Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.(GU n.104 del 7-5-2001)
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Visto: l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84: "Riordino della
legislazione in materia portuale" cosi' come modificato dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 7 novembre 1995, con il quale il comandante generale e' delegato
ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi
progetti;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per
mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1968, n. 1008;
Viste le circolari del Ministero della marina mercantile D.G. della
navigazione e traffico marittimo - Div. X - n. 310474/MP e n.
310476/MP, entrambe in data 1o agosto 1974, ed aventi ad oggetto,
rispettivamente: "Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo
sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato
liquido oppure allo stato di gas liquefatti" e "Norme per l'imbarco,
il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali
contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di
gas liquefatti", e successive modifiche;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313
e successivi emendamenti entrati in vigore con le procedure
automatiche di cui all'art. 8 della convenzione stessa;
Tenuto conto che le norme del cap. VII della citata convenzione
SOLAS come emendata, fanno rinvio, per aspetti tecnici, alle
disposizioni contenute nel codice marittimo internazionale delle
merci pericolose (codice IMDG), adottato dall'organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27
settembre 1965, come attualmente emendato;
Viste le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto
marittimo di merci pericolose approvate con decreto del Ministro
della marina mercantile 14 magaio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990;
Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle tabelle di
classificazione delle merci pericolose ammesse al trasporto marittimo
in conformita' a quanto previsto dalla citata normativa IMO;
Decreta:
Articolo unico
I prodotti qui di seguito elencati sono classificati, ai fini del
trasporto marittimo, secondo le modalita' e prescrizioni riportate
nelle seguenti tabelle.
TRASPORTO MARITTIMO IN IMBALLAGGI
Ai fini del trasporto marittimo in imballaggi le seguenti miscele
di gas devono essere inserite nella classe 2:
----> Vedere Elenco <----
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2001
Il comandante generale: Sicurezza