N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 aprile 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 aprile 2001 (della Regione Veneto) Amministrazione pubblica - Disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti alla struttura denominata"sportello unico per le attivita' produttive" - Adozione di detta disciplina per tutte le attivita' di produzionedi beni e servizi, comprese le attivita' agricole, commerciali, artigiane, turistiche ed alberghiere - Soppressione e/o trasformazione di tutte le funzioni amministrative in precedenza attribuite ai diversi enti, con intervento eventuale degli stessi solo in relazione ad atti istruttori e a pareri tecnici - Previsione, anche in caso di convocazione della conferenza di servizi, della trasformazione in funzioni consultive delle funzioni regionali in materia - Esclusione della necessita' dell'approvazione regionale per le varianti urbanistiche eventualmente occorrenti per la realizzazione degli interventi - Assegnazione alla struttura comunale di tutte le funzioni di controllo in materia di autocertificazioni in relazione all'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti, alle emissioni inquinanti - Previsione dell'effettuazione dei collaudi mediante tecnici della struttura comunale, con possibilita' di avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni Attribuzione alla struttura stessa della riscossione di spese o diritti, in misura dimezzata in caso di autocertificazione - Previsione di percezione di somme da parte della Regione o di enti diversi dai comuni solo in caso di svolgimento di attivita' istruttorie nei termini fissati dal regolamento stesso - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale mediante atto di natura regolamentare - Adozione del regolamento impugnato senza il parere delle competenti Commissioni parlamentari previsto dall'art. 20, comma 8, legge n. 59/1997 Incidenza sul principio di autonomia finanziaria della Regione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 408/1998. - D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, art. 1, comma 1, lett. a), c), e), g), k), r), s), t) e u). - Costituzione, artt. 117, 118 e 119.(GU n.18 del 9-5-2001 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione del Veneto, in persona dell'avv. Fabio Gava, vice presidente della giunta (in assenza del presidente), autorizzato con deliberazione della giunta n. 760 del 23 marzo 2001, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto dall'avv. prof. Mario Bertolissi, del Foro di Padova e dall'avv. Romano Morra, della direzione affari legali della Regione, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri n.5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri: per la dichiarazione che non spetta allo Stato di disciplinare con regolamento i procedimenti amministrativi afferenti alla struttura denominata "sportello unico per le attivita' produttive", incidendo sulle competenze regionali di normazione e di esercizio di funzioni e compiti amministrativi, di cui essa e' titolare per Costituzione o che ad essa sono stati comunque "conferiti"; e per il conseguente annullamento del d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, di emanazione del "regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2001, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), c), e), g), k), r), s), t), u); per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. F a t t o 1. - Nel contesto di una "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione amministrativa", l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto una legge annuale "per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi", da disciplinare successivamente con regolamenti del Governo. Il comma 8 del medesimo articolo ha stabilito che, "in sede di prima attuazione" della legge, siano "emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1"; tra di essi, vengono qui in rilievo quelli indicati al n. 26 ("Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi"), al n. 42 ("Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali"), al n. 43 ("Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi"), e al n. 50 ("Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa"). Giova sin d'ora notare che, nell'allegato n. 1 alla legge n. 59, al "titolo" dei procedimenti delegificati si accompagna l'indicazione della fonti normative statali dalle quali essi risultano regolati. Il Governo ha esercitato il potere ad esso conferito dall'art. 20, comma 8, legge 59 cit., per quanto qui interessa, mediante il regolamento emanato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. Anteriormente al d.P.R. n. 447, erano stati adottati vari decreti legislativi di attuazione della legge n. 59/1997, e, in particolare, i dd.lgs. n. 112 e n. 114 del 1998. Del decreto n. 112 rileva qui, in modo immediato, il Capo IV, dedicato ai "Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attivita' produttive" (artt. 23-27). Il regolamento n. 447/1998 e' stato ora sovellato con il d.P.R. n. 440 del 2000. 2. - L'atto che da' origine al presente conflitto interferisce con le competenze della Regione attraverso cinque disposizioni (o gruppi di disposizioni). 2.1. - La lett. a) dell'art. 1 ridefinisce il campo di applicazione del regolamento del 1998, affermando che gli "impianti" che esso prende in considerazione, sono quelli "relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e servizi, comprese le attivita' agricole, commerciali, artigiane, turistiche ed alberghiere ...". Non vi e' dunque materia regionale, "propria" o "delegata", che rimanga esclusa dalla disciplina governativa. 2.2. - Altre disposizioni modificano le norme concernenti il "procedimento semplificato", mediante conferenza di servizi (si tratta del procedimento di applicazione "generale", secondo quanto risulta dall'incipit del primo comma dell'art. 4, rimasto sul punto invariato). Le innovazioni sono sostanziali. In precedenza l'unicita' del "contenitore" (id est: del procedimento) non escludeva la permanenza "sostanziale" delle funzioni amministrative preordinate alla cura dei diversi interessi pubblici, e non escludeva, conseguentemente, che le varie amministrazioni competenti continuassero ad adottare i loro "atti autorizzatori o di consenso", i quali venivano poi "unificati" dalla struttura competente (art. 4, comma 1). Ora, invece, mediante la lett. c) dell'art. 1, si stabilisce che il procedimento e' unico, nel senso che sono soppresse (e/o trasformate) tutte le funzioni amministrative in precedenza attribuite ai diversi enti: la struttura unica adotta "il provvedimento conclusivo del procedimento", ed adotta anche direttamente "gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti". Le altre amministrazioni intervengono nel procedimento solo in via eventuale (se la struttura unica ritiene di avvalersene), e solo per la adozione di atti, che sono "trasformati" in "atti istruttori" e in "pareri tecnici" (come confermano le innovazioni della lett. e). Anche nel caso in cui, nel corso dell'iter, sia convocata la conferenza di servizi (cio' che dipende, in buona sostanza, dalla stessa struttura comunale, potendo essa svolgere direttamente le attivita' "istruttorie"), le funzioni regionali (o degli altri enti, disciplinati con legge della Regione) diventano funzioni di "amministrazione consultiva" (lett. g); con riferimento alle varianti urbanistiche eventualmente occorrenti per la realizzazione degli impianti, la lett. k) esclude poi la necessita' dell'approvazione della Regione. 2.3. - Altre modifiche riguardano il "procedimento mediante autocertificazione" (di cui al Capo III del regolamento n. 447). Le funzioni di "accertamento" delle autocertificazioni, e, piu' in generale, tutte le funzioni di "controllo" vengono assegnate alla "struttura" comunale (dall'art. 1, lett. r); ed s): spetta ad essa, quindi la verifica della conformita' di quanto dichiarato dall'interessato con le norme relative alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti, alle emissioni inquinanti in atmosfera, alle emissioni nei corpi idrici, etc. (sinteticamente: con tutte le norme considerate nel comma 2 dell'art. 7, d.P.R. n. 447/1998). Solo se la struttura comunale riterra' di avvalersene, altre amministrazioni pubbliche potranno svolgere queste verifiche; del resto, il comma 3 dell'art. 7, che pure continua a fare riferimento alla permanenza della funzione di controllo, viene modificato nel senso che gli enti diversi dal comune non sono piu' "competenti", ma solo "interessati". 2.4. - Alla stessa "logica" delle modifiche appena ricordate risponde la lett. t) del decreto impugnato, che interviene sulla "procedura di collaudo": i tecnici che vi prendono parte non sono piu' quelli dipendenti "dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente", ma quelli della struttura comunale, "la quale a tal fine puo' avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni". 2.5. - Da ultimo, la lett. u) sostituisce l'art. 10 del decreto n. 447, il quale, nella versione originaria, faceva salve "le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento". Ora la competenza a riscuotere tali importi viene attribuita alla "struttura responsabile del procedimento"; la misura di essi viene dimezzata nel caso del "procedimento per autocertificazione"; la stessa percezione delle somme - da parte della Regione e di enti diversi dal comune - diventa meramente eventuale, essendo prevista solo per il caso in cui la amministrazione abbia svolto attivita' istruttoria (cio' che, come si e' detto, dipende dalla struttura procedente): si introduce surrettiziamente una "sanzione" a carico della Regione (e degli altri enti), in quanto si prevede che, se non sono rispettati i termini fissati dallo stesso regolamento, le spese e i diritti (che pure vengono riscossi), non sono riversati ai soggetti ai quali essi spetterebbero, secondo la normativa vigente. 3. - Dalla descrizione che precede, pur sintetica, risulta come il d.P.R. n. 440/2000 interferisca pesantemente con le competenze regionali, tanto di normazione, quanto di amministrazione. Il regolamento si sostituisce alle fonti pregresse, sia statali che regionali, ridisciplinando compiti e funzioni, in materie proprie della Regione, o ad essa conferite. Le modifiche alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) si sovrappongono alla disciplina di cui alla legge reg. 26 marzo 1999, n. 10; in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, viene superata la disciplina recata dalla legge reg. 21 gennaio 2000, di attuazione del d.lgs. n. 22/1997; abrogata e' la disciplina procedimentale recata dal titolo III della legge reg. 30 dicembre 1997, n. 44, per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo; per quanto riguarda il commercio, il decreto n. 440 si sovrappone alla legge reg. 9 agosto 1999, n. 37, approvata a seguito del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114: la fonte statale mette "fuori gioco" la diversa disciplina regionale in ordine alla individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, alle modalita' di funzionamento della conferenza di servizi, etc. Come si nota, le discipline regionali interessate sono tanto anteriori, quanto successive, alla legge n. 59/1997, ed ai conseguenti decreti legislativi di svolgimento. Oltre a cio', nessuna disposizione del decreto n. 440 autorizza ad escludere che esso vincoli anche per il futuro la normazione regionale. L'invasione delle competenze della Regione, oltre che risultare dal testo delle disposizioni, risponde all'intenzione del "legislatore". Nella relazione governativa al provvedimento, si legge, in generale, che "non si tratta ... semplicemente ... di costituire un'unica "interfaccia per le imprese, ma ... si introduce una riorganizzazione dell'amministrazione, nei vari livelli di governo". Commentando singole innovazioni, poi, la medesima relazione esplicita che "le amministrazioni diverse dalla struttura responsabile del procedimento partecipano al procedimento solo se la struttura stessa intenda avvalersene", e che la modifica introdotta dalla lett. g) "e' volta ad identificare piu' correttamente l'attivita' svolta da amministrazioni diverse dallo sportello unico, come attivita' istruttoria piuttosto che come attivita' autorizzatoria". In considerazione del contenuto e degli effetti del regolamento n. 440 del 2000, esso risulta lesivo delle attribuzioni della ricorrente per i seguenti motivi di D i r i t t o 4. - Violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., a causa dell'imposizione di limiti alla Regione con norme di natura regolamentare. Dalle citate disposizioni costituzionali si ricava il principio che vincoli alle Regioni possono derivare solo da norme di rango primario, e che solo norme legislative possono abrogare o sostituirsi alla legge regionale. Cio' e' stato varie volte riconosciuto dalla giurisprudenza: "secondo il consolidato orientamento della Corte, un regolamento (governativo o ministeriale) non puo' contenere norme miranti a limitare la sfera di competenza delle Regioni nelle materie loro attribuite, in quanto esse "non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi (sentenze n. 507 del 2000 e n. 352 del 1998). Infatti "la regola di base nei rapporti fra fonti secondarie statali e fonti regionali e' quella della separazione delle competenze, tale da porre le Regioni al riparo dalle interferenze dell'esecutivo centrale (sentenza n. 250 del 1996); e quindi la potesta' regolamentare volta ad attuare la legge statale non puo' disciplinare materie riservate alla competenza regionale (sentenze nn. 420 del 1999, 482 e 333 del 1995, 461 e 97 del 1992)": cosi' si legge nella recentissima decisione n. 84 del 2001, con esplicito riguardo alla posizione delle Regioni ordinarie (pur se il conflitto deciso era promosso da una Provincia autonoma). Ne' la posizione della Corte muta con riferimento ai c.d. regolamenti di delegificazione, alla cui categoria appartiene il decreto n. 440 (espressamente in tal senso sono, tra le altre, la sent. n. 465/1991, e la sent. n. 482/1995, rispettivamente al n. 2 e al n. 8 della motivazione in diritto). Le disposizioni impugnate sono dunque lesive delle attribuzioni regionali per il solo fatto di essere poste da un atto di natura regolamentare. 5. - Violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., a causa dell'imposizione di limiti alla Regione con norme di natura regolamentare, adottate in violazione delle prescritte regole procedimentali. L'art. 20, comma 8, legge n. 59/1997, sulla cui base deve ritenersi adottato il regolamento impugnato (cosi' come il d.P.R. n. 447/1998, che esso modifica), stabilisce - attraverso il rinvio alle "modalita'" del comma 3 del medesimo articolo - che nel procedimento normativo intervenga il parere delle competenti commissioni parlamentari. Dal preambolo del regolamento n. 440/2000, non risulta, pero', che il Governo abbia provveduto ad acquisire il necessario parere, ne' risulta l'inutile decorso del termine di trenta giorni, assegnato alle commissioni per pronunciarsi (evenienza alla quale l'ultimo periodo del citato comma 3 subordina la possibilita' di emanare comunque il regolamento). In via subordinata al mancato accoglimento del motivo di cui al numero precedente, la Regione denuncia la lesione della propria posizione costituzionale, derivante dall'inosservanza procedimentale. Invero, pur ammettendo che anche regolamenti governativi possano intervenire nelle materie regionali, la previsione del parere delle commissioni vale in qualche modo a consentire che il Parlamento sia comunque informato della normativa che il Governo impone alle Regioni, mettendolo in condizione di verificarne la corrispondenza alle finalita' e ai criteri stabiliti dalla legge; in tal modo, sia pure parzialmente, i vincoli imposti alle Regioni sarebbero riconducibili al Parlamento, unico organo statale al quale in definitiva quei vincoli si devono poter ricondurre, sulla base delle disposizioni costituzionali invocate. In questi termini, l'avere omesso di acquisire il parere delle commissioni ha concretizzato una lesione delle attribuzioni della ricorrente. 6. - Violazione delle funzioni legislative ed amministrative attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. 6.1. - Come esposto in narrativa, il regolamento interviene in materie sicuramente spettanti alla competenza legislativa concorrente della Regione: basti pensare alla agricoltura, all'artigianato, al turismo e all'industria alberghiera ... Si tratta di materie attribuite dall'art. 117 Cost., e "specificate" dalla copiosissima legislazione di settore. Orbene, all'interno di tali materie, il regolamento n. 440 "ritaglia" un settore "trasversale", individuato dal riferimento agli "impianti produttivi", "relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e servizi", ed attribuisce al comune il potere unico di autorizzare l'"impianto", "degradando" tutte le funzioni amministrative "interferenti" (salvo, forse, per quelle attinenti alla VIA) a funzioni consultive ed istruttorie (le quali hanno, come e' ovvio, se le parole hanno un senso), una natura ben diversa da quelle di amministrazione "attiva". In tal modo, pero', vengono irrimediabilmente lese le funzioni legislative ed amministrative, costituzionalmente spettanti alla Regione. Invero, se e' innegabile che nella disciplina complessiva di una qualsiasi attivita' produttiva insistono interessi diversi, cosicche' possono essere indispensabili od opportuni moduli procedimentali di coordinamento e altrettanto vero che nell'impostazione costituzionale quegli interessi sono afferenti a materie diverse, alcune delle quali attribuite alla competenza delle Regioni: le funzioni relative alla cura di quegli interessi non possono pertanto essere ridotte a mere funzioni consultive od istruttorie. 6.2. - Il registro n. 440/2000 lede le attribuzioni regionali anche attraverso la violazione delle norme statali di rango primario, "attuative" del titolo V della Carta costituzionale. 6.2.1. - Come si e' sopra ricordato, il potere esercitato dal Governo va ricondotto all'art. 20., comma 8, legge n. 59/1997, in relazione ai nn. 26, 42, 43 e 50 dell'allegato l alla medesima. Naturalmente, nell'individuazione dei procedimenti delegificati non si puo' prescindere dalla considerazione delle norme primarie che sono richiamate, per ciascun "numero", nello stesso allegato 1. Orbene, in tale prospettiva, risulta chiaro: a) che i procedimenti delegificati non riguardano qualunque tipo di "impianto", ma soltanto quelli "industriali"; b) che, comunque, il riferimento alla attivita' industriale non e' idoneo ad "unificare" e a "delegificare" i procedimenti preordinati alla cura di qualsiasi interesse, ma soltanto quelli relativi agli interessi considerati dalle stesse leggi richiamate nell'allegato (ad esempio, il n. 26 menziona la legge 5 novembre 1971, n. 1086, di disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso: sono dunque gli interessi pubblici relativi all'uso di tali materiali, che potranno essere presi in considerazione dal regolamento concernente il "procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi"). Gia' in considerazione del primo di questi elementi, e con riserva di sviluppare il motivo nel seguito del giudizio, puo' dirsi che viola le competenze della Regione l'estensione dello sportello unico, operata dalla lett. a), agli impianti relativi alle attivita' agricole, artigiane, turistiche o alberghiere. 6.2.2. - L'art. 20, comma 8, legge n. 59/1997, deve essere interpretato alla luce dell'intera legge n. 59. In particolare, occorre tenere presente che: il Capo I di essa prevede una delega legislativa per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, da esercitare entro un certo termine (art. 1, art. 3); si stabilisce che siano le Regioni a disciplinare legislativamente le funzioni e i compiti conferiti nelle "materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione", mentre "nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione" (art. 2, comma 1); si aggiunge poi che "in ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'art. l e' disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potesta' normativa, dalle Regioni e dagli enti locali" (art. 2, comma 2). Il successivo art. 4 prevede che, anche nelle materie "proprie", siano solo le Regioni a ridistribuire le funzioni agli enti locali "minori" (mentre nelle altre materie vi puo' provvedere lo Stato, ma con decreto legislativo); infine, si e' istituito un "anomalo" meccanismo di "sostituzione" statale alla Regione, ma solo - ed e' il punto che qui interessa - attraverso lo strumento dell'atto con forza di legge. Ora, o si ammette che i regolamenti di delegificazione debbano rispettare quanto risultante dalla legge n. 59, per quanto ha tratto con le competenze regionali e degli enti locali: ed allora il d.P.R. n. 440/2000 e' illegittimo, perche' - come dice la relazione dell'Esecutivo - esso "introduce una riorganizzazione dell'amministrazione nei vari livelli di governo, svolgendo un compito affidato ai decreti legislativi e alle leggi regionali; oppure, occorre ammettere che, con i regolamenti de quibus, il Governo possa in qualunque momento ri-disciplinare e ri-attribuire funzioni e compiti amministrativi. Ad avviso della ricorrente, lo strumento di cui all'art. 20, legge n. 59/1997, come inteso ed utilizzato dal Governo, non solo scardina il sistema dei rapporti tra legge e regolamento nell'ordinamento statale, non tanto decostituzionalizza, ma addirittura delegifica l'autonomia costituzionale delle Regioni. E' utile ora aggiungere che la lesione della posizione costituzionale della ricorrente deriva immediatamente dal regolamento impugnato. Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 408/1998, decidendo su una impugnativa concernente proprio le disposizioni dell'art. 20, legge n. 59/1997, ha gia' statuito che non e' possibile attribuire ad esse "un significato che riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale". 6.3. - Il d.P.R. n. 440/2000, nel preambolo, richiama il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; e la citata relazione governativa sembra considerare - quale base legale del regolamento - gli artt. 23-27 del d.lgs. n. 112. In effetti, l'art. 25 prevede che il procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento delle attivita' produttive sia disciplinato con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 20, comma 8, legge n. 59/1997. Gli artt. 23-27 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non valgono, pero', ad escludere il carattere lesivo del regolamento impugnato. Se non se ne vogliono ricavare norme incostituzionali, le disposizioni del d.lgs. n. 112, lette alla luce della legge di delega nel suo insieme, sono da intendere nel senso che il conferimento ai Comuni si deve sostanziare "non in un effettivo spostamento della titolarita' delle funzioni quando esse attengono ad impianti produttivi, ma nella unitaria convergenza procedimentale (e formalizzazione provvedimentale conclusiva) nel Comune di tutte le funzioni coinvolte, ferma restandone la titolarita' in capo ai soggetti cui ordinariamente e' demandata la cura dei relativi interessi" (cosi' M. Colucci, Commento all'art. 23, in Le Regioni, 1998, 572): ed allora il decreto impugnato e' illegittimo, per i motivi sopra esposti, in quanto esso indiscutibilmente sposta in capo ai minori enti locali competenze "sostanziali" di cura di interessi afferenti alle materie regionali. 7. - Violazione delle funzioni legislative ed amministrative attribuite alla Regione ai sensi degli art. 117, comma 2, e 118, secondo comma, Cost. Le osservazioni svolte sub n. 5.2. danno conto della illegittimita' del decreto n. 440, anche nella parte in cui esso si riferisce ad impianti relativi ad attivita' produttive incidenti su materie non comprese nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione. Invero, pure per tali materie il Capo I della legge n. 59 ha previsto forme legislative per l'attribuzione e la disciplina delle funzioni, ed ha assicurato, in tale contesto, anche alle regioni poteri e funzioni basti, ad esempio ricordare, per guanto riguarda il "commercio", il d.lgs. n. 114/1998, cui e' seguita, per il Veneto, la legge regionale n. 37/1999. 8. - Violazione dell'art. 119 Cost. L'art. 10, d.P.R. n. 447/1998, come novellato dalla lett. u) del d.P.R. n. 440, lede le attribuzioni della Regione, oltre che per i motivi sopra indicati, anche per violazione dell'art. 119 Cost. Le leggi regionali che stabiliscono in materia di spese e diritti, e che concorrono a dare concretezza alla "autonomia finanziaria" della Regione, sono sostituite dal regolamento, il quale modifica anche i presupposti di imposizione di quelle prestazioni, e cio', al di fuori di una qualunque norma di rango legislativo, indiscutibilmente necessaria ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.
P. Q. M. La regione ricorrente chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato di disciplinare con regolamento i procedimenti amministrativi afferenti alla struttura denominata "sportello unico per le attivita' produttive", incidendo sulle competenze regionali di normazione di esercizio di funzioni e compiti amministrativi, di cui essa e' titolare per Costituzione o che ad essa sono stati comunque "conferiti"; e voglia conseguentemente annullare il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), c), e), g), k), r), s), t), u). Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 760 del 23 marzo 2001, di autorizzazione a sollevare il conflitto di attribuzioni. Padova-Venezia-Roma, addi' 9 aprile 2001 Avv. prof. Mario Bertolissi - Avv. Romano Morra 01C0412