MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 14 marzo 2001 

Divieto  di  concessione  o  di rinnovo di autorizzazione di prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Quintozene".
(GU n.117 del 22-5-2001)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'"Attuazione   della   Direttiva   n.  91/414/CEE  in  materia  di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  6,  commi  1  e  7,  lettera  b), del citato decreto
legislativo;
  Vista la decisione della Commissione CE C(2000)4136 del 27 dicembre
2000,  relativa  alla  non  iscrizione  del  Quintozene come sostanza
attiva  nell'allegato  I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca
di  eventuali  autorizzazioni concesse per la produzione dei prodotti
fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle
procedure   attivate   dal   regolamento  (CEE)  n.  3600/1992  della
Commissione   dell'11 dicembre   1992,   modificato   da  ultimo  dal
regolamento  CE  n.  2266/2000  ed in particolare l'art. 7, paragrafo
3-bis, lettera b);
  Rilevato,   sulla  base  degli  accertamenti  effettuati,  che  non
risultano rilasciate, da parte di questo Ministero, autorizzazioni di
registrazioni  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  tale  sostanza
attiva;
  Considerato   che,   in   seguito  alla  decisione  presa  in  data
27 dicembre  2000  dalla  Commissione  delle comunita' europee di non
iscrizione   del   Quintozene  nell'allegato  I  della  direttiva  n.
91/414/CEE, non possono essere concesse o rinnovate autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Quintozene;
  Visto  l'art.  23,  commi  1  e 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194 e successive modificazioni;
                              Decreta:
  Il  Quintozene non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  Non  possono,  pertanto, essere concesse o rinnovate autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso agli organi di controllo ed
entrera'  in  vigore  il  giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 289