MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ATTO DI INDIRIZZO 22 maggio 2001 

   Fondazioni bancarie.
(GU n.118 del 23-5-2001)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
   Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
   Visti  in  particolare  l'art.  10,  comma  1,  del citato decreto
legislativo  n. 153, che attribuisce la vigilanza sulle fondazioni al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e  l'art.  10,  comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 153, che
dispone  che la vigilanza sulle fondazioni ha per scopo, tra l'altro,
la  sana  e  prudente  gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela
degli interessi contemplati negli statuti;
   Visto  in  particolare  l'art.  10, comma 3, lettera e) del citato
decreto legislativo n. 153 che attribuisce all'autorita' di vigilanza
sulle  fondazioni  il  potere  di  emanare, sentite le organizzazioni
rappresentative  delle  fondazioni,  atti  di  indirizzo di carattere
generale aventi ad oggetto, tra l'altro, i requisiti di onorabilita',
le  ipotesi  di  incompatibilita'  e  le  cause  che  determinano  la
sospensione   temporanea  dalla  carica  dei  soggetti  che  svolgono
funzioni  di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi;
   Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma 1, lettera g) del citato
decreto  legislativo  n.  153  che  dispone  che  gli  statuti  delle
fondazioni   debbono  prevedere,  tra  l'altro,  nel  rispetto  degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e)
del  medesimo decreto legislativo n. 153, per i soggetti che svolgono
funzioni   di  indirizzo,  amministrazione,  direzione  e  controllo,
requisiti  di  onorabilita',  ipotesi  di  incompatibilita', riferite
anche  alla  carica  di  direttore  generale  della societa' bancaria
conferitaria  ovvero a incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza,
in modo da evitare conflitti di interessi e assicurare l'indipendenza
nello  svolgimento  dei  rispettivi  compiti  e  la trasparenza delle
decisioni;
   Visto  l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  del  5  agosto  1999, in materia di
adeguamento  degli  statuti  delle fondazioni alle disposizioni della
legge n. 461 del 1998 e del decreto legislativo n. 153 del 1999;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro del 20 aprile 1994,
recante  disposizioni concernenti gli esponenti degli enti conferenti
di  cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
tese a salvaguardare il prestigio e l'operativita' degli enti stessi;
   Visto  il  decreto  legislativo  1o  settembre  1993,  n.  385,  e
successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle leggi in
materia  bancaria e creditizia ed in particolare gli articoli 19 e 22
che  disciplinano  le  partecipazioni  rilevanti  nel  capitale delle
banche;
   Considerato che, dopo l'adeguamento degli statuti delle fondazioni
alle disposizioni di legge e al citato atto di indirizzo del 5 agosto
1999,  e  in  base  ad  una  valutazione della complessiva situazione
risultante,  nonche'  dei  casi  concreti esaminati dall'autorita' di
vigilanza,  e'  necessario  aggiornare  e  puntualizzare il contenuto
dell'atto  di  indirizzo  in  tema di incompatibilita' e requisiti di
onorabilita', al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle
fondazioni  e  l'effettiva  tutela  degli interessi contemplati negli
statuti,  nonche'  di  evitare  conflitti  di  interessi e assicurare
l'indipendenza e la trasparenza delle decisioni delle fondazioni;
   Sentita  l'Associazione  fra le casse di risparmio italiane, quale
organizzazione rappresentativa delle fondazioni;
   Emana il seguente atto di indirizzo: 1. Definizioni.
   1.1.  Nel  presente  atto  di indirizzo le espressioni e i termini
adoperati  hanno  il  significato indicato nel decreto legislativo n.
153 del 1999.
   1.2.  Per "partecipazione rilevante" si intende una partecipazione
nella  misura  e secondo le modalita' indicate dagli articoli 19 e 22
del decreto legislativo n. 385 del 1993.
   2. Incompatibilita'.
   2.1.  Coloro  i quali abbiano fatto parte degli organi decisionali
che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi
delle   fondazioni  non  possono  ricoprire  funzioni  di  indirizzo,
amministrazione,  direzione  e controllo presso le stesse fondazioni,
se  non  sia decorso almeno un anno dalla cessazione della carica nel
detto organo decisionale.
   2.2.  Qualora una fondazione, o la societa' bancaria conferitaria,
detenga  il controllo, o una partecipazione rilevante, della societa'
bancaria  conferitaria  o  di  altra  banca,  coloro i quali svolgono
funzioni   di   amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  la
fondazione   non   possono  ricoprire  funzioni  di  amministrazione,
direzione  o  controllo presso dette societa' o banche, ne' presso le
societa'  controllate da dette societa' o banche o delle quali queste
detengano una partecipazione rilevante.
   3. Requisiti di onorabilita'.
   3.1.   Coloro   i   quali   ricoprono   funzioni   di   indirizzo,
amministrazione,  direzione  e  controllo presso fondazioni che siano
sottoposti   ad  indagini  preliminari,  ovvero  abbiano  assunto  la
qualita'  di  imputato  ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura
penale, devono, senza ritardo, informarne l'organo di appartenenza o,
nel  caso  di  coloro  che esercitano funzioni di direzione, l'organo
amministrativo.  Nelle  more delle valutazioni di cui al punto 3.2, i
soggetti interessati provvedono ad autosospendersi dalle funzioni ove
ricorrano  i  casi  previsti dal citato art. 60, purche', nel caso di
richiesta, sia stato emesso il relativo provvedimento, e si tratti di
reati   dolosi,   ovvero   siano  state  applicate  misure  cautelari
personali.  La  fondazione  informa  l'autorita'  di  vigilanza delle
informative ricevute e delle decisioni di autosospensione.
   3.2.  L'organo della fondazione che riceve l'informativa di cui al
punto  3.1,  valutate tutte le informazioni disponibili, nel rispetto
dei  diritti  di  riservatezza  del  soggetto  interessato, assume le
decisioni  piu'  idonee  per  la  salvaguardia dell'autonomia e della
reputazione  della  fondazione, inclusa la sospensione dalle funzioni
del  soggetto  stesso.  Ogni decisione assunta deve essere motivata e
comunicata all'autorita' di vigilanza.
   Il  presente  atto  di  indirizzo  sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Visco