N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 aprile 2001

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10
aprile 2001 (della Regione Veneto)

Amministrazione pubblica - Disciplina dei procedimenti amministrativi
  afferenti   alla   struttura   denominata"sportello  unico  per  le
  attivita'  produttive"  - Adozione di detta disciplina per tutte le
  attivita'  di  produzionedi  beni  e servizi, comprese le attivita'
  agricole,  commerciali,  artigiane,  turistiche  ed  alberghiere  -
  Soppressione e/o trasformazione di tutte le funzioni amministrative
  in  precedenza attribuite ai diversi enti, con intervento eventuale
  degli  stessi  solo  in  relazione  ad  atti  istruttori e a pareri
  tecnici   -   Previsione,  anche  in  caso  di  convocazione  della
  conferenza  di servizi, della trasformazione in funzioni consultive
  delle  funzioni  regionali in materia - Esclusione della necessita'
  dell'approvazione    regionale   per   le   varianti   urbanistiche
  eventualmente  occorrenti  per  la realizzazione degli interventi -
  Assegnazione  alla  struttura  comunale  di  tutte  le  funzioni di
  controllo   in   materia   di   autocertificazioni   in   relazione
  all'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli incendi,
  alla   sicurezza   degli  impianti,  alle  emissioni  inquinanti  -
  Previsione  dell'effettuazione  dei collaudi mediante tecnici della
  struttura  comunale,  con  possibilita'  di  avvalersi di personale
  dipendente  da  altre  amministrazioni  Attribuzione alla struttura
  stessa della riscossione di spese o diritti, in misura dimezzata in
  caso  di  autocertificazione - Previsione di percezione di somme da
  parte  della  Regione  o di enti diversi dai comuni solo in caso di
  svolgimento  di  attivita'  istruttorie  nei  termini  fissati  dal
  regolamento  stesso  -  Asserita  indebita invasione della sfera di
  competenza  regionale  mediante  atto  di  natura  regolamentare  -
  Adozione del regolamento impugnato senza il parere delle competenti
  Commissioni  parlamentari  previsto  dall'art.  20,  comma 8, legge
  n. 59/1997  Incidenza  sul principio di autonomia finanziaria della
  Regione   -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale
  n. 408/1998.
- D.P.R.  7 dicembre 2000, n. 440, art. 1, comma 1, lett. a), c), e),
  g), k), r), s), t) e u).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
(GU n.18 del 9-5-2001 )
    Ricorso  per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione del
Veneto, in persona dell'avv. Fabio Gava, vice presidente della giunta
(in  assenza  del  presidente),  autorizzato  con deliberazione della
giunta  n. 760 del 23 marzo 2001, rappresentata e difesa, per mandato
a  margine  del  presente  atto dall'avv. prof. Mario Bertolissi, del
Foro  di  Padova  e  dall'avv.  Romano  Morra, della direzione affari
legali  della Regione, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio
dell'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri n.5;
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri:
        per   la   dichiarazione   che   non  spetta  allo  Stato  di
disciplinare  con regolamento i procedimenti amministrativi afferenti
alla   struttura   denominata   "sportello  unico  per  le  attivita'
produttive",  incidendo sulle competenze regionali di normazione e di
esercizio  di  funzioni  e  compiti  amministrativi,  di  cui essa e'
titolare   per  Costituzione  o  che  ad  essa  sono  stati  comunque
"conferiti";
        e per il conseguente annullamento del d.P.R. 7 dicembre 2000,
n. 440,   di   emanazione   del  "regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 447,  in  materia  di  sportelli  unici  per  gli  impianti
produttivi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 33  del  9  febbraio 2001, con particolare riferimento all'art. 1,
comma 1, lett. a), c), e), g), k), r), s), t), u);
        per   violazione   degli   articoli  117,  118  e  119  della
Costituzione.

                              F a t t o

    1.  -  Nel contesto di una "Delega al Governo per il conferimento
di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione amministrativa", l'art. 20 della legge
15  marzo  1997,  n. 59,  ha  previsto  una  legge  annuale  "per  la
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi", da
disciplinare  successivamente con regolamenti del Governo. Il comma 8
del medesimo articolo ha stabilito che, "in sede di prima attuazione"
della  legge,  siano "emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1"; tra di essi,
vengono  qui  in  rilievo  quelli indicati al n. 26 ("Procedimento di
autorizzazione  per  la realizzazione di nuovi impianti produttivi"),
al  n. 42  ("Procedure  relative all'incentivazione, all'ampliamento,
alla  ristrutturazione  e riconversione degli impianti industriali"),
al n. 43 ("Procedure per la localizzazione degli impianti industriali
e  per  la  determinazione  delle  aree  destinate  agli insediamenti
produttivi"),  e  al  n. 50  ("Procedimento per l'esecuzione di opere
interne  nei fabbricati ad uso impresa"). Giova sin d'ora notare che,
nell'allegato  n. 1  alla  legge  n. 59, al "titolo" dei procedimenti
delegificati   si  accompagna  l'indicazione  della  fonti  normative
statali dalle quali essi risultano regolati.
    Il   Governo   ha   esercitato   il   potere  ad  esso  conferito
dall'art. 20,  comma  8,  legge  59  cit.,  per quanto qui interessa,
mediante il regolamento emanato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.
    Anteriormente al d.P.R. n. 447, erano stati adottati vari decreti
legislativi  di attuazione della legge n. 59/1997, e, in particolare,
i dd.lgs. n. 112 e n. 114 del 1998. Del decreto n. 112 rileva qui, in
modo  immediato,  il  Capo  IV, dedicato ai "Conferimenti ai comuni e
sportello unico per le attivita' produttive" (artt. 23-27).
    Il  regolamento  n. 447/1998 e' stato ora sovellato con il d.P.R.
n. 440 del 2000.
    2.  -  L'atto  che da' origine al presente conflitto interferisce
con  le  competenze  della  Regione attraverso cinque disposizioni (o
gruppi di disposizioni).
    2.1.   -   La  lett.  a)  dell'art. 1  ridefinisce  il  campo  di
applicazione  del regolamento del 1998, affermando che gli "impianti"
che  esso  prende in considerazione, sono quelli "relativi a tutte le
attivita'  di  produzione  di  beni  e servizi, comprese le attivita'
agricole, commerciali, artigiane, turistiche ed alberghiere ...". Non
vi  e'  dunque materia regionale, "propria" o "delegata", che rimanga
esclusa dalla disciplina governativa.
    2.2.  -  Altre  disposizioni  modificano  le norme concernenti il
"procedimento  semplificato",  mediante  conferenza  di  servizi  (si
tratta  del  procedimento  di applicazione "generale", secondo quanto
risulta  dall'incipit  del primo comma dell'art. 4, rimasto sul punto
invariato).
    Le  innovazioni  sono  sostanziali.  In precedenza l'unicita' del
"contenitore"  (id est: del procedimento) non escludeva la permanenza
"sostanziale" delle funzioni amministrative preordinate alla cura dei
diversi interessi pubblici, e non escludeva, conseguentemente, che le
varie  amministrazioni  competenti  continuassero  ad adottare i loro
"atti  autorizzatori o di consenso", i quali venivano poi "unificati"
dalla  struttura  competente (art. 4, comma 1). Ora, invece, mediante
la  lett. c) dell'art. 1, si stabilisce che il procedimento e' unico,
nel  senso  che  sono  soppresse  (e/o trasformate) tutte le funzioni
amministrative in precedenza attribuite ai diversi enti: la struttura
unica  adotta  "il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento", ed
adotta  anche  direttamente  "gli atti istruttori e i pareri tecnici,
comunque denominati dalle normative vigenti".
    Le  altre  amministrazioni  intervengono nel procedimento solo in
via  eventuale (se la struttura unica ritiene di avvalersene), e solo
per  la adozione di atti, che sono "trasformati" in "atti istruttori"
e in "pareri tecnici" (come confermano le innovazioni della lett. e).
    Anche  nel  caso  in  cui,  nel corso dell'iter, sia convocata la
conferenza  di  servizi  (cio'  che dipende, in buona sostanza, dalla
stessa  struttura  comunale,  potendo  essa  svolgere direttamente le
attivita'  "istruttorie"), le funzioni regionali (o degli altri enti,
disciplinati   con   legge   della  Regione)  diventano  funzioni  di
"amministrazione consultiva" (lett. g); con riferimento alle varianti
urbanistiche  eventualmente  occorrenti  per  la  realizzazione degli
impianti,  la  lett.  k)  esclude poi la necessita' dell'approvazione
della Regione.
    2.3.  -  Altre  modifiche  riguardano  il  "procedimento mediante
autocertificazione" (di cui al Capo III del regolamento n. 447).
    Le  funzioni  di "accertamento" delle autocertificazioni, e, piu'
in  generale, tutte le funzioni di "controllo" vengono assegnate alla
"struttura"  comunale  (dall'art. 1, lett. r); ed s): spetta ad essa,
quindi   la   verifica   della   conformita'   di  quanto  dichiarato
dall'interessato   con  le  norme  relative  alla  prevenzione  degli
incendi,  alla sicurezza degli impianti, alle emissioni inquinanti in
atmosfera, alle emissioni nei corpi idrici, etc. (sinteticamente: con
tutte   le   norme   considerate  nel  comma  2  dell'art. 7,  d.P.R.
n. 447/1998).
    Solo  se  la  struttura  comunale  riterra' di avvalersene, altre
amministrazioni  pubbliche  potranno  svolgere  queste verifiche; del
resto,  il  comma 3 dell'art. 7, che pure continua a fare riferimento
alla  permanenza  della  funzione  di controllo, viene modificato nel
senso  che gli enti diversi dal comune non sono piu' "competenti", ma
solo "interessati".
    2.4.  -  Alla  stessa  "logica"  delle modifiche appena ricordate
risponde  la  lett.  t)  del  decreto impugnato, che interviene sulla
"procedura  di  collaudo":  i  tecnici che vi prendono parte non sono
piu'  quelli  dipendenti  "dalle  amministrazioni competenti ai sensi
della  normativa  vigente",  ma  quelli della struttura comunale, "la
quale  a  tal  fine  puo' avvalersi del personale dipendente da altre
amministrazioni".
    2.5.  -  Da ultimo, la lett. u) sostituisce l'art. 10 del decreto
n. 447,  il  quale,  nella  versione  originaria,  faceva  salve  "le
disposizioni  che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di
spese  o  diritti  in  relazione  ai  procedimenti  disciplinati  dal
presente regolamento".
    Ora la competenza a riscuotere tali importi viene attribuita alla
"struttura  responsabile  del  procedimento"; la misura di essi viene
dimezzata  nel  caso  del  "procedimento  per autocertificazione"; la
stessa  percezione  delle  somme  -  da parte della Regione e di enti
diversi  dal  comune  - diventa meramente eventuale, essendo prevista
solo  per  il  caso  in cui la amministrazione abbia svolto attivita'
istruttoria  (cio'  che,  come  si  e' detto, dipende dalla struttura
procedente):  si  introduce  surrettiziamente una "sanzione" a carico
della  Regione (e degli altri enti), in quanto si prevede che, se non
sono  rispettati i termini fissati dallo stesso regolamento, le spese
e  i  diritti  (che  pure  vengono  riscossi),  non sono riversati ai
soggetti ai quali essi spetterebbero, secondo la normativa vigente.
    3. - Dalla  descrizione  che precede, pur sintetica, risulta come
il  d.P.R.  n. 440/2000  interferisca  pesantemente con le competenze
regionali, tanto di normazione, quanto di amministrazione.
    Il  regolamento  si sostituisce alle fonti pregresse, sia statali
che regionali, ridisciplinando compiti e funzioni, in materie proprie
della Regione, o ad essa conferite.
    Le  modifiche alle procedure di valutazione di impatto ambientale
(VIA)  si  sovrappongono  alla  disciplina  di cui alla legge reg. 26
marzo  1999, n. 10; in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti,
viene superata la disciplina recata dalla legge reg. 21 gennaio 2000,
di  attuazione  del  d.lgs.  n. 22/1997;  abrogata  e'  la disciplina
procedimentale  recata  dal  titolo  III della legge reg. 30 dicembre
1997,  n. 44,  per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e
turismo;  per  quanto  riguarda  il  commercio,  il decreto n. 440 si
sovrappone  alla legge reg. 9 agosto 1999, n. 37, approvata a seguito
del  d.lgs.  31  marzo  1998,  n. 114:  la fonte statale mette "fuori
gioco"  la diversa disciplina regionale in ordine alla individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, alle modalita'
di funzionamento della conferenza di servizi, etc.
    Come  si  nota,  le  discipline  regionali interessate sono tanto
anteriori,   quanto   successive,   alla   legge  n. 59/1997,  ed  ai
conseguenti decreti legislativi di svolgimento. Oltre a cio', nessuna
disposizione  del  decreto  n. 440  autorizza  ad  escludere che esso
vincoli anche per il futuro la normazione regionale.
    L'invasione  delle  competenze della Regione, oltre che risultare
dal   testo   delle   disposizioni,   risponde   all'intenzione   del
"legislatore".  Nella  relazione  governativa  al  provvedimento,  si
legge,  in  generale,  che  "non  si  tratta ... semplicemente ... di
costituire  un'unica "interfaccia per le imprese, ma ... si introduce
una   riorganizzazione  dell'amministrazione,  nei  vari  livelli  di
governo". Commentando singole innovazioni, poi, la medesima relazione
esplicita   che   "le   amministrazioni   diverse   dalla   struttura
responsabile  del procedimento partecipano al procedimento solo se la
struttura  stessa  intenda avvalersene", e che la modifica introdotta
dalla   lett.   g)  "e'  volta  ad  identificare  piu'  correttamente
l'attivita'  svolta da amministrazioni diverse dallo sportello unico,
come    attivita'    istruttoria   piuttosto   che   come   attivita'
autorizzatoria".
    In  considerazione  del contenuto e degli effetti del regolamento
n. 440  del  2000,  esso  risulta  lesivo  delle  attribuzioni  della
ricorrente per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    4.  -  Violazione  degli  artt. 117,  118  e  119  Cost., a causa
dell'imposizione   di   limiti  alla  Regione  con  norme  di  natura
regolamentare.
    Dalle  citate  disposizioni costituzionali si ricava il principio
che  vincoli  alle  Regioni  possono  derivare solo da norme di rango
primario, e che solo norme legislative possono abrogare o sostituirsi
alla legge regionale.
    Cio'  e'  stato  varie  volte  riconosciuto dalla giurisprudenza:
"secondo  il  consolidato  orientamento  della  Corte, un regolamento
(governativo  o  ministeriale)  non  puo'  contenere  norme miranti a
limitare  la  sfera  di  competenza  delle Regioni nelle materie loro
attribuite, in quanto esse "non sono soggette, in linea di principio,
alla  disciplina  dettata  con  i  regolamenti  governativi (sentenze
n. 507  del  2000  e n. 352 del 1998). Infatti "la regola di base nei
rapporti  fra  fonti  secondarie  statali e fonti regionali e' quella
della  separazione  delle  competenze,  tale  da  porre le Regioni al
riparo  dalle  interferenze  dell'esecutivo centrale (sentenza n. 250
del  1996);  e  quindi  la potesta' regolamentare volta ad attuare la
legge statale non puo' disciplinare materie riservate alla competenza
regionale  (sentenze  nn.  420 del 1999, 482 e 333 del 1995, 461 e 97
del  1992)":  cosi'  si  legge nella recentissima decisione n. 84 del
2001,  con  esplicito riguardo alla posizione delle Regioni ordinarie
(pur se il conflitto deciso era promosso da una Provincia autonoma).
    Ne'  la  posizione  della  Corte  muta  con  riferimento  ai c.d.
regolamenti  di  delegificazione,  alla  cui  categoria appartiene il
decreto  n. 440  (espressamente  in  tal senso sono, tra le altre, la
sent.  n. 465/1991, e la sent. n. 482/1995, rispettivamente al n. 2 e
al n. 8 della motivazione in diritto).
    Le  disposizioni  impugnate sono dunque lesive delle attribuzioni
regionali  per  il  solo  fatto  di essere poste da un atto di natura
regolamentare.
    5. - Violazione  degli  artt. 117,  118  e  119  Cost.,  a  causa
dell'imposizione   di   limiti  alla  Regione  con  norme  di  natura
regolamentare,   adottate   in  violazione  delle  prescritte  regole
procedimentali.
    L'art. 20,  comma  8,  legge  n. 59/1997,  sulla  cui  base  deve
ritenersi  adottato  il  regolamento  impugnato (cosi' come il d.P.R.
n. 447/1998,  che  esso  modifica), stabilisce - attraverso il rinvio
alle  "modalita'"  del  comma  3  del  medesimo  articolo  -  che nel
procedimento   normativo   intervenga   il  parere  delle  competenti
commissioni parlamentari.
    Dal  preambolo  del  regolamento n. 440/2000, non risulta, pero',
che  il  Governo  abbia provveduto ad acquisire il necessario parere,
ne' risulta l'inutile decorso del termine di trenta giorni, assegnato
alle  commissioni  per  pronunciarsi  (evenienza  alla quale l'ultimo
periodo  del  citato  comma  3  subordina  la possibilita' di emanare
comunque il regolamento).
    In  via  subordinata al mancato accoglimento del motivo di cui al
numero  precedente,  la  Regione  denuncia  la  lesione della propria
posizione costituzionale, derivante dall'inosservanza procedimentale.
Invero,  pur  ammettendo  che  anche  regolamenti governativi possano
intervenire  nelle  materie regionali, la previsione del parere delle
commissioni  vale  in qualche modo a consentire che il Parlamento sia
comunque  informato  della  normativa  che  il  Governo  impone  alle
Regioni,  mettendolo  in  condizione di verificarne la corrispondenza
alle  finalita'  e ai criteri stabiliti dalla legge; in tal modo, sia
pure   parzialmente,   i   vincoli  imposti  alle  Regioni  sarebbero
riconducibili  al  Parlamento,  unico  organo  statale  al  quale  in
definitiva  quei vincoli si devono poter ricondurre, sulla base delle
disposizioni  costituzionali  invocate.  In  questi  termini, l'avere
omesso  di acquisire il parere delle commissioni ha concretizzato una
lesione delle attribuzioni della ricorrente.
    6.  -  Violazione  delle  funzioni  legislative ed amministrative
attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    6.1.  -  Come  esposto in narrativa, il regolamento interviene in
materie sicuramente spettanti alla competenza legislativa concorrente
della  Regione:  basti  pensare alla agricoltura, all'artigianato, al
turismo   e  all'industria  alberghiera  ...  Si  tratta  di  materie
attribuite  dall'art.  117  Cost., e "specificate" dalla copiosissima
legislazione di settore.
    Orbene,  all'interno  di  tali  materie,  il  regolamento  n. 440
"ritaglia" un settore "trasversale", individuato dal riferimento agli
"impianti  produttivi",  "relativi a tutte le attivita' di produzione
di  beni  e  servizi",  ed  attribuisce  al comune il potere unico di
autorizzare    l'"impianto",    "degradando"    tutte   le   funzioni
amministrative  "interferenti"  (salvo,  forse,  per quelle attinenti
alla  VIA) a funzioni consultive ed istruttorie (le quali hanno, come
e'  ovvio,  se  le  parole hanno un senso), una natura ben diversa da
quelle di amministrazione "attiva".
    In  tal  modo,  pero', vengono irrimediabilmente lese le funzioni
legislative  ed  amministrative,  costituzionalmente  spettanti  alla
Regione.
    Invero,  se e' innegabile che nella disciplina complessiva di una
qualsiasi attivita' produttiva insistono interessi diversi, cosicche'
possono  essere  indispensabili od opportuni moduli procedimentali di
coordinamento e altrettanto vero che nell'impostazione costituzionale
quegli interessi sono afferenti a materie diverse, alcune delle quali
attribuite  alla  competenza delle Regioni: le funzioni relative alla
cura  di  quegli interessi non possono pertanto essere ridotte a mere
funzioni consultive od istruttorie.
    6.2.  -  Il  registro  n. 440/2000 lede le attribuzioni regionali
anche attraverso la violazione delle norme statali di rango primario,
"attuative" del titolo V della Carta costituzionale.
    6.2.1.  -  Come  si  e' sopra ricordato, il potere esercitato dal
Governo  va  ricondotto  all'art. 20.,  comma 8, legge n. 59/1997, in
relazione ai nn. 26, 42, 43 e 50 dell'allegato l alla medesima.
    Naturalmente,  nell'individuazione  dei procedimenti delegificati
non si puo' prescindere dalla considerazione delle norme primarie che
sono  richiamate,  per  ciascun  "numero",  nello  stesso allegato 1.
Orbene,  in  tale  prospettiva, risulta chiaro: a) che i procedimenti
delegificati non riguardano qualunque tipo di "impianto", ma soltanto
quelli "industriali"; b) che, comunque, il riferimento alla attivita'
industriale  non  e'  idoneo  ad  "unificare"  e  a  "delegificare" i
procedimenti   preordinati  alla  cura  di  qualsiasi  interesse,  ma
soltanto  quelli  relativi  agli  interessi  considerati dalle stesse
leggi  richiamate  nell'allegato  (ad  esempio,  il n. 26 menziona la
legge  5  novembre  1971,  n. 1086,  di  disciplina  delle  opere  in
conglomerato  cementizio  armato, normale e precompresso: sono dunque
gli  interessi  pubblici  relativi  all'uso  di  tali  materiali, che
potranno  essere  presi in considerazione dal regolamento concernente
il  "procedimento  di  autorizzazione  per  la realizzazione di nuovi
impianti produttivi").
    Gia'  in  considerazione  del  primo  di  questi  elementi, e con
riserva  di sviluppare il motivo nel seguito del giudizio, puo' dirsi
che  viola  le  competenze della Regione l'estensione dello sportello
unico,  operata dalla lett. a), agli impianti relativi alle attivita'
agricole, artigiane, turistiche o alberghiere.
    6.2.2.  -  L'art.  20,  comma  8,  legge  n. 59/1997, deve essere
interpretato  alla  luce  dell'intera  legge  n. 59.  In particolare,
occorre  tenere  presente  che:  il Capo I di essa prevede una delega
legislativa  per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e
agli  enti  locali,  da  esercitare  entro  un certo termine (art. 1,
art. 3);   si   stabilisce   che  siano  le  Regioni  a  disciplinare
legislativamente  le funzioni e i compiti conferiti nelle "materie di
cui  all'art.  117,  primo  comma, della Costituzione", mentre "nelle
restanti  materie  spetta  alle  regioni  il  potere di emanare norme
attuative  ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione"
(art.  2,  comma 1); si aggiunge poi che "in ogni caso, la disciplina
della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti ai sensi dell'art. l e' disposta, secondo le
rispettive   competenze   e  nell'ambito  della  rispettiva  potesta'
normativa,  dalle  Regioni e dagli enti locali" (art. 2, comma 2). Il
successivo  art. 4  prevede che, anche nelle materie "proprie", siano
solo le Regioni a ridistribuire le funzioni agli enti locali "minori"
(mentre  nelle  altre  materie  vi  puo'  provvedere lo Stato, ma con
decreto legislativo); infine, si e' istituito un "anomalo" meccanismo
di  "sostituzione" statale alla Regione, ma solo - ed e' il punto che
qui interessa - attraverso lo strumento dell'atto con forza di legge.
    Ora,  o  si  ammette che i regolamenti di delegificazione debbano
rispettare  quanto risultante dalla legge n. 59, per quanto ha tratto
con  le competenze regionali e degli enti locali: ed allora il d.P.R.
n. 440/2000   e'  illegittimo,  perche'  -  come  dice  la  relazione
dell'Esecutivo     -    esso    "introduce    una    riorganizzazione
dell'amministrazione  nei  vari  livelli  di  governo,  svolgendo  un
compito  affidato  ai  decreti  legislativi  e  alle leggi regionali;
oppure,  occorre  ammettere  che,  con  i  regolamenti  de quibus, il
Governo  possa  in  qualunque momento ri-disciplinare e ri-attribuire
funzioni e compiti amministrativi.
    Ad  avviso  della  ricorrente,  lo  strumento di cui all'art. 20,
legge  n. 59/1997,  come  inteso  ed utilizzato dal Governo, non solo
scardina   il   sistema   dei   rapporti   tra  legge  e  regolamento
nell'ordinamento   statale,   non   tanto   decostituzionalizza,   ma
addirittura delegifica l'autonomia costituzionale delle Regioni.
    E'   utile   ora   aggiungere  che  la  lesione  della  posizione
costituzionale della ricorrente deriva immediatamente dal regolamento
impugnato.   Invero,   la   Corte  costituzionale,  con  la  sentenza
n. 408/1998,  decidendo  su  una  impugnativa  concernente proprio le
disposizioni dell'art. 20, legge n. 59/1997, ha gia' statuito che non
e'  possibile  attribuire  ad  esse  "un  significato  che riguardi o
comprenda  l'attitudine  di  future  norme  regolamentari  statali  a
disciplinare materie di competenza regionale".
    6.3.  - Il d.P.R. n. 440/2000, nel preambolo, richiama il decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112; e la citata relazione governativa
sembra  considerare  -  quale  base  legale  del  regolamento  -  gli
artt. 23-27  del  d.lgs. n. 112. In effetti, l'art. 25 prevede che il
procedimento  in  materia  di  autorizzazione  all'insediamento delle
attivita'  produttive sia disciplinato con uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 20, comma 8, legge n. 59/1997.
    Gli  artt. 23-27  del  decreto  legislativo  n. 112  del 1998 non
valgono,  pero',  ad  escludere  il  carattere lesivo del regolamento
impugnato.
    Se  non  se  ne  vogliono  ricavare  norme  incostituzionali,  le
disposizioni del d.lgs. n. 112, lette alla luce della legge di delega
nel  suo  insieme, sono da intendere nel senso che il conferimento ai
Comuni  si  deve  sostanziare  "non in un effettivo spostamento della
titolarita'   delle   funzioni  quando  esse  attengono  ad  impianti
produttivi,   ma   nella   unitaria   convergenza  procedimentale  (e
formalizzazione  provvedimentale  conclusiva)  nel Comune di tutte le
funzioni  coinvolte,  ferma  restandone  la  titolarita'  in  capo ai
soggetti  cui  ordinariamente  e'  demandata  la  cura  dei  relativi
interessi"  (cosi'  M.  Colucci, Commento all'art. 23, in Le Regioni,
1998,  572):  ed  allora  il  decreto impugnato e' illegittimo, per i
motivi sopra esposti, in quanto esso indiscutibilmente sposta in capo
ai  minori  enti locali competenze "sostanziali" di cura di interessi
afferenti alle materie regionali.
    7.  -  Violazione  delle  funzioni  legislative ed amministrative
attribuite  alla  Regione  ai  sensi  degli art. 117, comma 2, e 118,
secondo comma, Cost.
    Le   osservazioni   svolte   sub   n. 5.2.   danno   conto  della
illegittimita'  del  decreto n. 440, anche nella parte in cui esso si
riferisce  ad  impianti relativi ad attivita' produttive incidenti su
materie  non comprese nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 117
della Costituzione.
    Invero,  pure  per  tali  materie  il Capo I della legge n. 59 ha
previsto  forme  legislative per l'attribuzione e la disciplina delle
funzioni,  ed  ha  assicurato,  in  tale contesto, anche alle regioni
poteri e funzioni basti, ad esempio ricordare, per guanto riguarda il
"commercio", il d.lgs. n. 114/1998, cui e' seguita, per il Veneto, la
legge regionale n. 37/1999.
    8.   -   Violazione   dell'art. 119   Cost.   L'art. 10,   d.P.R.
n. 447/1998, come novellato dalla lett. u) del d.P.R. n. 440, lede le
attribuzioni  della  Regione,  oltre che per i motivi sopra indicati,
anche per violazione dell'art. 119 Cost.
    Le  leggi  regionali  che  stabiliscono  in  materia  di  spese e
diritti,   e  che  concorrono  a  dare  concretezza  alla  "autonomia
finanziaria" della Regione, sono sostituite dal regolamento, il quale
modifica  anche i presupposti di imposizione di quelle prestazioni, e
cio',  al  di  fuori  di  una  qualunque  norma di rango legislativo,
indiscutibilmente    necessaria    ai   sensi   dell'art. 119   della
Costituzione.
                              P. Q. M.
    La  regione  ricorrente chiede che la Corte costituzionale voglia
dichiarare  che non spetta allo Stato di disciplinare con regolamento
i  procedimenti  amministrativi  afferenti  alla struttura denominata
"sportello  unico  per  le  attivita'  produttive",  incidendo  sulle
competenze regionali di normazione di esercizio di funzioni e compiti
amministrativi,  di  cui  essa  e' titolare per Costituzione o che ad
essa  sono  stati  comunque  "conferiti";  e  voglia conseguentemente
annullare   il   d.P.R.   7  dicembre  2000,  n. 440,  con  specifico
riferimento  all'art. 1,  comma  1, lett. a), c), e), g), k), r), s),
t), u).
    Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 760 del 23
marzo   2001,   di   autorizzazione   a  sollevare  il  conflitto  di
attribuzioni.
        Padova-Venezia-Roma, addi' 9 aprile 2001
           Avv. prof. Mario Bertolissi - Avv. Romano Morra
01C0412