decreto del Ministro
della  marina  mercantile  14 magaio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990;
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'aggiornamento  delle tabelle di
classificazione delle merci pericolose ammesse al trasporto marittimo
in conformita' a quanto previsto dalla citata normativa IMO;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    I prodotti qui di seguito elencati sono classificati, ai fini del
trasporto  marittimo,  secondo  le modalita' e prescrizioni riportate
nelle seguenti tabelle.
                  TRASPORTO MARITTIMO IN IMBALLAGGI
   Ai  fini del trasporto marittimo in imballaggi le seguenti miscele
di gas devono essere inserite nella classe 2:
                    ---->   Vedere Elenco  <----


    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
        Roma, 17 aprile 2001
                                Il comandante generale: Sicurezza