DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001 

   Trattamento  di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici
dipendenti.
(GU n.118 del 23-5-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           su proposta del
                  MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre   1999,  concernente  il  trattamento  di  fine  rapporto  e
l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;
   Visti  l'art.  74,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
contenente  l'indicazione  delle risorse per far fronte al contributo
del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata legge n.
388  del  2000,  che  fa  salvi  gli effetti prodotti dall'art. 3 del
decreto-legge  24  novembre  2000, n. 346, riguardante le risorse per
l'anno  2000,  da  destinare  al funzionamento e al finanziamento dei
predetti fondi;
   Visti  l'art.  74,  comma 2, della citata legge n. 388 del 2000, e
l'art.  3 del citato decreto-legge n. 346 del 2000, i quali prevedono
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sono
stabilite  le  modalita' di versamento ai fondi gestori di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;
   Visto  l'art.  74,  comma  3,  della citata legge n. 388 del 2000,
riguardante  la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai
fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;
   Visto  che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e
dalle   organizzazioni   sindacali   il  29  luglio  1999,  le  parti
interessate   stanno   procedendo   alla   stipula   di  accordi  per
l'istituzione  dei  fondi  gestori  di  previdenza  complementare dei
dipendenti  delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  e  che  pertanto  occorre  procedere  tempestivamente alla
definizione  delle  modalita'  di  versamento  ai  fondi stessi delle
risorse trasferite all'INPDAP;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  All'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri   del   20   dicembre   1999,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  In  fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine
rapporto  che  i  dipendenti  gia' occupati alla data del 31 dicembre
1995  e quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre
2000  che  hanno  esercitato  l'opzione di cui all'art. 59, comma 56,
della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, possono destinare ai fondi
pensione,  non puo' superare il due per cento della retribuzione base
di  riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento di fine rapporto.
Successivamente  la predetta quota e' definita dalle parti istitutive
con  apposito  accordo.  La  quota  del  trattamento di fine rapporto
destinata  in  fase  di  prima  attuazione  e  quella successivamente
definita  sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il
meccanismo  di  rendimento  di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";
   b)  al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in vigore del
presente  decreto del Presidente del Consiglio" sono state sostituite
dalle seguenti "del 31 dicembre 2000";
   c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
   "3.  L'INPDAP  opera  il  riparto  tra  i vari fondi delle risorse
complessivamente    a   disposizione   tenendo   conto   di   criteri
proporzionali.  A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente
il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni
dello   Stato,   anche  ad  ordinamento  autonomo  (convenzionalmente
calcolato   in   base   all'intero  stipendio  tabellare,  all'intera
indennita'  speciale,  alla  retribuzione individuale di anzianita' e
alla  tredicesima  mensilita)  e  la  consistenza  del  personale  in
servizio, alla data del 31 dicembre 2000.
   3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti
istitutive  si  incontreranno  per  verificare  la  congruita'  delle
disponibilita'  finanziarie  e le conseguenti modifiche e assumere le
conseguenti    determinazioni   atte   ad   assicurare   l'equilibrio
finanziario.
   3-ter.  Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio
dei  fondi  gestori  di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP
utilizza,  con  gli  stessi  criteri di riparto di cui al comma 1, le
somme  assegnate per l'anno 2000 in base all'art. 3 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346.
   3-quater.    L'erogazione   ai   fondi   gestori   di   previdenza
complementare  delle  risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai
criteri  di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto e'
versata  dall'INPDAP  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per
le   procedure  di  costituzione  dei  fondi  gestori  di  previdenza
complementare  nonche'  gli  oneri  della gestione amministrativa dei
primi  dodici  mesi  di  esercizio  dei  fondi  stessi  sono  coperti
dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
   3-quinquies.  Le  complessive  risorse  trasferite all'INPDAP sono
successivamente  versate  ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto
delle  precedenti  disposizioni  e degli accordi istitutivi dei fondi
stessi.
   3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le
risorse   disponibili   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  sono
utilizzabili,  con  i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per
erogare  una  quota  aggiuntiva  del  contributo del datore di lavoro
calcolato  sulla  base  di  quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto
della  dotazione  finanziaria  complessiva,  per  coloro  che saranno
associati  nel  corso  del primo anno di operativita' di ciascuno dei
fondi  di  previdenza  complementare,  tale  quota  aggiuntiva  sara'
erogata  per  soli  dodici  mesi  e  stabilita  fino  alla misura del
contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel
corso  del  secondo  anno  di  operativita'  di ciascuno dei fondi di
previdenza  complementare  sara'  invece  attribuita  sempre  per una
durata  di  soli  dodici  mesi,  sempre  nel rispetto della dotazione
finanziaria  complessiva,  una  quota  che  non  potra'  superare  il
cinquanta  per  cento  del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive
del  contributo  del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto
previsto  dal  comma  3,  sono  attribuite  una tantum e pertanto non
potranno avere carattere di periodicita'";
   d)  al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole "di cui al
comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi";
   e)  al  comma  6,  sono  soppresse  le  parole  "non coperte dallo
stanziamento di 200 miliardi".
   Roma, 2 marzo 2001
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Amato
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini
               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                              Solaroli
   Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2001
   Ministeri  istituzionali  - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 189