N. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2001

Ordinanze  da  318  a  325 di identico contenuto emesse il 16 gennaio
2001  dal tribunale di Milanosu atti relativi rispettivamente a: Home
Joy  (r.o. 318/2001), Mendes de Oliveira Diego (r.o. 319/2001), Feniz
Pamela  (r.o. 320/2001), Asare Gifty (r.o. 321/2001), Jhonson Belinda
(r.o.  322/2001),  Loreth  Loreth  (r.o. 323/2001), Cocu Sandra (r.o.
324/2001), Medeiros Da Silva Luis (r.o. 325/2001).

Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento  alla  frontiera a mezzo di forzapubblica - Obbligo
  di  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  ed assoggettamento a
  convalida, da parte diquest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata
  previsione  -  Lesione del principio della riserva di giurisdizione
  in materia di liberta' personale.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con   immediatezza   -  Mancataconvalida  da  parte  dell'autorita'
  giudiziaria   -   Conseguenze   -   Elisione   degli   effetti  del
  provvedimento  di  accompagnamento  alla frontiera a mezzo di forza
  pubblica  - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva
  di giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.18 del 9-5-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti   gli   atti  relativi  alla  procedura  di  convalida  del
trattenimeto  ex art. 14 d.lgs. n. 286/1998 disposto nei confronti di
Home Joy, nato in Ghana il 2 marzo 1977;

                        Osserva quanto segue

    Con  decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998
il  prefetto di Como disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla
frontiera in caso di inottemperanza, nei confronti del soprannominato
straniero.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
trattenimento dello straniero nel centro di permanenza di via Corelli
in  Milano,  poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva
ritenuto   sussistente  il  presupposto  relativo  alla  mancanza  di
vettore,  nonche'  alla  necessita'  di  accertamenti  ulteriori e di
acquisire  un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva
notificato tempestivamente.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti    amministrativi   venivano   infine   tempestivamente
depositati presso la cancelleria del tribunale entro il termine di 48
ore.
    A  questo  giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, e' dunque
demandato di convalidare il provvedimento di trattenimento.

                            D i r i t t o

    Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento
di  espulsione  presso  i  centri  di  permanenza e assistenza di cui
all'art. 14  d.lgs.  n. 286/1998,  e'  finalizzato  nell'economia del
predetto decreto ad assicurare effettivita' alla normativa in tema di
allontanamento  e  presuppone, quindi, che all'espulsione debba farsi
luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.
    Sul  punto  il  d.lgs.  286/1998  contiene  diversi  riferimenti:
l'accompagnamento  alla  frontiera  puo'  trovare  fondamento  in  un
provvedimento  del  prefetto  (art. 13 comma 4/b, comma 5 e comma 6),
oppure essere disposto dal questore (art.13 comma 4/a).
    In   ogni   caso   la   previsione   dell'accompagnamento  coatto
costituisce,  unitamente  alla  presenza  delle  condizioni  di fatto
considerate  al  comma  1  dell'art. 14, fondamentale presupposto per
l'adozione  del  provvedimento  di  trattenimento presso il centro di
permanenza.
    L'accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza pubblica,
rendendo  suscettibile  di  coercitiva esecuzione il provvedimento di
espulsione,  e'  misura  che  innegabilmente  incide  sulla  liberta'
personale,  intesa  come  autonomia  e  disponibilita'  della propria
persona, liberta' tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso
inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.
    Distinguendo  l'ambito  di operativita' degli art. 13 e 16 Cost.,
la   Corte   costituzionale   ha   individuato   nell'assoggettamento
all'altrui  potere,  l'elemento  qualificante della restrizione della
liberta'  personale  in  cui  si concreta la violazione del principio
dell'habeas corpus (cfr. sent. 69/64).
    In  tale  prospettiva  la  Corte  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 157  TULPS 773/31 (sent. 2/56), nella parte
in cui consentiva all'autorita' di P.S. di ordinare la traduzione del
rimpatriando,  ed e' stato piu' volte ribadito dalla stessa corte che
"... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o limitato nella sua
liberta'...,  se  un  regolare giudizio non sia a tal fine instaurato
... se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni..."
(cfr. 11/56 e 419/1994 e tutte le decisioni in questa richiamate).
    La   prerogativa   costituzionale  dell'art. 13,  concernendo  un
diritto  inviolabile  e  fondamentale  inerente alla persona, compete
anche allo straniero.
    La   Corte  costituzionale  ha  affermato  che  il  principio  di
uguaglianza sancito all'art. 3 della Carta vale, quando si tratta del
rispetto di diritti fondamentali, anche nei confronti dello straniero
(sent.  120/67)  e,  proprio  con specifico riferimento alla liberta'
personale, che il principio costituzionale di eguaglianza non tollera
discriminazioni  tra  la  posizione  del  cittadino  e  quella  dello
straniero (sent. 62/1994).
    Pertanto,  anche  per  questi,  ogni  restrizione  della liberta'
personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione ed
e' soggetto alle assolute riserve di legge e di giurisdizione.
    Con   riferimento   alla   possibilita'   ammessa   dalla   Corte
costituzionale   (sent.   104/69   e   62/1994)   di   una  normativa
differenziata  tra  cittadini  e  stranieri  anche in tema di diritti
fondamentali  e  restando  sul  piano della riserva di giurisdizione,
pare  difficile  ravvisare nelle ipotesi in esame ed in quella che si
valutera',     elementi     che     giustifichino    e    legittimino
costituzionalmente  una  disciplina  differente per cui la privazione
della  liberta'  personale  degli  stranieri  resti  sottratta  ad un
effettivo controllo giurisdizionale.
    Questioni di legittimita' costituzionale.
    Ritiene  lo  scrivente  che l'accompagnamento alla frontiera, non
conseguente  ad un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, violi la
riserva   di   giurisdizione   per   la   mancata  previsione  di  un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dia le ragioni di quella
misura.
    La  violazione  della  riserva  di  giurisdizione,  di  immediata
rilevabilita'   nell'ipotesi   in  cui  lo  straniero  espulso  venga
effettivamente  accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica
(di  cio'  il  giudice  non verra' nemmeno informato), sussiste anche
nell'ipotesi  in  cui  lo straniero, per l'impossibilita' di eseguire
con    immediatezza   l'espulsione,   venga   trattenuto   ai   sensi
dell'art. 14, comma 1, presso il centro di permanenza.
    Infatti, nonostante l'art. 14 comma 4 del d.lgs. 286/1998, faccia
riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui
l'art. 13  dello  stesso  decreto,  e'  evidente  che  il  giudice e'
chiamato a convalidare il solo"... provvedimento ... di trattenimento
presso il centro".
    Lo  confermano oltre che il testo letterale dell'art. 14, comma 4
-  che usa il singolare facendo riferimento al solo provvedimento del
questore   -   nonche'  il  rilievo  che  la  mancata  convalida  del
trattenimento  non  incide sul permanente vigore del provvedimento di
espulsione   con   accompagnamento   che  continua  a  gravare  sullo
straniero.
    Pare dunque che anche quando l'accompagnamento sia previsto quale
modalita' esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia
trattenuto  indebitamente  nel territorio dello Stato (art. 13, comma
4/a)  e  sia  in quel senso richiamato dal questore nella motivazione
del  provvedimento  che  dispone  il  trattenimento, la convalida del
trattenimento    non   possa   implicare   convalida   del   disposto
accompagnamento che resta dunque fuori dal controllo giurisdizionale.
    Qualora   invece,   dovesse   ritenersi   che  la  convalida  del
trattenimento  abbia  in  qualche  modo ad oggetto l'accompagnamento,
sussisterebbe il dubbio di costituzionalita' in relazione alla omessa
previsione  che  la  mancata  convalida  del  trattenimento,  a causa
dell'insussistenza   dei   presupposti   di  cui  all'art. 13  d.lgs.
286/1998,   faccia  venir  meno  gli  effetti  del  provvedimento  di
accompagnamento.
    L'attribuzione  all'interessato  del  potere  di proporre ricorso
all'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  dell'ottavo  comma,  ovvero  -
nell'ipotesi   di  accompagnamento  preceduto  dal  provvedimento  di
trattenimento - ai sensi dell'art. 13 comma 9 d.lgs. 286/1998 risulta
insufficiente  a  sanare  la  violazione della norma, identificandosi
tale  potere  in  un  controllo  rimesso  alla  mera discrezionalita'
dell'interessato   e  non  attribuito  all'Autorita'  giudiziaria  in
relazione  alla  generalita' dei provvedimenti di accompagnamento nel
termine costituzionale di 48 ore.
    Il  presente  giudizio  di  convalida  non  puo' essere portato a
compimento  in  difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di
costituzionalita' gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera
disposto  in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice
deve  accertare  la  ricorrenza dei presupposti di validita' al sensi
dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998.
    La   ritenuta  violazione  della  riserva  di  giurisdizione  non
consente,  infatti,  di  valutare  l'esistenza  di eventuali vizi del
provvedimento  che  ha  disposto  l'accompagnamento  -  essendo  tale
provvedimento emesso in base a normativa che per le ragioni suesposte
presenta  profili di incostituzionalita' - con conseguente venir meno
dell'ineludibile  presupposto  del  trattenimento presso il centro di
via Corelli.
    Per  tali  ragioni,  e  considerato  che  il  sacrificio del bene
"liberta'"  non  appare giustificato dalla realizzazione o protezione
di   altri   valori  costituzionali  di  pari  rango,  il  dubbio  di
costituzionalita'  appare non manifestamente infondato e la questione
di   indubbia  rilevanza  nel  presente  giudizio  di  convalida  del
trattenimento.
    Per i rilievi svolti il presente giudizio deve essere sospeso.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 13 Costituzione,
    Solleva   d'ufficio   le   seguenti   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 13, commi 4, 5, 6 e dell'art. 14, commi 4 e
5,    d.lgs.   n. 286/1998,   con   riferimento   all'art. 13   della
Costituzione, secondo e terzo comma:
        nella  parte  in  cui  non  prevedono che il provvedimento di
accompagnamento   alla  frontiera  a  mezzo  di  forza  pubblica  sia
comunicato  all'autorita'  giudiziaria  ed  assoggettato  a convalida
entro 48 ore da parte di tale autorita';
        nella parte in cui non prevedono che la mancata convalida del
trattenimento,  in  caso  di  insussistenza  dei  presupposti  di cui
all'art. 13   d.lgs.   n. 286/1998   non   elida   gli   effetti  del
provvedimento  di  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo di forza
pubblica;
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata   alle   parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
        Milano, addi' 16 gennaio 2001
                        Il giudice: Marangoni
    La  presente  ordinanza viene notificata allo straniero che firma
per ricevuta: si rifiuta di firmare.
    Milano addi' 16 gennaio 2001.
01c0435